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Sentenze domiciliazione legale

Sentenza in materia di domiciliazione per notifica

E’ valida, al fine della decorrenza del termine breve per proporre l’appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall’albo professionale, anziche’ in quello, da lui indicato in corso di causa, ubicato nel circondario del giudice di primo grado, atteso che l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della decisione per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione, e’ soddisfatta da tale notifica, essendo, peraltro, la domiciliazione, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere posto a tutela non di quest’ultima, bensi’ della controparte. (in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 11/11/2013, Numero: 25294).

Sentenza in materia per domiciliazione legale

In materia di danni ex art. 2054 c.c., una volta intervenuta la notificazione ai responsabili stranieri secondo le norme del codice di rito e delle convenzioni internazionali, ai fini della domanda di risarcimento del danno, essa esplica tutti i suoi effetti anche ai fini della citazione dei medesimi soggetti quali litisconsorti necessari, a norma dell’art. 143, comma 3 c.p.c. e cio’ perche’ la domiciliazione legale prevista dall’art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass. non costituisce eccezione alla piena efficacia delle notificazioni eseguite secondo le norme generali, ma risponde alla ratio di costituire una semplificazione all’esercizio dell’azione diretta cosicche’, in tali casi, imporre una doppia notifica ai convenuti stranieri, una secondo le norme generali, per la domanda di risarcimento dei danni ed una presso l’UCI (Ufficio Centrale Italiano) quale domiciliatario legale, per la citazione dei litisconsorti necessari nell’azione diretta, finisce col tradire in modo palese la ratio della domiciliazione legale, configurando un’inutile ulteriore formalita’. (in materia di domiciliazione, Tribunale Rovereto, 08/10/2013).

Sentenza in materia per domiciliazione legale

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di opposizione può essere fatta all’uno o all’altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione. (in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 21/06/2013, Numero: 15699).

Sentenza in materia per domiciliazione legale

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, sollevata sotto il profilo che non garantirebbe la conoscenza effettiva e non semplicemente legale in assenza della istituzione di un registro aperto al pubblico sia per annotare la domiciliazione in cancelleria sia per annotare e rendere conoscibili tutti gli atti notificati in cancelleria, qualora non vengano indicati gli articoli della Costituzione che si assumono violati. La questione stessa, comunque, sotto il profilo di cui agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e’ manifestamente infondata come già dichiarato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 5 del 2007. (in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 27/03/2013, Numero: 7658).