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Quando si parla di negoziazione assistita ci si riferisce a un istituto finalizzato alla risoluzione in maniera alternativa di specifiche controversie.
Viene rappresentata da un’apposita documentazione contrattuale con la quale entrambe le parti affermano di impegnarsi alla risoluzione dei loro contrasti attraverso l’assistenza di una figura professionale quale l’avvocato.
Introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto di giustizia del 2014, la negoziazione assistita è finalizzata a diminuire in modo notevole la quantità dei processi civili svolti nelle aule del tribunale, permettendo in tal modo alle parti interessate di poter risolvere in maniera più veloce, economica ed efficacie le proprie ostilità. Un servizio comodo al quale attingere soprattutto se, come accade nella maggior parte dei casi, le controversie sono costituite da elementi di importanza non troppo rilevanti.
La negoziazione assistita ha dunque la funzione di risolvere parte dei contenziosi in una sede che non sia l’aula del tribunale.
Attualmente questo innovativo processo stragiudiziale, alternativo alla modalità tradizionale di risolvere i conflitti, è applicato anche in situazioni come il divorzio congiunto o la separazione consensuale.
In tal caso, infatti, non è necessario rivolgersi al tribunale, ma è richiesta la sola presenza dell’avvocato di ciascuno dei coniugi.
I processi che rappresentano la negoziazione assistita sono: convenzione, accordo, procedura.
Vediamo di cosa si tratta.
Con convenzione di negoziazione si intende l’accordo conclusivo che rappresenta la negoziazione assistita. Mediante la convenzione i soggetti in controversia decidono in accordo di cooperare secondo i principi di lealtà e buona fede, mentre gli avvocati, fondamentali nel processo, si assumono il dovere di fornire la loro assistenza.
La suddetta convenzione di negoziazione ha quindi la natura di un contratto normativo, con cui le parti interessate decidono quali regole fissare per portare avanti la procedura.
Secondo le normative di legge vigente, la convenzione deve contenere sia il termine, che è quello che le parti hanno concordato, il quale non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, sia il motivo che ha fatto sorgere la controversia.
Per quanto riguarda, invece, la forma che deve avere la convenzione di negoziazione, la legge dichiara che deve essere redatta in forma scritta, la mancanza osservanza ha come pena la nullità del documento.
La procedura può avere un esito positivo solo se termina con un accordo di negoziazione assistita; l’accordo di negoziazione è la parte conclusiva del procedimento.
La natura contrattuale dell’accordo fa sì che quanto scritto sia un vincolo per entrambe le parti, che devono rispettare quanto è stato pattuito.
Infatti, lo stesso viene sottoscritto dalle parti e , in forma autenticata, dai loro rispettivi avvocati, nel rispetto dei termini e modalità stabilite in precedenza durante la fase di convenzione.
Come è facile intendere, la procedura ha inizio quando l’avvocato in questione informa il proprio cliente della possibilità di poter ricorrere alla convenzione per riuscire a risolvere la controversia.
La parte che procede all’avvio del procedimento di negoziazione assistita, informa tramite il proprio avvocato, l’altra parte invitandolo a procedere alla stipulazione della convenzione di negoziazione.
Se alla fine della procedura entrambi le parti non siano riuscite ad arrivare a un accordo, è compito degli avvocati stilare una dichiarazione dove viene indicata la risoluzione della controversia.
Mentre nella situazione contraria, ovvero ad accordo raggiunto, questo deve essere sottoscritto sia da entrambi le parti, sia dai rispettivi avvocati, quest’ultimi con l’ulteriore compito di provvedere alla certificazione delle firme con conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative.
Lo Studio di consulenza legale Tosi si occupa delle materie dell’affidamento figli ed in genere del diritto di famiglia.
L’esperienza in materia di affidamento figli è più che ventennale.
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