Pignoramento

Procedura di esportazione presso terzi

 In tema di debiti-crediti e quindi di procedura di espropriazione presso terzi, non e’ possibile impugnare l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione mediante atto di citazione: cio’ anche se il medesimo magistrato abbia concesso un termine per l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione.(Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2016, n. 2490).

Diversità strutturale vendita forzata

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La diversita’ strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonche’ la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell’estensione dell’istituto alla vendita forzata risultano ostative all’adozione in materia di una nozione lata dell’aliud pro alio. Pertanto, in caso di vendita forzata, la fattispecie dell’aliud pro alio e’ ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversita’ della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell’organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale e’ incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario. (Cassazione civile, sez. III, 29/01/2016, n. 1669)

Indebito previdenziale trattenuto sulla pensione

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In tema di indebito previdenziale, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 c.c., puo’ recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennita’ e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne’ incide su di esso l’art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall’art. 69 legge n. 153 del 1969. (Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2016, n. 206)

Presupposto del processo di esecuzione civile

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Presupposto del processo di esecuzione civile e’ l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, sicche’, in punto di giurisdizione, non puo’ individuarsi altro giudice competente sulla materia; l’intimato al rilascio non puo’ eccepire, quindi, con l’opposizione al precetto, il difetto della giurisdizione ordinaria connesso alla legittimazione e affrancazione del terreno, che egli assuma gravato da usi civici. (Cassazione civile, sez. un., 07/01/2016, n. 65)

Ricerca telematica dei beni da pignorare

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Il Presidente del Tribunale puo’ autorizzare, su istanza del creditore procedente, l’ufficiale giudiziario a ricercare in via telematica i beni da pignorare; in mancanza di accesso diretto dell’ufficiale giudiziario puo’ autorizzare il creditore procedente a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. (Tribunale Napoli, 05/05/2015).

 

Notifica a terzi dell’atto di pignoramento

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Con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi si ingiunge al terzo di non disporre delle somme da lui dovute senza l’autorizzazione del giudice e, quindi, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento, assumendo egli la veste di custode delle somme medesime. (Tribunale Siena, 20/04/2015, 363).

 

Abuso dei mezzi di espropriazione

Costituisce un abuso dei mezzi di espropriazione il fatto che il creditore procedente intraprenda un nuovo pignoramento presso terzi pur avendo beneficiato di una ordinanza di assegnazione pari all’ammontare dell’intera somma precettata. (Cassazione civile, 09/04/2015, 7078).

Pignoramento somme disponibilità debitore

In tema di pignoramento di somme nella disponibilita’ del debitore, in quanto affluite sul suo conto corrente bancario, il pignoramento puO’ interessare esclusivamente il saldo positivo del conto medesimo e non i singoli versamenti, in quanto il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente con la banca. (Cassazione civile, 30/03/2015, 6393).

Pignoramento e dichiarazione di fallimento

La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, cosi’ come, prima del pignoramento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non e’ soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall’art. 20, comma 4, legge n. 44 del 1999. (Cassazione civile,17/03/2015, 5259).

Risarcimento danni per pignoramento illegittimo

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Epocale sentenza in materia di responsabilità di Equitalia: è stato riconosciuto ad un contribuente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (morali) in una ipotesi di pignoramento illegittimo, eseguito dall’agente della riscossione. Il Giudice di Pace di Treviso (sentenza n. 536/2013 del 10.06.2013) ha, invero, revocato il pignoramento della pensione, che era stato fatto, nonostante la cartella esattoriale fosse stata già annullata da un precedente magistrato, condannando l’Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali oltre che alle spese di giudizio. La sentenza in commento offre un importante spunto al cittadino, vittima di abusi da parte dell’Esattore.

Anche Equitalia se sbaglia paga i danni

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La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza n. 182/2013 ha, invero, condannato per lite temeraria l’esattore. A parere dei giudici di merito, se Equitalia dispone il fermo di autoveicolo per crediti tributari gia’ prescritti, deve essere condannato per lite temeraria, in quanto adotta una misura cautelare non dovuta, danneggiando ingiustamente il contribuente. La sentenza in commento offre un importante spunto al cittadino, vittima di abusi da parte dell’Esattore.

Impignorabilità dei trattamenti pensionistici

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A seguito della pronuncia di illegittimita’ costituzionale dell’art. 128 del r.d. n. 1827 del 1935, che stabiliva l’impignorabilita’ dei trattamenti di pensione, la mancata determinazione da parte del legislatore della misura del ‘minimo vitale’ del trattamento comporta che l’indagine circa la sussistenza o l’entita’ della parte di pensione, necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, sia rimessa alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione, incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. In particolare, e’ illegittimo il pignoramento della pensione presso il terzo Cassa Forense quando il titolo sia ormai venuto meno, in quanto gli effetti della decisione che esclude il diritto al mantenimento non possono comportare la ripetibilita’ delle somme a quel titolo corrisposte, ma – ove non corrisposte – non ne consentono la rivendicazione per la caducazione del titolo esecutivo. (Tribunale Roma, 12/09/2012, 17124).

Ordinanza conversione pignoramento Art- 495 C.p.c.

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L’ordinanza di conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c. non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull’ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza di diritti di prelazione, ne’ ha un contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis. Tale provvedimento, costituendo un tipico atto esecutivo, e’ suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perche’ con essa si contesta il quomodo del procedimento esecutivo, ovvero che la determinazione dell’importo pecuniario da sostituire ai beni pignorati effettuata dal giudice dell’esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dell’art. 495 c.p.c.; nel conseguente giudizio, peraltro, l’opponente non puo’ limitarsi ad affermare in modo generico la non corrispondenza della somma sostitutiva fissata dal giudice rispetto a quella ritenuta legittimamente computabile, ma e’ tenuto ad indicare in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che il provvedimento sia dichiarato illegittimo. (Cassazione civile, 19/02/2009, 4046).

Rifiuto ufficiale giudiziario esecuzione atto

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Il rifiuto dell’ufficiale giudiziario di eseguire un atto del suo ufficio non e’ immediatamente suscettibile del rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., potendosi chiedere al giudice dell’esecuzione di controllarne la legittimita’ ai sensi dell’art. 60 c.p.c. e di ordinare il da farsi in illegittimo: e sara’ se mai il provvedimento del giudice dell’esecuzione ad essere opponibile ex art. 617 c.p.c.; nella fattispecie, essendosi allegata la pignorabilita’ di mobili che l’ufficiale giudiziario si rifiutava di pignorare, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore esecutante, ha disposto per il pignoramento dando termine all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione. (Tribunale Alessandria, 11/10/2002).