Nelle controversie concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento l’apprezzamento della documentazione fiscale prodotta dalla parte non ha efficacia vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, puo’ fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie. Parametro di riferimento indispensabile ai fini della valutazione di congruita’ dell’assegno resta il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. (Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2016, n. 6427)
Il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2903 c.c. decorre dal giorno in cui dell’atto e’ stata data pubblicita’ ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto puo’ essere fatto valere. Tale momento va individuato, nel caso di costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che e’ il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi. (Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5889)
In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al ‘de cuius’ al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualita’ di legittimario; a tal fine, la posizione del coniuge del ‘de cuius’ non e’ diversa da quella dei figli – equiparazione giustificata rispetto alla ‘ratio’ della riunione fittizia – in quanto come il figlio sopravvenuto puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore dell’altro genitore o di altro coniuge ormai non piu’ tale, cosi’ il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal ‘de cuius’ in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. (Cassazione civile, sez. II, 07/03/2016, n. 4445)
Il figlio puo’ reclamare lo status di figlio nato nel matrimonio, in conformita’ alla presunzione di paternita’, quando lo stesso e’ stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione. Detta legittimazione puo’ essere riconosciuta anche al marito della madre, genitore biologico, che intende fare valere la presunzione di paternita’, qualora la moglie separata dichiarando erroneamente il figlio come proprio, ma prima che fossero decorsi 300 giorni dall’omologa della separazione consensuale, abbia precluso a figlio di conseguire lo status di figlio nato nel matrimonio. (Tribunale Messina, 03/03/2016)
Il danno da lesione del rapporto parentale va ricondotto nell’alveo dell’art. 2059 c.c. e deve essere riconosciuto alla convivente di fatto della madre del soggetto deceduto purche’ sussista un significativo e duraturo legame affettivo con la cd. vittima primaria. (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 02/03/2016, n. 315)
Nell’ambito di un giudizio per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, la questione dell’esistenza o dell’assenza di una ‘vita familiare’ ex art. 8 Cedu, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, e’ anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali. (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 02/03/2016, n. 315)
Il danno da lutto puo’ essere richiesto da ogni soggetto legato da un saldo e duraturo rapporto affettivo con la vittima primaria (nel caso di specie viene in tal senso accolta la richiesta risarcitoria della compagna della madre biologica del giovane defunto). (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 02/03/2016, n. 315)
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure ‘pro quota’, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entita’, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilita’ degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalita’ d’individuazione dei bisogni del minore. (Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2016, n. 4182)
Cio’ che rileva ai fini della risarcibilita’ del danno non patrimoniale e’ l’esistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima: e’ proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinita’ giuridicamente rilevanti come tali (nel caso di specie il Tribunale riconosce il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale alla compagna della madre biologica della vittima). (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 02/03/2016, n. 315)
E’ illegittimo il rifiuto opposto dall’Ufficiale di Stato civile alla richiesta di pubblicazioni di matrimonio tra cittadino italiano e cittadina straniera musulmana motivato dal mancato rilascio di nulla osta da parte dell’Autorita’ straniera per la mancata conversione alla religione islamica del nubendo: la legge straniera in questo caso e’ contraria all’ordine pubblico, ex art. 16 l. n. 218/1995, per violazione del diritto a contrarre matrimonio (art. 29 Cost.) e del diritto alla liberta’ religiosa (art. 8 Cost.). (Tribunale Castrovillari, 23/02/2016)
Il disposto dell’art. 3, comma 2, l. n. 219/2012 (deputato alla predisposizione di un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio) va interpretato nel senso di dare prevalenza al richiamo alle norme sullo scioglimento del matrimonio piuttosto che alla prima parte in cui si prevede l’ordine del giudice, che non e’ necessario quindi laddove l’avente diritto possa agire in via stragiudiziale, secondo quanto previsto dall’art. 8 l. n. 898/1970 (Nella specie, il Tribunale ha altresi’ precisato che diversamente opinando si andrebbero a creare differenze tra figli nati da coppie coniugate e figli nati al di fuori del matrimonio, potendosi affermare che il figlio di genitori divorziati dispone di uno strumento di tutela piu’ efficace rispetto al figlio di genitori ex conviventi). (Tribunale Mantova, sez. I, 18/02/2016)
Il procedimento di modifica del decreto del Tribunale dei Minori si segue la procedura di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. e viene definito con decreto del collegio, mentre il procedimento ex art. 316 bis c.c. è di competenza presidenziale e viene definito con decreto di tale organo monocratico: nello stesso procedimento, pertanto, non si possono avanzare nello stesso giudizio due domande che sono di competenza di organi giudiziari diversi. (Tribunale Genova, sez. IV, 11/02/2016)
Nei procedimenti di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole di genitori non coniugati vige la medesima regola di tutte le statuizioni in tema di affidamento dei minori, applicata nei procedimenti di separazione e divorzio, ovvero la modificabilita’ e revocabilita’, ove ne sorga la necessita’, di tutti i provvedimenti emanati. (Tribunale Modena, sez. II, 03/02/2016, n. 412)
Il principio regolatore della materia della modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole, anche di genitori non coniugati, si esprime con la formula rebus sic stantibus, che indica una regola di immodificabilita’ in presenza dei medesimi presupposti di fatto, che in questi casi esclude anche l’intangibilita’ assoluta del giudicato. (Tribunale Modena, sez. II, 03/02/2016, n. 412)
In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicita’, e’ necessaria, a pena di nullita’ del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell’art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell’altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi ‘ex ante’ una coincidenza ed omogeneita’ d’interessi in ordine ne’ alla conservazione dello ‘status’, ne’ alla scelta contrapposta, fondata sul ‘favor veritatis’ e sulla conoscenza della propria identita’ e discendenza biologica. (Cassazione civile, sez. I, 02/02/2016, n. 1957)
La richiesta di corresponsione dell’assegno periodico di divorzio si configura come una domanda autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio e, pertanto, la parte che nel corso del giudizio non l’abbia ritualmente proposta, potra’ avanzarla successivamente senza che a cio’ sia di ostacolo l’intervenuta pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale; anche se questa e’ intervenuta all’estero e in conformita’ ad un ordinamento che non ne consente la proposizione nel medesimo giudizio di modifica dello stato di coniugio. (Cassazione civile, sez. I, 01/02/2016, n. 1863)