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Nullità della notificazione

Nullità della notificazione in luogo estraneo

In tema di giudizio di cassazione, e’ inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione stessa essendo a costui del tutto estraneo, come nella specie per il ricorso notificato alla parte intimata presso la cancelleria della Corte di cassazione, sull’erroneo presupposto di una sua domiciliazione ivi “ex lege” (in materia di domiciliazione Cassazione civile sez. VI, 03 giugno 2013,n. 13970).

La mancata elezione di domicilio cancelleria

L’art. 82 c.p.c. trova applicazione, dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., con la conseguente domiciliazione presso la Cancelleria, in caso di mancata elezione della domiciliazione, solo qualora il difensore non indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata.

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In tal caso, la mancata elezione di domicilio non comportera’, come conseguenza, che le notificazioni possano essere effettuate presso la Cancelleria, ma imporra’che le stesse avvengano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti di causa (in materia di domiciliazione Tribunale Foggia 14 agosto 2013).

Obbligo della notifica ad un solo procuratore

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di opposizione puo’ essere fatta all’uno o all’altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione (in materia di domiciliazione Cassazione civile sez. II, 21 giugno 2013, n. 15699).