La cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla legge n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla legge n. 212 del 2000, art. 7 (nella specie, mancando l’indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non erano stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione). (Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, n. 24933)
La cartella esattoriale può essere notificata ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso, secondo la disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 – applicabile ratione temporis – è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, adempimento senz’altro ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. (Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, n. 23511)
La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). (Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, n. 23397)
In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società). (Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, n. 21865)
In tema di cartelle esattoriali, l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, ma il principio di causalità giustifica la condanna in solido. (Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, n. 21391)
La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, n. 20427)
La cartella di pagamento è valida anche senza l’invio dell’avviso bonario qualora non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata. (Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, n. 19861)
L’estratto di ruolo non può essere considerato alla stregua delle cartelle esattoriali. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall’art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). Gli estratti di ruolo sono invece degli elaborati informatici formati dall’ente impositore contenente, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria. La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica tra i due atti. Non è, infatti, permesso all’Amministrazione, e al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente. (T.A.R. Napoli sez. VI, 23/09/2016, n. 4383)
Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, comma 3, del d.P.R. n.636 del 1972 e dell’art. 19, comma 3, del vigente d.P.R. n. 546 del 1992. (Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, n. 18472)
Qualora il contribuente dimostri di essere venuto a conoscenza dei presupposti dell’imposizione attraverso l’impugnazione della cartella esattoriale, il difetto di motivazione della stessa, che rinvia ad un altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicare esattamente i relativi estremi, non può portare alla dichiarazione di nullità. A ciò consegue che non è viziato da difetto di motivazione l’atto impositivo che indica con precisione gli avvisi di accertamento notificati anteriormente e in relazione ai quali risulta in essere un contenzioso. (Comm. trib. prov.le Cagliari sez. II, 30/06/2016, n. 739)
Il concessionario della riscossione è tenuto alla conservazione della matrice o della copia della cartella esattoriale con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, anche oltre i cinque anni stabiliti, se nel quinquennio non vi è stata riscossione del tributo e il rapporto non è stato ancora definito. (Comm. trib. reg. Milano sez. I, 28/06/2016, n. 3831)
Il contribuente può legittimamente impugnare la cartella esattoriale che non sia stata validamente notificata e della quale sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto in ruolo rilasciato, su richiesta, dal concessionario della riscossione. (Comm. trib. reg. Palermo sez. XXIX, 28/06/2016, n. 2509)
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, nella quale sono compresi la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, inclusa, altresì, la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione e relative sanzioni, si precisa che la cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di quest’ultimo anche quando attiene alla richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e conseguenti sanzioni. (T.A.R. Cagliari sez. II, 28/06/2016, n. 555)
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non soltanto i ricorsi contro il provvedimento che accorda o nega la concessione edilizia, ma anche quelli che investono la determinazione e liquidazione del contributo a carico del beneficiario della concessione stessa, nonché l’irrogazione delle sanzioni, ivi comprese le controversie concernenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e delle conseguenti sanzioni. (T.A.R. Cagliari sez. II, 28/06/2016, n. 555)
Nell’ipotesi in cui la società e i relativi soci non giungono a conoscenza, in mancanza di notifica, della cartella di pagamento inerente l’avviso di intimidazione per l’omesso pagamento dei tributi erariali, tale avviso è invalido; inoltre la notifica effettuata solo nei confronti del curatore fallimentare, dopo la chiusura del fallimento e la cancellazione della società dal registro delle imprese, comporta l’invalidità della cartella esattoriale. (Comm. trib. prov.le Bergamo sez. IV, 24/06/2016, n. 348)
La notificazione di una cartella esattoriale, inviata direttamente dal concessionario della riscossione all’indirizzo del contribuente mediante raccomandata, si perfeziona nel momento in cui viene ricevuta dal destinatario senza la necessità di apposita relata. (Comm. trib. reg. Torino sez. I, 23/06/2016, n. 831)