Recupero del Credito

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La Nostra Procedura di Recupero Crediti Insoluti e Azione Revocatoria

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In ambito italiano e’ particolarmente difficoltoso, oltre che costoso, riuscire ad arrivare, in tempi ridotti, al soddisfacimento delle pretese creditorie delle aziende e dei privati. Questo per svariate ragioni, fra le quali: eccessiva tutela, da parte della legislazione vigente, nei riguardi del debitore, burocrazia ed eccessivi formalismi procedurali, scarse informazioni da parte del creditore, circa il patrimonio da aggredire, scarsa capacita’ di contatto con il debitore, assenza di dati certi circa l’effettiva reperibilita’ del debitore, lentezza nell’ iniziare le procedure legali di recupero. Ovviamente questi sono solo alcuni fra i piu’ evidenti casi che portano all’ insuccesso dei tentativi di recupero crediti che, se gestiti in modo opportuno, potrebbero essere recuperati con un maggiore livello di certezza. Lo Studio Legale Tosi ha creato, nell’ottica di fornire un servizio innovativo alla Clientela, un prodotto standard per il recupero crediti che sviluppa una serie di rapide operazioni, mirate ad ottenere rapidamente il soddisfacimento delle pretese creditorie della clientela e di effettuare, la fase propriamente giudiziale del recupero (lenta e piu’ dispendiosa per ragioni legate ai tempi burocratici) soltanto nei casi in cui vi sia l’assoluta sicurezza di ottenere, ad esito della procedura, il recupero delle somme vantate. Lo Studio Legale Tosi opera, nel recupero crediti, con i criteri di:

  • Rapidita’ di Esecuzione
  • Contatti con il Debitore
  • Informazioni Affidabili
  • Limitazione del Contenzioso
  • Bassi Costi per il Creditore

Cio’ consente al cliente creditore un esito del recupero crediti insoluti quanto piu’ possibile certo, sicuro, veloce e non eccessivamente dispendioso.

Guarda l’intervista dell’avvocato Chiara Tosi sul problema del Recupero Crediti.

Ipoteca

L’efficacia dell’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 2847 c.c., cessa se l’iscrizione non sia rinnovata entro vent’anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della scadenza di detto termine ventennale, il decreto di trasferimento del bene ipotecato. (Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017,  n. 3401)

Revocatoria ordinaria

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. (Tribunale Livorno, 02/01/2017, n. 2)

Titoli di credito

I comparti, sotto il profilo della segregazione patrimoniale e dell’unicità della politica d’investimento, sono equiparati a singoli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ed è in ragione di siffatta autonomia patrimoniale del comparto da ogni altro patrimonio che l’art. 57, comma 6 bis, TUF va riferito alla liquidazione giudiziale del singolo fondo/comparto che versi in crisi irrisolvibile. (Tribunale Milano sez. fallimentare, 05/12/2016)

Titoli di credito

L’estensione della liquidazione giudiziale a tutto il fondo multicomparto, qualora lo stato d’insolvenza e di crisi investa un solo comparto, sarebbe contraria alla consistenza ontologia del comparto, alla sua unicità di politica di investimento e al postulato dell’autonomia patrimoniale di ciascun comparto. (Tribunale Milano sez. fallimentare, 05/12/2016)

  1. Scopri tutte le sentenze

    Ingiunzione in materia civile

    Affinché sia legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, essendo necessaria altresì la prova che, a causa di detta irregolarità, egli, come ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del detto decreto e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione. (Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n. 24253)

    Conto Corrente

    libroNei contratti di conto corrente gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati dalla banca prima del perfezionamento in giudizio del contratto (cioè della sottoscrizione dello stesso) sono nulli perché presuppongono l’esistenza a monte di valide ed efficaci condizioni contrattuali (nella specie: la banca ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente sottoscritto dai correntisti solo al momento del deposito del decreto ingiuntivo per cui il contratto si è perfezionato solo in tale momento). (Tribunale Bergamo sez. I, 18/11/2016, n. 3379)

    Coniugi

    In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. (Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, n. 22761)

    Obbligazioni e Contratti

    bilanciaL’attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, – quale sviamento dell’atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo – stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione. (Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, n. 22574)

    Ingiunzione in materia civile

    Il cliente, ove voglia proporre opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il recupero dei propri compensi, deve, necessariamente, utilizzare il procedimento sommario di cognizione, introducendo il giudizio con ricorso in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c.. (Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, n. 22447)

    Revocatoria ordinaria

    In tema di azione revocatoria ordinaria, sussiste l’elemento di cui all’art. 2901 n. 1 c.c. laddove, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni del creditore, per essere, l’assunzione della qualifica di fideiussore volontario, anteriore rispetto alla costituzione del fondo, circostanza che denota inequivocabilmente la consapevolezza di diminuire, anche solo potenzialmente, le garanzie pattiziamente assunte. (Tribunale Roma sez. I, 04/11/2016, n. 20617)

    Giustizia Amministrativa

    Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza e tale affermazione è oggi confermata dal disposto di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. (T.A.R. Campobasso sez. I, 02/11/2016, n. 453)

    Giustizia Amministrativa

    Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza e tale affermazione è oggi confermata dal disposto di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. (T.A.R. Campobasso sez. I, 02/11/2016, n. 453)

    Ingiunzione in materia civile

    bilanciaLa struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla l. n. 134 del 2012, giustifica l’applicazione ad esso, in via analogica, della disciplina sul decreto ingiuntivo, sicchè, ove sia nulla l’avvenuta notifica, ex art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, del ricorso e del decreto, l’unico rimedio esperibile contro quest’ultimo è l’opposizione ai sensi del successivo art. 5-ter, la quale impone all’opponente di svolgere le proprie difese anche nel merito, e, se proposta tardivamente, lo onera di provare, giusta l’art. 650 c.p.c., che, a causa di detta invalidità, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, nè sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione. (Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, n. 21658)

    Ingiunzione in materia civile

    libroLa rinunzia alla pretesa creditoria avanzata con il decreto ingiuntivo non equivale alla rinunzia al decreto ingiuntivo poiché la declaratoria di condanna in esso contenuta include anche i costi relativi alla registrazione del titolo giudiziale, che trovano causa immediata nella controversia, cioè nel procedimento giudiziario, e non nella pretesa in contestazione, per cui, indipendentemente dall’accordo raggiunto tra le parti in forza del quale sono stati regolati gli interessi sottesi alla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo stesso, quest’ultimo può essere legittimamente posto alla base del precetto, dal momento che conserva l’efficacia di titolo esecutivo per il recupero delle imposte e tasse originate dal procedimento. (Tribunale Monza sez. III, 06/10/2016, n. 2612)

    Ingiunzione in materia civile

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove non siano in discussione né la sussistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, né il relativo contenuto, la contestazione dell’opponente in ordine alla conformità all’originale delle copie delle fatture prodotte in atti deve ritenersi ininfluente ai fini della decisione. (Tribunale Monza sez. I, 06/10/2016, n. 2621)

    Lavoro Subordinato

    bilanciaIn tema di subordinazione del giornalista, l’elemento della subordinazione – che si connota, soprattutto, per l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro – che consento di distinguere il rapporto di lavoro di cui all’art. 2094 c.c. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva vantazione. La subordinazione assume, per i giornalisti, connotazioni particolari, in relazione alla peculiarità delle relative prestazioni, di natura prettamente intellettuale e, la subordinazione del giornalista deve riconoscersi in presenza dello stabile inserimento delle relative prestazioni nella struttura produttiva. Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso lo svolgimento di prestazioni giornalistiche a carattere subordinato e, pertanto, il Tribunale ha respinto la opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento di somme previdenziali per lo svolgimento dell’attività in questione. (Tribunale Roma, 05/10/2016, n. 8395)

    Ingiunzione in materia civile

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall’art. 2 l. 29 dicembre 2011 n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica. solo-se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c. (Tribunale Salerno sez. II, 04/10/2016, n. 4418)

    Avvocato

    In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c..(Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, n. 19800)

    Giustizia Amministrativa

    Il decreto ingiuntivo non opposto, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza. (T.A.R. Bologna sez. II, 30/09/2016, n. 816)

    Avvocato

    libroNel regime dell’art. 14 del d.lg. n. 150 del 2011, qualora il tribunale, investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per somme dovute a titolo di prestazioni giudiziali di avvocato e proposta con citazione anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c., previo rilievo dell’applicabilità del citato art. 14 e disattendendo la replica in senso contrario dell’opponente in ordine alla inapplicabilità di quella norma (nella specie motivata dal non essere le prestazioni relative a giudizi civili, bensì rese davanti al giudice amministrativo), dichiari tardiva l’opposizione in quanto iscritta a ruolo oltre il termine per la proposizione dell’opposizione riferito al deposito del ricorso, decidendo la causa con il rito ordinario di cognizione, come una normale opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza non è ricorribile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, ma con l’appello ai sensi dell’art. 339, primo comma, c.p.c., operando ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione il principio di c.d. ultrattività del rito. (Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, n. 19388)

     Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.)

    bilanciaIn tema d’IVA, in caso di cessioni extracomunitarie di beni dall’Italia verso la Repubblica di San Marino, per dimostrare l’effettività dell’operazione al fine di beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessario che uno dei tre esemplari della fattura consegnati al cessionario sia restituito munito della marca con timbro a secco apposto dall’ufficio tributario di San Marino, che tiene il posto della documentazione doganale e di quella assimilata prevista dalla normativa generale, mentre l’indicazione del codice identificativo del cliente sammarinese costituisce adempimento di carattere meramente formale, inidoneo a condizionare la non imponibilità, limitandosi il d.l. n. 331 del 1993, conv. nella l. n. 427 del 1993, a fine di evitare doppie imposizioni e perché l’imposta sia pagata nello Stato della Comunità europea del consumatore, a prescrivere che il cessionario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita IVA, identificandosi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza. (Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, n. 19536)

    Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.)

    libroIn tema d’IVA, il principio generale stabilito dall’art. 12 del d.P.R. m. 633 del 1972, secondo cui l’imballaggio dei beni ceduti, effettuato direttamente dal cedente, non è soggetto autonomamente all’imposta, con la conseguenza che non è necessario che il relativo costo sia indicato separatamente nella fattura, trova deroga, nel caso di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nella norma speciale di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 441 del 1981, che impone l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo dell’imballaggio, sicché, in mancanza della fatturazione analitica e distinta degli imballaggi, è legittimo l’avviso di rettifica diretto a recuperarne il prezzo. (Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, n. 19247)

    Giustizia Amministrativa

    bilanciaL’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretato nel senso che, per quanto concerne l’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo definitivo, in sede di ottemperanza, può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente delle spese di registrazione versate dalla stessa, mediante il rimborso ovvero mediante versamento diretto all’Erario, in quanto trattasi di spesa necessaria per la proposizione del giudizio di ottemperanza, mentre diversa sorte spetta alle eventuali spese di precetto che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. (T.A.R. Parma sez. I, 28/09/2016, n. 261)

    Procedimento Civile

    L’esclusione del vincolo di solidarietà passiva costituisce un’eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito sulla tardività della suddetta eccezione, proposta in corso di causa, e non già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da eredi convenuti per la restituzione di somme a loro corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata in grado di appello). (Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, n. 19186)

    Procedimento Civile

    Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, a differenza di quanto statuito dalla S.C. con sentenza 3 dicembre 2015 n. 24629, secondo cui è a carico dell’opponente l’onere dell’avvio della mediazione, pena il consolidamento e il passaggio in giudicato del decreto opposto, si ritiene necessario uno spazio di discrezionalità affinché il giudice possa valutare, caso per caso, quale parte debba essere onerata dell’avvio della mediazione. (Tribunale Pavia, 26/09/2016)

    Violazione del domicilio e delle comunicazioni personali

    Il proprietario di un appartamento ceduto in locazione che si appropri di una fattura dell’Enel degli inquilini integra il reato di cui all’art. 616 c.p. (Nel caso di specie, nella causa di sfratto il proprietario dell’immobile aveva prodotto una fattura dell’Enel appartenente alla società locataria dalla quale risultava una consistente morosità). (Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 22/09/2016)

    Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.)

    Le spese di spedizione della fattura telefonica riguardano l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto, facendo così parte della base imponibile soggetta ad IVA ex art. 13 d.P.R. 633 del 1972. A nulla rileva quindi che tali spese siano affrontate dalla compagnia in regime di esenzione IVA ex art. 1. (Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, n. 17655)

    Espropriazione per pubblico interesse

    bilanciaAi fini della determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro di determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5%), l’ente comunale deve tenere conto della destinazione urbanistica dell’area e utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto riguardo anche alle indicazioni delle ricorrenti quanto alla stima e all’accertamento del valore di mercato per suoli limitrofi con riferimento alla sentenza depositata. (T.A.R. Napoli sez. V, 02/09/2016, n. 4152)

    Credito Agevolato e Finanziamenti Pubblici

    libroGli istituti della normativa nazionale che disciplinano i contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata di cui ai commi 203 ss., art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), nonché alla l. 19 dicembre 1992, n. 488, trovano nella normativa comunitaria la loro comune matrice ed i relativi principi, in specie per i fondi strutturali, per cui, giusta precisazione di cui al regolamento CE 1260/99, i pagamenti a saldo non possono che essere riferiti alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Anche in relazione ai pagamenti effettuati a mezzo di assegno bancario privo di data (ma in cui la consegna del titolo e il rilascio della quietanza liberatoria siano stati eseguiti nel rispetto del termine per la chiusura degli investimenti) l’Amministrazione non ha motivo di contestare alla società privata la violazione del termine procedimentale per la finalizzazione degli investimenti, tanto più quando consti – alla stregua della documentazione prodotta nei sei mesi successivi nel corso dell’istruttoria procedimentale – l’effettiva esecuzione della fornitura nel rispetto dei termini, conformemente alla fattura emessa ed al pagamento eseguito con la consegna dell’assegno bancario e regolarmente quietanzato. (Consiglio di Stato sez. VI, 01/09/2016, n. 3784)

    Revocatoria ordinaria

    Ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c. così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per “atto di disposizione” deve intendersi l’atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) o attribuisce un diritto reale di godimento. (Tribunale Monza sez. I, 19/08/2016, n. 2306)

    Revocatoria ordinaria

    bilanciaIn tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l’atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti. (Tribunale Monza sez. I, 19/08/2016, n. 2306)

    Revocatoria ordinaria

    libroIn tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, con la precisazione che anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio. (Tribunale Monza sez. I, 19/08/2016, n. 2305)

    Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.)

    Ai fini dell’esenzione dall’IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett.a), del d.P.R. n. 633 del 1972, la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l’operatore che voglia fruire dell’agevolazione non può valersi di documenti alternativi, mentre l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere l’imponibilità dell’operazione ed il diritto alla detrazione. (Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, n. 16971)

    Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.)

    bilanciaIn tema di determinazione della base imponibile IVA, la fattura deve contenere, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. l), del d.P.R. n.633 del 1972, l’esatta indicazione di “aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro” ed il cessionario, che abbia dato luogo ad una irregolarità della fatturazione, dichiarando una diversa destinazione di uso del prodotto rispetto a quella da lui effettuata in sede di commercializzazione, deve provvedere alla regolarizzazione della fattura in ragione delle evidenti ricadute della dichiarazione sulla quantificazione della base imponibile, sicché è tenuto a presentare nel termine di trenta giorni un documento integrativo indicante il maggior imponibile, previo versamento della maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art.6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, incorrendo altrimenti nella comminatoria della sanzione ivi prevista. (Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, n. 16767)

    Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.)

    In tema d’IVA, riguardo alle cessioni intracomunitarie, l’omessa indicazione in fattura del codice identificativo del corrispondente comunitario ovvero l’indicazione di un codice identificativo errato non compromette la fruibilità del regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d’imposta nello Stato d’appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata. (Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, n. 16756)

    Obbligazioni e Contratti

    libroL’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei condebitori solidali non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido, rispetto ai quali il decreto ingiuntivo da essi non impugnato acquista efficacia di giudicato senza che possano più giovarsi della disposizione di cui all’art. 1306 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal cliente nei soli confronti dell’associazione professionale e non anche del notaio aderente alla stessa, aveva rilevato il passaggio in giudicato del decreto emesso anche a favore del notaio, negando la sua qualità di litisconsorte necessario). (Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, n. 15417)

    Società di persone

    Una volta che si sia chiesta e ottenuta la condanna in sede monitoria sia della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata dalla società o da altro socio. (Cassazione civile sez. III,  26/07/2016, n. 15376)

    Pegno

    “Le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta del riesame e vanno decise dal tribunale del riesame”. Ad affermarlo sono le Sezioni unite che risolvono il contrasto sul punto smentendo la decisione adottata dei giudici di merito i quali ritenevano la questione di competenza del giudice dell’esecuzione civile. Nella fattispecie, si trattava di numerosi beni “congelati” dal tribunale, alcuni dei quali erano però parte di un fondo patrimoniale e, come tali, non pignorabili secondo i difensori. (Cassazione penale sez. un., 21/07/2016, n. 38670)

    Procedimento civile

    bilanciaL’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., per il recupero delle spese dell’esecuzione per obblighi di fare o di non fare, rientra tra i procedimenti soggetti alla regola dell’esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 dell’ordinamento giudiziario, trattandosi di controversia finalizzata al sollecito ristoro delle anticipazioni cui il creditore è stato costretto dall’inadempimento del debitore, quale indefettibile complemento di una effettiva tutela delle ragioni del primo, sicché è tardiva l’opposizione avverso quel decreto ingiuntivo, la quale sia stata proposta in violazione del termine di quaranta giorni, da computarsi senza tenere conto della maggiorazione per la sospensione feriale. (Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, n. 14961)

    Ingiunzione in materia civile

    libroPoiché anche l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’articolo 614 c.p.c per il recupero delle spese dell’esecuzione per obblighi di fare o di non fare è finalizzata al sollecito soddisfacimento delle ragioni creditorie, costituendo il ristoro delle anticipazioni, cui il creditore è stato costretto dall’inadempimento del debitore, l’indefettibile complemento di una effettiva tutela delle ragioni del primo, anche tale opposizione è soggetta alla regola dell’esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista dagli art. 1 e 3 l. n. 742 del 1969, nella parte in cui richiamano l’art. 92 r.d. n. 12 del 1941; ne discende che è tardiva l’opposizione avverso quel decreto ingiuntivo, la quale sia stata proposta in violazione del termine di quaranta giorni, da computarsi senza tener conto della maggiorazione per la sospensione feriale. (Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, n. 14961)

    Ingiunzione in materia civile

    bilanciaUn giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione volto ad accertare la sussistenza del credito azionato dalla parte opposta (attore in senso sostanziale) e dunque a conoscere, in tutta la loro estensione e consistenza i fatti posti a fondamento della domanda inibitoria. Il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, bensì deve accertare lo stesso fondamento sostanziale della pretesa fatta valere con il ricorso per l’ingiunzione, e cioè la fondatezza del credito, per il cui riscontro valgono le regole ordinarie in tema dii onere probatorio. (Tribunale L’Aquila, 19/07/2016, n. 627)

    Procedimento Civile

    libroLa ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché è radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestività e sui requisiti di forma e contenuto dell’attività processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice “ad quem”. (Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, n. 14790)

    Cosa giudicata in materia civile

    bilanciaQuando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall’efficacia di giudicato, ma quando il ricorso per cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale, quale la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo, dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l’eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l’effetto espansivo di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione; ne consegue che le censure relative alla rilevata inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate con priorità, per il loro carattere di pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione. (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, n. 14321)

    Ingiunzione in materia civile

    L’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, – e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: esso, pertanto, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte. (Tribunale Pescara sez. lav., 12/07/2016, n. 695)

    Ingiunzione in materia civile

    libroIn tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di retribuzioni ex art. 29 l. n. 276/2003 o art. 1676 c.c., è pacifica l’applicabilità alla fattispecie della normativa in questione a quei soggetti privati – quale Trenitalia s.p.a. – anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti, non esistendo nei confronti di tali soggetti privati – cui pure si applica il c. contr. pubbl. nella sua qualità di ente aggiudicatore”secondo la definizione dell’art. 3 comma. 29 l. n. 163 del 2006 – un divieto di applicazione della norma analogo a quello operante per le p.a. come definite dall’art. 1 comma 2 l. 30 marzo 2001 n. 165 e non contenendo il c. contr. pubbl. una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né “aliunde” integrabile. (Tribunale Pescara sez. lav., 15/06/2016, n. 580)

    Avvocato

    In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ove il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si sia svolto nelle forme ordinarie e sia stata contestata l’esistenza del diritto al compenso, la decisione è impugnabile con appello e non mediante ricorso per cassazione, non trovando in detta ipotesi applicazione l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. (Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, n. 12248)

    Ingiunzione in materia civile

    In tema di ingiunzione civile, i documenti allegati con il ricorso per decreto ingiuntivo devono considerarsi già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell’opposizione. (Tribunale Milano sez. VI, 14/06/2016)

    Ingiunzione in materia civile

    bilanciaLa notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l’inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell’opposizione dell’intimato che eccepisca l’inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Tribunale Roma sez. X, 09/06/2016, n. 11793)

    Ingiunzione in materia civile

    libroIn virtù dell’art. 63 disp. att. c.c. l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti del condomino moroso alla sola condizione che l’assemblea abbia approvato i bilanci e il relativo stato di ripartizione, ossia la distinzione delle spese in “capitoli” e la loro suddivisione fra i singoli condomini. Il verbale assembleare che approva lo stato di ripartizione dei contributi pur non avendo di per sé valore di titolo esecutivo ha una qualità probatoria privilegiata che vincola il giudice dell’ingiunzione alla concessione della clausola di immediata esecutività, se richiesta, benché la dichiarazione della provvisoria esecutività avvenga in base ad un titolo proveniente dal creditore. (Tribunale Monza sez. II, 09/06/2016, n. 1716)

    Ingiunzione in materia civile

    In tema di ingiunzione civile avente ad oggetto debiti bancari, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la banca opposta – attrice in senso sostanziale – a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi per il quale ha agito in monitorio. (Tribunale Lanciano, 09/06/2016, n. 273)

    Ingiunzione in materia civile

    bilanciaA seguito di una proposizione di opposizione avverso decreto ingiuntivo europeo emesso da un tribunale italiano, atteso che nel nostro ordinamento difettano al riguardo delle norme specifiche e considerato che non è possibile fare riferimento, anche solo in via analogica, alla procedura monitoria nazionale, occorre fare ricorso alle forme della riassunzione del processo a norma dell’art. 125 disp. att. c.p.c. con fissazione da parte del giudice, a mezzo ordinanza comunicata a entrambe le parti, di un termine perentorio al ricorrente per la riassunzione, in modo che attore e convenuto possano effettuare le integrazioni rese necessarie dal passaggio al rito italiano, rispettivamente nell’atto di riassunzione e nella comparsa di costituzione e risposta. (Tribunale Rovereto, 08/06/2016)

    Telecomunicazioni

    Non può essere accolta la richiesta di esecutorietà di un decreto ingiuntivo se lo stesso è stato notificato a mezzo PEC, allegando una scansione della copia cartacea in possesso dell’avvocato e non le copie informatiche estratte dal fascicolo informatico. (Tribunale Oristano sez. lav., 06/06/2016)

    Sentenza in materia di recupero credito

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    Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l’opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell’esistenza del credito di cui al decreto verificatisi dopo la sua pronuncia e prima della scadenza del termine per l’opposizione oppure qualora nel corso del giudizio di opposizione vengano introdotti fatti di quella natura verificatisi dopo la proposizione dell’opposizione, nell’ipotesi in cui il debitore non abbia formulato domanda di accertamento della verificazione dei detti fatti, la pronuncia di inammissibilita’ dell’opposizione per ragioni di rito, come la tardivita’ o il difetto di procura (nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009), una volta passata in cosa giudicata, non preclude la possibilita’ di dedurre quei fatti o con azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, rispettivamente con l’opposizione al precetto e con l’opposizione all’esecuzione.” (in materia di recupero credito, Cassazione civile, 19/03/2014 Numero: 6337).

    Sentenza in materia di recupero credito

    In tema di espropriazione di crediti, il terzo pignorato, debitore del debitore esecutato, non e’ legittimato a far valere l’impignorabilita’ del bene poiche’, essendo la questione attendente al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato, manca l’interesse sancito dall’art. 617 c.p.c.. ” (in materia di recupero credito, Cassazione civile, 18/02/2014 Numero: 3790).

     Sentenza in materia di recupero credito

    bilancia

    In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4 c.p.c.) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facolta’ del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. (in materia di recupero credito, Cassazione civile, 11/02/2014, Numero: 3077).

    Sentenza in materia di recupero credito

    Ottenuta l’assegnazione di una somma in sede di pignoramento presso terzi, il creditore puo’ precettare non solo il “debitor debitoris”, ma anche il suo avente causa a titolo particolare (nel caso di specie, affittuario d’azienda). (in materia di recupero credito, Tribunale Reggio Emilia 10/02/2014).

    Sentenza in materia di recupero credito

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    Non puo’ essere qualificato come atto di precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c. il semplice invito al pagamento rivolto dal creditore al proprio debitore qualora, per la carenza dei requisiti richiesti da detta norma (in specie, l’intestazione, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, l’indicazione delle parti, la sottoscrizione del creditore e/o del suo difensore, l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), non sia riconoscibile come atto di precetto, pur se fatto notificare unitamente al titolo esecutivo. Conseguentemente, non e’ ammessa l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un mero invito al pagamento che sia irriconoscibile come atto di precetto. (in materia di recupero credito, Cassazione civile, 31/01/2014, Numero: 2109).

     Il creditore ed il recupero del credito

    Il creditore che agisce per il recupero del credito e’ tenuto unicamente a provare il rapporto dal quale deriva il suo diritto e, non anche, il mancato pagamento poiche’ il pagamento integra un fatto estintivo il cui onere probatorio incombe sul debitore che lo abbia eccepito (in materia di recupero credito, Tribunale di Roma sez. VI, 12/05/2013 n. 15499).

    Storno fattura in caso di recupero credito

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    Nel caso in cui sia stata emessa fattura per un’ operazione, successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose, richiede, quale presupposto, che la procedura di recupero credito non solo abbia avuto effettivamente inizio, ma anche definitiva conclusione (la S.C. ha cassato la sentenza, che aveva ritenuto legittimo lo “storno” di una fattura, motivato per la perdita del credito vantato, prima che fosse iniziata la procedura esecutiva per il recupero credito). (in materia di recupero credito, Cassazione civile, sez. trib. 16/12/2011, n. 27136).

    Fallimento in caso di recupero del credito

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    Nel caso in cui non sia possibile effettuare alcuna azione esecutiva di recupero del credito perche’ il socio unico, nonche’ amministratore unico, e’ stato dichiarato fallito personalmente, il creditore puo’ presentare istanza per la dichiarazione di fallimento; spetta al debitore provare la sua esclusione dalla soggezione al fallimento per carenza dei presupposti. Qualora il debitore non faccia seguito a tale onere, si procede alla dichiarazione di fallimento (in materia di recupero credito, Tribunale di Tivoli 28/03/2007).

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