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Nuove domiciliazione legale

Sentenza in materia di domiciliazione legale

Per il periodo precedente all’entrata in vigore della l. 12 novembre 2011 n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012, come disposto dal comma 1 dell’art. 36) l’utilizzazione dell’indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma; successivamente essa opera solo ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto in generale dall’art. 125 comma 1 c.p.c. e dall’art. 366 comma 2 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, nonché nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatari. (in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 07/05/2014, 9876).

Sentenza in materia di domiciliazione legale

Allorche’, nell’ipotesi prevista dall’art. 82 R.D. n. 37/1934, l’avvocato che eserciti fuori della circoscrizione del Tribunale al quale e’ assegnato elegga domicilio presso un avvocato che non assume anche la veste di difensore per mancanza di conferimento della procura al medesimo, tale elezione di domicilio – atto autonomo dal conferimento della procura – conserva efficacia ed e’ vincolante – ove non revocata con atto comunicato alla controparte e all’ufficio – fino a quando il domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, senza che rilevi la cancellazione del domiciliatario dall’albo degli avvocati; ne consegue che soltanto nell’ipotesi in cui si verifichi l’impossibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), esse possono essere effettuate presso la cancelleria – e cio’ anche in relazione alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto.(in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 10/04/2014, 8411).

Sentenza in materia di domiciliazione legale

E’tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volonta’ del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando tanto la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l’obbligo di comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell’albo professionale, quanto il fatto che, appena pochi giorni prima della tentata notificazione, la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c., indicando come domicilio proprio quello studio legale).(in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 13/02/2014, 3356)

Sentenza in materia di domiciliazione legale

La notificazione della sentenza, eseguita presso la sede legale dell’ente coincidente con il domicilio eletto del difensore ma priva della predetta indicazione nominativa, e’ inidonea alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 326 c.p.c.. (in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 27/02/2014, 4698).