In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, secondo l’espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l’azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all’operazione. (Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, n. 24435)
Non può essere disposta l’esclusione del concorrente che ha omesso di rendere la dichiarazione ex art. 38, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 relativa ai soggetti tenuti in forza di un affitto di azienda laddove risulti che rispetto alla normativa di gara ed all’oggetto dell’appalto il relativo contratto di affitto sia del tutto estraneo, posto che la ratio alla base dell’obbligo di rendere dette dichiarazioni riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il ramo di azienda ceduto ed acquistato dalla concorrente abbia interessato l’oggetto di gara e/o l’esecuzione del servizio. (Consiglio di Stato sez. V, 23/11/2016, n. 4913)
In tema di licenziamento per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di ottemperare all’ordine legittimo di svolgere un diverso compito, il riconoscimento in concreto della sussistenza degli elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei poteri datoriali – che può essere aperta, senza che per questo debba consistere anche in una formale dichiarazione in tale senso – è riservata all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità (nella specie, il dipendente non aveva ottemperato alla richiesta dell’azienda di fornirle la documentazione necessaria per il suo passaggio ad un nuova sede). (Cassazione civile sez. lav., 21/11/2016, n. 23656)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la creazione, da parte di una azienda ospedaliera, di una Unità di Degenza Infermieristica (UDI), trattandosi di atto di natura privatistica, natura connessa al carattere imprenditoriale dell’Azienda secondo quanto inferibile dall’art. 3, d.lgs. n. 502 del 1992. (T.A.R. Perugia sez. I, 10/11/2016, n. 704)
Il tempo necessario a raggiungere il luogo di primo intervento e, a fine orario, il proprio domicilio o il luogo di ricovero del mezzo aziendale, fortettariamente quantificato, non può farsi rientrare nell’orario di lavoro, così come non vi rientra il tempo necessario a ciascun lavoratore per raggiungere la sede dell’azienda all’inizio del proprio turno, o per dar ritorno al proprio domicilio, a fine giornata. La clausola dell’accordo aziendale che pone a carico del datore di lavoro il rischio del ritardo oltre il tempo di franchigia per il raggiungimento del sito di primo intervento garantisce un maggior favore per il lavoratore. (Tribunale Roma sez. lav., 03/11/2016, n. 9416)
In tema sequestro giudiziario, la funzione del provvedimento ex art. 670 c.p.c. è essenzialmente conservativa e, in caso di beni produttivi, gestoria, mentre esula dal proprio ambito la finalità propulsiva: il sequestro di azienda, quindi, può essere disposto solo ove si ravvisi la concreta esigenza di conservare la già sussistente funzionalità produttiva delle cose che la compongono e non, invece, per la finalità di ripristinare l’attitudine produttiva di un’azienda. (Tribunale Latina sez. II, 29/10/2016)
Le interdittive hanno generalmente ad oggetto strutture imprenditoriali complesse ovvero attività imprenditoriali connotate da una seppur minima organizzazione; tal che, posto il rilevante quadro indiziario di “contiguità” con consorterie criminali (legami parentali, frequentazioni, vicende di penale rilevanza in cui sono implicati soggetti che a vario titolo partecipano all’impresa, legami significativi con imprese mafiose, anomalie nella gestione dell’azienda ecc.) è conseguenza automatica dedurre il pericolo di condizionamento, data la vasta gamma di atti e di operazioni che un’impresa strutturata pone in essere durante la sua esistenza giuridica e nei quali può inserirsi la “pressione” malavitosa. La giurisprudenza ha, quindi, individuato nel criterio del “più probabile che non” l’essenza della regola di giudizio da utilizzarsi onde ritenere il pericolo di condizionamento e trarre così dal quadro indiziario d’insieme il giudizio negativo di pericolosità che fonda la misura interdittiva. (T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 28/10/2016, n. 1065)
In materia di obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (quali, nella specie, di “svuotare la carriola con il badile, per renderla più leggera” o di “non sollevarla quando completamente piena” rispetto ad un danno verificatosi a causa del sollevamento manuale del carico), in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l’individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore; né l’obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell’accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa. (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, n. 20051)
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità di colui che gestisca di fatto l’azienda concorre con quella del titolare formale. (Nel caso di specie, si trattava di una richiesta di archiviazione del p.m. per l’infortunio di un lavoratore che aveva indossato cinture di sicurezza inidonee per essere la società gestita di fatto da altro soggetto, mentre il g.i.p. disponeva la formulazione dell’imputazione coatta). (Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 05/10/2016)
In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall’art. 7, comma 4, lett. b), della l. n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicché le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall’acquisto del fondo non sia intervenuta l’approvazione o l’esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10. (Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, n. 19904)
La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego ha natura residuale, di talché le disposizioni che derogano alla giurisdizione del giudice ordinario sono di stretta interpretazione. Conseguentemente, non possono essere attribuite alla cognizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto fattispecie non ascrivibili a quelle normativamente delineate. Il rapporto, poi, che si instaura tra l’Azienda Sanitaria e il docente universitario che affianca l’attività assistenziale a quella di ricerca, non si differenzia da quello che si instaura tra la medesima Azienda e qualsiasi altro medico del S.S.N.. Infatti, a mente dell’art. 5 comma 2, d.lg. n. 517 del 1999, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende Sanitarie si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del S.S.N.. Tra queste norme vi sono anche quelle che individuano l’Organo giurisdizionale chiamato a dirimere le eventuali controversie insorte tra le parti. In tali ipotesi, invero, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui al d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 63 comma 1. Pertanto, spetta al giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciarsi sul provvedimento di c.d. “convenzionamento” adottato dall’Azienda Sanitaria nei confronti di un professore universitario. (T.A.R. Trieste sez. I, 3/10/2016, n. 409)
In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, sicché va esclusa, per difetto di forma del sottostante atto traslativo, l’operatività dell’accessione rispetto al possesso di un terreno incluso tra i beni di una azienda ceduta con contratto verbale in caso di cessione d’azienda. (Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, n. 19724)
Le controversie attinenti ad una procedura di selezione “idoneativa” e “non concorsuale” avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie, di dirigente di struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, e non amministrativo. (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2016, n. 4052)
Il diritto alla restituzione dell’IVA erroneamente versata, in relazione ad operazione di cessione di azienda assoggettabile alla sola imposta di registro, sorge con il versamento trattandosi di pagamento indebito sin dall’origine, sicché è da tale data che decorre il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso, di cui all’art. 16, comma 6, del d.P.R. n. 636 del 1972 (“ratione temporis” vigente), il cui mancato rispetto è rilevabile anche “ex officio” dal giudice, in quanto posto a tutela di diritti patrimoniali indisponibili della P.A. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto la contestazione, da parte del contribuente, dell’imposta di registro vantata dall’Amministrazione finanziaria configurasse un impedimento giuridico all’esercizio del diritto al rimborso). (Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, N. 19478)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’uso di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto. (Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n. 44327)
In tema di nullità del licenziamento a causa di matrimonio, tra le tassative ipotesi di deroga al divieto di licenziamento contemplate dal quinto comma dell’art. 35 d.lgs. n. 198 del 2006, quella di cui alla lett. b), relativa alla “cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta”, non è riconducibile alle ragioni ordine produttivo o organizzativo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In ogni caso, ove ricorra l’ipotesi della deroga, nessun onere grava sulla lavoratrice diretto a dimostrare l’esistenza di una residua possibilità occupazionale all’interno dell’azienda. (Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, n. 18325)
Per la verifica del requisito dimensionale occorrente ai fini della tutela reale ex art. 18 legge n. 300 del 1970, non è possibile escludere a priori i dipendenti a tempo determinato, né d’altro canto computare esclusivamente i lavoratori in pianta stabile addetti all’albergo per la sua manutenzione durante i suoi periodi di chiusura al pubblico, atteso che anche tale ridotta attività risulta evidentemente funzionale all’esercizio aziendale, ancorché non pienamente operativa nel corso di tale arco temporale. (Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, n. 18305)
Il conferimento di una azienda individuale in una società di capitali costituisce cessione di azienda e, sul piano processuale, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, sicché, ove l’evento intervenga dopo la pubblicazione della sentenza di appello, la notifica del ricorso per cassazione è validamente eseguita presso il conferente, che conserva la legittimazione a riceverla quale sostituto processuale del cessionario, ex art. 111 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 13/09/2016, n. 17959)
Le procedure concorsuali per l’assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 d.lg n. 165/2001, sono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l’esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine “assunzione” intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente; di converso, le procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di giurisdizione di giudice amministrativo di cui al comma 4 dell’art. 63, bensì in quella generale del giudice ordinario di cui al primo comma del medesimo art. 63. Nel caso di specie, mancano evidentemente l’elemento novativo e quello costitutivo, necessari e sufficienti a determinare l’assimilazione della procedura in questione a quelle concorsuali ricadenti nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo: non è previsto un mutamento di categoria e posizione economica dei soggetti individuati all’esito della procedura (mobilità c.d. orizzontale) e l’avviso pubblico in questione subordina “l’assunzione” dei candidati al nulla – osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza nonché la facoltà per l’Azienda di non procedere all’ “assunzione” qualora i termini di trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze. Ricorre, dunque, una fattispecie di cessione del contratto, sicché si verte in materia di rapporti di diritto privato, appartenenti alla cognizione del giudice ordinario. (T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 13/09/2016, n. 919)
Nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario rientrano le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto di lavoro del pubblico dipendente, in quanto attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro. Fra essi è, nella specie, annoverabile anche il provvedimento del medico competente con il quale è espresso giudizio di idoneità alla mansione con limitazione MMC (movimentazione manuale carichi), in quanto destinato a regolare la mansione del lavoratore ed attinente, quindi, alla gestione del rapporto di lavoro. Né la giurisdizione amministrativa può essere recuperata in forza della natura discrezionale del potere esercitato dall’Azienda Sanitaria Provinciale., con riveniente natura provvedimentale dell’atto impugnato. Invero, il discrimen fra la cognizione del giudice ordinario e di quello amministrativo nella materia de qua non dipende dalla natura discrezionale o meno della potestà valutativa esercitata dall’amministrazione. (T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 13/09/2016, n. 918)
L’art. 2, comma 1, lett. n ) della legge regionale Veneto n. 11 del 2013 (che concerne la disciplina del settore turistico veneto), nel definire il concetto di ” titolare della struttura ricettiva ” fa riferimento al ” titolare di impresa che organizza, nella struttura ricettiva, l’offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno a terzi “. Da tale definizione discende che solo chi è ” titolare di impresa “, in presenza degli ulteriori requisiti, può essere qualificato come ” titolare di struttura ricettiva “, ma non è possibile affatto argomentare, che tutti i titolari di strutture ricettive debbano sempre e comunque essere titolari di imprese, anche alla luce del fatto che la lett. e ) dell’art. 2 della medesima l.r., nel definire il concetto di impresa turistica, rimanda alla vigente legislazione statale e, pertanto, alle vigenti disposizioni civilistiche che, senza operare alcuna presunzione, definiscono la nozione e lo statuto dell’imprenditore commerciale. (T.A.R. Venezia sez. III, 12/09/2016, n. 1025)
In caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che, il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva dei danno patito. Ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute, è, quindi, necessario che il datore di lavoro dimostri quantomeno la negligenza del lavoratore nella ricerca di altra proficua occupazione, o che comunque risulti, da qualsiasi parte provenga la prova, che il lavoratore ha trovato una nuova occupazione e quanto egli ne abbia percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre l’entità del danno risarcibile. (Cassazione civile sez. lav., 08/09/2016, n. 17776)
In tema di controversie di lavoro per il superiore inquadramento, non può essere accolta la domanda quando dalla istruttoria emerga la monotematicità del servizio e il numero limitato di unità di personale che impediscono di ravvisare i caratteri richiesti dalla contrattazione collettiva per il superiore inquadramento quali complessità, variabilità, importanza strategica rispetto agli obiettivi dell’azienda. (Tribunale Roma sez. lav., 07/09/2016, n. 7314)
Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale. (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2016, n. 17636)
La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria. Pertanto, in ipotesi di consegna dell’atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell’inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l’esistenza di un rapporto di lavoro non legato all’attività professionale o la mancanza di delega al riguardo. (Cassazione civile sez. I, 24/08/2016, n. 17288)
Sebbene un lavoratore possa produrre, in una controversia di lavoro, copia di atti aziendali che riguardino direttamente la propria posizione lavorativa senza venire meno ai propri doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., considerando che la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a scongiurare una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, il diritto di difesa in giudizio prevale sulle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda, è tuttavia necessario valutare la legittimità delle modalità di apprensione dei documenti, dal momento che tali modalità potrebbero essere idonee ad integrare una giusta causa di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva considerato rilevante per la configurabilità della giusta causa di licenziamento non la produzione in giudizio della documentazione da parte del lavoratore, bensì le sue modalità di apprensione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all’insaputa degli stessi e nel trasferimento sul proprio indirizzo personale di posta elettronica di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore). (Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, n. 16629)
In caso di impossessamento di documenti aziendali da parte del lavoratore, al fine di esercitare il diritto di difesa in giudizio, cui va in ogni caso riconosciuta prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda, occorre valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento, posto che le stesse potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose o, comunque, integrare giusta causa di licenziamento per violazione dell’art. 2105 c.c., ove in contrasto con i criteri comportamentali imposti dal dovere di fedeltà e dai canoni di correttezza e buona fede, sì da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto idonee a legittimare il licenziamento le modalità di apprensione della documentazione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all’insaputa dei partecipanti e nell’impossessamento di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore). (Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, n. 16629)
La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, di cui all’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, per i lavoratori del settore dell’amianto, non è applicabile ai lavoratori autonomi, per i quali non trova riscontro la finalità di agevolazione del prepensionamento a fronte del rischio di disoccupazione per la cessazione dell’attività delle aziende obbligate alla dismissione dell’amianto dal ciclo produttivo, poiché essi non sono vincolati ad una determinata attività e sono in grado di sostituire, per l’espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri reperibili sul mercato. Né è dubbia la legittimità costituzionale della norma attese le peculiarità che differenziano le due categorie di lavoratori e le particolari condizioni in cui operano i prestatori di lavoro subordinato, costretti a svolgere la loro attività nell’ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l’azione nociva dell’amianto che non siano quelle apprestate dall’azienda. (Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, n. 16553)
Va rigettata la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda per grave inadempimento della convenuta, qualora dalle risultanze istruttorie si possa escludere la ravvisabilità di condotte inadempienti tali da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare ex art. 1453 c.c. (Tribunale L’Aquila, 04/08/2016, n. 694)
E’ illegittima l’ordinanza con cui si ordina la caratterizzazione e la messa in sicurezza di un’area dell’azienda destinataria, per difetto di istruttoria, ove priva di qualsiasi elemento dal quale risulti se sia stato accertato e, nel caso affermativo, quale sia stato l’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, né se sia stato accertato e, nel caso affermativo, quali siano i parametri rispetto ai quali è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. (T.A.R. Roma sez. I, 21/07/2016, n. 8366)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 l. n. 604 del 1966, il datore di lavoro deve provare l’impossibilità del cosiddetto repechage, ma non anche l’impossibilità di rimedi alternativi alla prescelta organizzazione del lavoro, poiché diversamente opinando si reintrodurrebbe surrettiziamente un non consentito controllo giurisdizionale sul merito delle scelte dell’imprenditore relative all’organizzazione tecnico produttiva della sua azienda. (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, n. 15082)
In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall’art. 5 della l. n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. (Tribunale Roma sez. lav., 20/07/2016)
Dichiarata la simulazione di una cessione di ramo di azienda, siccome dissimulante la cessione di un contratto di locazione immobiliare, tale ultimo negozio non solo è invalido nei confronti del terzo ceduto, ma è privo di effetti nei rapporti tra cedente e cessionario, non potendo ritenersi perfezionata – in difetto di consenso del locatore – la fattispecie disciplinata dagli artt. 1406 e 1594, comma 1, c.c., stante la sua struttura trilaterale, né essendo tale consenso ravvisabile nel comportamento tacito di costui rispetto alla cessione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 comunicatagli dal conduttore, sicché il cessionario ha diritto alla ripetizione del prezzo della cessione in quanto prestazione riferibile al contratto dissimulato e, dunque, priva di causa giustificativa. (Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, n. 14442)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale. (T.A.R. Bologna sez. I, 15/07/2016, n. 717)
In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui all’art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978, debbono essere accertati in relazione all’attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le notevoli perdite registrate nel punto vendita sito nell’immobile locato, dovute all’imprevedibile e sopravvenuta apertura di due “discount” nelle vicinanze, fossero idonee ad integrare grave motivo di recesso, restando ininfluente la mancata compromissione dell’intera struttura aziendale risultante dal bilancio positivo conseguito nello stesso anno). (Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, n. 14365)
In tema d’IVA, la concessione da parte di un comune del servizio di somministrazione di gas è una attività economica attratta nel campo dell’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché l’ente concedente è soggetto passivo d’imposta sui canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l’azienda concessionaria del servizio, la quale, essendo tenuta all’imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione ex art. 19 del citato decreto. (Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, n. 14263)
Ai sensi dell’art. 5 comma 13, l. reg. Friuli Venezia Giulia n. 33/2015, permane in capo alle Aziende Sanitarie un potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nel procedere alla revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, prevista dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012. Ne consegue che opportunamente il contraddittorio è stato esteso anche all’Azienda affinché, costituendosi, essa potesse appieno esercitare il diritto di difesa rispetto ad una questione la cui decisione può in astratto riflettersi nei suoi confronti. (T.A.R. Trieste sez. I, 13/07/2016, n. 344)
La norma di cui all’art. 31 d.lg. n. 165/01 – relativo appunto al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività – è applicabile a tutti i casi di trasferimento o conferimento di attività, svolte da p.a., enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati. Al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art. 2112 c.c., fatte salve le disposizioni speciali. (Tribunale Pescara sez. lav., 28/06/2016, n. 638)
È legittimo il licenziamento del dirigente motivato dalla semplice riduzione dei costi. Se l’azienda è in crisi con un calo del fatturato il licenziamento è giustificato. Così si è espressa la Cassazione che ha dato ragione a una snc nel settore della distribuzione che aveva licenziato un dirigente a causa della riorganizzazione conseguente all’ingresso in azienda delle due figlie dell’amministratore unico e del calo di fatturato delle vendite. Per la Corte, il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo ed è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato – in buona fede ed in maniera non discriminatoria in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie. (Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, n. 12823)
Sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale anche se l’impresa non ne risulti la proprietaria, sempre che i costi siano stati sostenuti per migliorare l’attività e la redditività dell’azienda. (Comm. trib. reg. Venezia sez. VII, 20/06/2016, n. 803)
La cessione di una azienda agricola da parte di un imprenditore agricolo individuale non genera una plusvalenza tassabile, in quanto, secondo la giurisprudenza di merito, le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende agricole restano comprese nella determinazione del reddito agrario. (Comm. trib. reg. Roma sez. IX, 17/06/2016, n. 3909)
In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un’eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l’oggetto del negozio concluso e non, come nell’ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto. (Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, n. 12552)
Il pagamento del rimborso dell’imposta comunale sugli immobili non è previsto per gli edifici rurali, ossia per quegli immobili che presentano i requisiti di cui all’articolo 9 del d.l. n. 557 del 1993 e sono destinati ad abitazione dei dipendenti che esercitano attività all’interno dell’azienda agricola. (Comm. trib. prov.le Firenze sez. II, 15/06/2016, n. 889)
La controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario. (T.A.R. Bologna sez. I, 06/06/2016, n. 572)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. (Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, n. 11543)
Nella Regione Basilicata, nei procedimenti di assegnazione, annullamento, revoca e decadenza relativi ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica la Commissione provinciale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica esprime, ai sensi dell’art. 32 comma 4, l.rg. n. 24 del 2007, un parere obbligatorio e vincolante, per cui tale parere, dovendo essere obbligatoriamente recepito dall’Amministrazione competente (la quale, nei casi di annullamento dell’assegnazione, di decadenza e/o di revoca dall’assegnazione è il Comune, mentre nei casi di occupazione abusiva è l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale provinciale), non può assumere la configurazione di un atto meramente endoprocedimentale, ma al contrario, se negativo, risulta immediatamente lesivo degli interessi del soggetto privato interessato e perciò può senz’altro essere impugnato in via giurisdizionale, anche prima della conclusione del procedimento. (T.A.R. Potenza sez. I, 01/06/2016, n. 583)
Non è ammesso modificare l’oggetto del giudizio nella memoria ex art. 183, comma 6 n.2 c.p.c. e in sede di comparizione personale delle parti potendo avvenire solo nel corso di della prima udienza e nell’ambito della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. e purché l’originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e la vicenda sostanziale sia uguale o collegata a quella dedotta in giudizio con l’atto introduttivo (nella specie si trattava di un contratto di cessione di azienda al prezzo di € 35.000,00 mentre vi era un contratto dissimulato indicante il prezzo di € 75.000,00 ma la domanda tendente alla dichiarazione di simulazione del contratto era tardiva in quanto richiesta nella memoria 183 n. 2). (Tribunale Roma sez. III, 01/06/2016, n. 11098)
A decorrere dal primo gennaio 2004, ex art. 2495 c.c., la cancellazione di una societa’ di capitali dal registro dell’imprese e’ contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l’estinzione della persona giuridica. L’estinzione della societa’ di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilita’ patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella societa’ in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione (soci limitatamente responsabili) o illimitatamente (soci illimitatamente responsabili). (in materia di liquidazione della società, Cassazione civile sez. III, 18/07/2013, Numero: 17564).
La cancellazione della societa’ (di capitali o persone) dal registro delle imprese ne comporta l’estinzione e la perdita della capacita’ di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di in giudizio, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli art. 299 e ss c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori (in comunione pro indivisa) della societa’ ai sensi dell’art. 110 c.p.c., i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero soci limitamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. (in materia di liquidazione della societa’, Tribunale di Modena sez. I, 23/04/2013, Numero: 642).
E’ improponibile la domanda giudiziale introdotta nei confronti del liquidatore di una societa’ di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiche’ l’effetto estintivo che ne deriva, il quale a seguito della riforma del diritto delle societa’, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 1/1/2004, e si produce ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti, istituendosi una comunione tra soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla societa’ ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti. (in materia di liquidazione della societa’, Tribunale di Teramo, 02/04/2013, Numero: 281).