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Sentenze pignoramento

Notifica a terzi dell’atto di pignoramento

Con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi si ingiunge al terzo di non disporre delle somme da lui dovute senza l’autorizzazione del giudice e, quindi, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento, assumendo egli la veste di custode delle somme medesime. (in materia di pignoramento, Tribunale Siena, 20/04/2015, 363).

Abuso dei mezzi di espropriazione

Costituisce un abuso dei mezzi di espropriazione il fatto che il creditore procedente intraprenda un nuovo pignoramento presso terzi pur avendo beneficiato di una ordinanza di assegnazione pari all’ammontare dell’intera somma precettata. (in materia di pignoramento, Cassazione civile, 09/04/2015, 7078).

Ricerca telematica dei beni da pignorare

Il Presidente del Tribunale puo’ autorizzare, su istanza del creditore procedente, l’ufficiale giudiziario a ricercare in via telematica i beni da pignorare; in mancanza di accesso diretto dell’ufficiale giudiziario puo’ autorizzare il creditore procedente a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. (in materia di pignoramento, Tribunale Napoli, 05/05/2015).

Pignoramento somme disponibilità debitore

In tema di pignoramento di somme nella disponibilita’ del debitore, in quanto affluite sul suo conto corrente bancario, il pignoramento può interessare esclusivamente il saldo positivo del conto medesimo e non i singoli versamenti, in quanto il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente con la banca. (in materia di pignoramento, Cassazione civile, 30/03/2015, 6393).

Pignoramento e dichiarazione di fallimento

La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, cosi’ come, prima del pignoramento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non e’ soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall’art. 20, comma 4, legge n. 44 del 1999. (in materia di pignoramento, Cassazione civile,17/03/2015, 5259).