Con l’espressione “la 231” si fa riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilita’ diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato. L’elenco dei reati che possono originare la responsabilita’ delle aziende e degli enti in genere in forza del D.Lgs. 231/2001, e’ in continuo aggiornamento e ampliamento.
Attualmente, oltre ai reati di natura colposa (omicidio e lesioni gravi o gravissime) connessi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la generalita’ dei reati e’ di tipo doloso e include tra gli altri: o reati contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio, partecipazione a truffe per il conseguimento di incentivi/finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici funzionari per l’ottenimento di una commessa, di concessioni/autorizzazioni, etc.); o reati societari (ad esempio, false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti); o reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita; o delitti informatici (ad esempio, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici); o delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio, turbata liberta’ dell’industria o del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, etc.). Tale normativa riguarda la generalita’ delle aziende e degli enti in genere.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo che dovrebbe essere adottato sulla base della normativa e’ quel sistema, interno all’azienda o all’ente in genere, che mira a impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dalla 231 da parte degli amministratori o dipendenti. In quanto sistema esso si articola in diverse componenti, tra cui a titolo di esempio: forme di organizzazione, linee guida, principi, procure, deleghe, processi, procedure, istruzioni, software, standard, programmi di formazione, clausole, organi, piani, report, checklist, metodi, sanzioni, internal auditing, etc. Alcune componenti del Modello 231 sono caratteristiche (ad esempio Organismo di Vigilanza, identificazione e valutazione attivita’ c.d. sensibili in quanto a rischio-reato, codifica degli obblighi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza, etc.), altre non caratteristiche ed, eventualmente, esistenti in azienda indipendentemente dai requisiti 231 (ad esempio procedure, sistema disciplinare, internal auditing, etc.).
E’ preferibile che il Modello sia documentato e formalmente adottato dalla societa’ o ente in genere. Infine e’ necessario che il Modello sia concretamente in esercizio (assicurando ad esempio l’effettiva operativita’ di una procedura), verificato e aggiornato periodicamente.
In tema di responsabilita’ degli enti da reato, il sequestro preventivo dei beni di cui e’ obbligatoria la confisca e quindi, ai sensi dell’art. 19 d.lg. n. 231/2001, dei beni che costituiscono il prezzo e il profitto del reato, puo’ essere disposto indipendentemente dalla prova degli indizi di colpevolezza, della loro gravita’, nonche’ del periculum in mora, essendo sufficiente la confiscabilita’ di quei beni, previo accertamento in astratto della ricorrenza di una determinata ipotesi di reato. (in materia di 231/2001 e di responsabilita’ degli enti da reato, Cassazione penale, 21/01/2015, Numero: 11665).
Nel caso di omessa comunicazione da parte dello IACP dell’inclusione dell’alloggio popolare nella quota di riserva, con conseguente esclusione della cessione in proprieta’, ai sensi e nei modi prescritti dall’art. 10, primo comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (sostituito dall’art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231), l’ente proprietario e’ responsabile verso l’assegnatario per i danni che gli abbia arrecato a causa del mancato esercizio del diritto di priorità in altre assegnazioni, o della perdita dell’opportunità di provvedere diversamente alle proprie esigenze abitative. (in materia di 231/2001 e di responsabilita’ degli enti da reato, Cassazione civile,12/09/2014, Numero: 19276).
In tema di responsabilita’ da reato degli enti, ai fini dell’effettivita’ del risarcimento e delle condotte funzionali a realizzarlo, di cui all’art. 17 lett. a) d.lg. 231 del 2001, e’ necessario che l’ente si impegni ad individuare le persone offese e danneggiate dal reato, anche a prescindere dalla costituzione di parte civile nel giudizio eventualmente instaurato nei confronti della persona fisica responsabile del reato. (in materia di 231/2001 e di responsabilita’ degli enti da reato, Cassazione penale, 28/11/2013 Numero: 326).