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Segnalazione centrale rischi

Segnalazione in centrale rischi della banca d’Italia

Deve ritenersi estranea al concetto di ‘sofferenza’ legittimante la segnalazione in Centrale Rischi la semplice sussistenza di un inadempimento, stante l’inidoneità ai fini della detta segnalazione di una situazione patrimoniale debitoria tale da proporre un rischio sì attuale ma sostanzialmente generico, come pure di una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente e del mero ritardo nei pagamenti nonché più in generale della mancata puntualità nei pagamenti stessi, onde un simile inadempimento, quante volte non risulti correlato ad un oggettivo stato di difficoltà non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito in termini di “sofferenza. (in materia di Segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia, Tribunale Verona, 27/05/2014). È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l’immediata sospensione o cancellazione del nominativo del ricorrente dall’archivio informatizzato della centrale dei rischi presso la Banca d’Italia, in quanto la controversia cautelare è strumentale alla corrispondente domanda di merito, a sua volta connessa a quella di accertamento del carattere indebito di alcune somme corrisposte nell’ambito di un rapporto di conto corrente, e in ogni caso non è riconducibile a quelle concernenti la tutela dei dati personali. (in materia di Segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia, Tribunale Verona, 19/03/2013). In considerazione dell’esistenza del rimedio cautelare tipico previsto dal combinato disposto degli art. 10 e 5 d.lg. n. 150 del 2011, deve ritenersi inammissibile il ricorso al procedimento d’urgenza a carattere residuale di cui all’art. 700 c.p.c. per reagire a violazioni del codice della privacy quale l’erronea segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale rischi della Banca d’Italia. (in materia di Segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia, Tribunale Verona, 30/10/2012). Nelle azioni di responsabilità bancaria per violazione della privacy, va osservato il giudizio ordinario per i furti d’identità e il giudizio speciale ex art. 10 d.lg. n. 150 del 2011 per l’illecita segnalazione alla Centrale rischi.” (in materia di Segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia, Tribunale Verona, 02/10/2012).

Sentenze in materia di recupero credito

Nonostante il contratto di mutuo preveda il recupero dei crediti tramite un intermediario, l’istituto di credito mutuante risponde, per aver violato le regole di correttezza e buonafede, dei danni cagionati al mutuatario per effetto delle continue e assillanti chiamate che quest’ultimo ha ricevuto dal terzo al quale la banca aveva comunicato i numeri telefonici affinché recuperasse una somma asseritamele non pagata. (in materia di Recupero crediti, Giudice di pace Napoli, 04/04/2011). È inammissibile il fermo amministrativo di veicolo disposto ex art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall’art. 1 d.lg. 27 aprile 2001 n. 193, per il recupero di somme relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, poiché trattasi di crediti non aventi natura tributaria. (in materia di Recupero crediti, Tribunale Locri, 19/10/2009, 153). È illegittima e va inibita, ai sensi dell’art. 3 l. n. 281 del 1998, la condotta del professionista (nella specie, cessionario dei crediti di un gestore telefonico) tale da ingenerare nei consumatori la convinzione del carattere pubblicistico dell’attività svolta (nella specie, il tribunale ha ritenuto illecita la spedizione di un atto di costituzione in mora, stampato su carta verde chiaro, recante nell’intestazione la dizione “sezione recupero forzoso credito – esazioni dirette”, e con apposto tra le due ultime parole un fregio simile al sigillo di Stato, formato da una corona di foglie con sovrastante una stella, nonché un timbro rotondo nel quale è riprodotta la medesima dizione. (in materia di Recupero crediti, Tribunale Roma, 14/03/2003). Quando sia stata chiusa la fase liquidatoria e sia avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese, viene meno ogni legittimazione processuale della società a promuovere un giudizio per il recupero di eventuali crediti non soddisfatti. (in materia di Recupero crediti, Corte appello Milano 29/11/2002).