Salta al contenuto principale

Vacanza Rovinata

Sentenza Tribunale Verona sulla Vacanza Rovinata

La vendita di un pacchetto turistico impone al tour operator l’adempimento degli obblighi contrattuali, alla stregua dei generali principi dettati dal codice civile, richiedendosi quindi un comportamento improntato a buona fede e l’applicazione della diligenza professionale dovuta da un imprenditore nell’esercizio di un’attivita’ commerciale (art. 1176 II comma e art. 1218 CC).  Oltre a cio’, la speciale normativa del Codice del Consumo (D. L.vo n. 206 del 06/09/2005 – nella parte relativa ai “Servizi Turistici”, art. 82 e segg., in vigore all’epoca delle vicende per cui e’ causa, pur se oggi abrogati e trasfusi nel nuovo Codice del Turismo di cui al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011) – imponeva a S. di fornire alla famiglia D. una prestazione corrispondente agli standard qualitativi offerti nell’opuscolo informativo (art. 88), anche in rapporto alla elevata categoria della struttura ricettiva, essendo vigente il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita’ del servizio offerto (art. 87 u.c.). In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono dunque tenuti al risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale (art. 93) sia personale (art. 94), secondo i principi giurisprudenziali elaborati in tema di c.d. “vacanza rovinata” (nozione quest’ultima che ha ricevuto un significativo riconoscimento legislativo mediante l’art. 47 del gia’ citato D.Lgs n. 79 del 2011). Ebbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riassunte, il Giudice ritiene di affermare che la convenuta non abbia dimostrato di avere fornito un servizio di vacanza alberghiera adeguato al livello pubblicizzato, o comunque conforme alle offerte contenute nell’opuscolo di presentazione, e che per contro la difesa attrice abbia dato prova dell’assoluta mancanza di alcuni servizi accessori di non scarso rilievo (il servizio di ristorazione – la presenza di pulci d’acqua e la loro mancata segnalazione). Cio’ impose agli attori il disagio di cenare altrove e di spostarsi alla ricerca di spiaggia senza la presenza di fastidiosi insetti. Non da ultimo la presenza di insetti di varia natura nella camera con situazione igienica precaria e dannosa per la salute. Dato atto di tali carenze organizzative, il Tribunale non trascura – come considerazione d’ordine generale – che una vacanza in zone che sono state travolte da aventi atmosferici (tsunami), possa scontare qualche giorno di disservizio, per gli standard di qualita’ che non possono ancora paragonarsi a quelli europei (ma e’ comunque noto che Sharm El Sheik e’ divenuta da anni una meta turistica usuale per i cittadini italiani). E’ logico quindi che ci si attenda dal turista un certo spirito di adattamento, ma questa considerazione non puo’ giustificare la fornitura di un complesso di servizi lacunoso e scadente, assai lontano dal livello di qualita’ promessa, per di piu’ quando quei servizi siano stati pagati. In conclusione, il Giudice ritiene che – avendo la famiglia B. e T. comunque utilizzato l’intero periodo di soggiorno, e tenuto conto che i disagi incontrati non furono tali da pregiudicare in modo assoluto l’effetto benefico della vacanza – non possa trovare accoglimento la domanda attorea tendente alla declaratoria di totale inadempimento della convenuta, apparendo piuttosto che l’inesatta esecuzione della prestazione debba essere valutata nella sua concreta rilevanza, in rapporto al minor godimento del viaggio e quindi come riduzione del corrispettivo. A tale riguardo, ricorrendo ad una valutazione necessariamente equitativa, il Giudice reputa congruo applicare al prezzo complessivo di euro X.XXX,00 una riduzione della meta’, misura che puo’ considerarsi idonea a compensare gli attori di tutti i disagi patiti e riportare in giusto equilibrio il sinallagma contrattuale. Puo’ inoltre aggiungersi un risarcimento dell’ulteriore danno non patrimoniale (o danno alla persona generalmente inteso, o ancora danno da vacanza rovinata), rilevandosi come detta categoria di danno non sia stata affatto espunta dal contesto giuridico per effetto delle note pronunce delle Sezioni Unire dell’11.11.2008. Quelle pronunce – come e’ apparso chiaro nel successivo assestamento della giurisprudenza di legittimita’ – hanno semplicemente inteso affermare il principio dell’unitarieta’ della liquidazione del danno alla persona, onde evitare (come era giusto che fosse) la tendenza all’indebita moltiplicazione dei risarcimenti, mentre il danno morale – che va distinto concettualmente dal danno biologico, pur latamente inteso – e’ una categoria che esiste ancora ed e’ riconoscibile, oltre che nella realta’ concreta, nei piu’ recenti approdi della Suprema Corte. Tra le tante, merita di essere richiamata – perche’ attinente proprio al tema dell’odierna discussione – la sentenza di Cassazione n. 5189/2010, laddove di afferma a chiare lettere che: “..il tour operator e’ tenuto al risarcimento del denaro da vacanza rovinata quando la realta’ dei fatti non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente per oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dall’utente sulla base di un’articolata proposta contrattuale, basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo…che vanno esattamente adempiuti”. Quanto alla rilevanza dell’adempimento, in rapporto alla natura del diritto soggettivo invocato dagli attori, il giudicante osserva che – indipendentemente dal rilievo costituzionale del diritto stesso, con possibile riferimento all’art. 32 Cost. – il riposo feriale costituisce una prerogativa della persona riconosciuta nell’ambito della comunita’ civile internazionale, per cui puo’ affermarsi che il pieno godimento di una vacanza (secondo la standard di offerta contrattuale) costituisce un bene della vita, la cui compromissione – ove non si tratti di lesione di scarso rilievo – deve essere risarcita anche sotto il profilo morale. Per questa ragione, ravvisata la gravita’ delle inadempienze del Tour operator lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno (restituzione di somma gia’ pagata).

Inesatto Adempimento delle Obbligazioni Assunte

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Il danno da vacanza rovinata puo’ essere valutato equitativamente, in somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio, si ritiene, pertanto, equo valutare il danno nella percentuale del 20% del costo complessivo del viaggio. (in materia di danno da vacanza rovinata, Tribunale Verona, 30/06/2015, Numero: 1856).

Disagio Psicofisico Vacanza Rovinata

In tema di danno non patrimoniale ‘da vacanza rovinata’, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in se’ la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della ‘finalita’ turistica’ (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attivita’ e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialita’ alla realizzazione dello scopo vacanziero. (in materia di danno da vacanza rovinata, Tribunale Milano, 15/05/2014, Numero: 5036).

Natura Contrattuale Danno Vacanza Rovinata

Il danno da vacanza rovinata ha natura contrattuale trovando fondamento nell’inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio e/o pacchetto turistico stipulato con il consumatore.(in materia di danno da vacanza rovinata, Corte appello Roma , 21/06/2013)