Salta al contenuto principale

Normativa Anti Riciclaggio

La Normativa Antiriciclaggio

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007 costituisce l’attuale testo di riferimento in materia di “Normativa antiriciclaggio”. Si segnalano all’uopo gli art.li 12-13 e 14, che identificano i Soggetti (oltre a quelli appartenenti al sistema finanziario) ai quali si applica il Decreto in esame, l’art. 16 che statuisce lo specifico Obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei predetti soggetti, l’art. 36 che configura l’ Obbligo di di adeguata verifica della clientela, affinchè i dati acquisiti possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

  • Diritto Societario
  • Diritto Famiglia
  • Recupero Crediti
  • Arbitrato
  • Diritto del Lavoro

Da ultimo, si rileva l’art. 41, in forza del quale, vi è un ulteriore Onere di Segnalazione di operazioni sospette allorquando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti.

Risarcimento Danno da Ridotta Capacità Lavorativa

La Suprema Corte riconosce allo studente inoccupato, ma dedito agli studi, vittima di un incidente stradale, il risarcimento del danno da ridotta capacita’ lavorativa, sottolineando che tale danno, definito “danno da perdita di chance” puo’ liquidarsi in via equitativa tenendo conto dell’eta’ del danneggiato, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione. Il danno che la Corte riconosce e’, pertanto, quello riguardante la perdita di un’occasione, intesa “occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell’incremento di un’utilita’ o della sua mancata diminuzione. Sul danneggiante incombe, invero, il mero onere di dimostrare la sola possibilita’ del risultato sperato. In particolare, secondo la Corte il danno da riduzione della capacita’ lavorativa generica e’ un danno patrimoniale, in quanto cio’ che rileva non e’ tanto una lesione all’integrita’ psico-fisica, risarcibile sotto la voce del danno biologico, ma la futura diminuita capacita’ di produzione di reddito. In altri termini la mancanza di attivita’ lavorativa al momento dell’infortunio non esclude un danno futuro collegato all’invalidita’ permanente.