Salta al contenuto principale

Fisco e Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale Ferma Anche il Fisco

La crisi economica in atto induce ad utilizzare i piu’ efficaci Strumenti per la tutela del proprio patrimonio da pretese di terzi. Uno strumento estremamente interessante, in tale prospettiva, è il Fondo Patrimoniale che consente ai coniugi di destinare determinati beni, per gli esclusivi bisogni della famiglia e che, pertanto, i creditori non possono aggredire. Con la recente sentenza del Tribunale di Ferrara n. 9/2013, in adesione alla piu’ innovativa giurisprudenza della Cassazione, è stato, peraltro, ribadito un concetto fondamentale, in tema di fondo patrimoniale. Il Tribunale, invero, ha affermato che il Fondo Patrimoniale non puo’ essere aggredito nemmeno da Equitalia, per debiti fiscali, poichè difetta un collegamento immediato fra il credito vantato dallo Stato ed i bisogni della famiglia.

  • Diritto Societario
  • Diritto Famiglia
  • Recupero Crediti
  • Arbitrato
  • Diritto del Lavoro

L’utilizzo, pertanto, del Fondo Patrimoniale, in costanza di matrimonio, costituisce, allo stato, uno dei migliori strumenti per tutelare il proprio patrimonio.

Fondo patrimoniale e Iscrizione Ipoteca Immobili

L’iscrizione dell’ipoteca di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale e’ legittima, salvo che il debitore dimostri nel giudizio di merito la estraneita’ del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente. (in materia di Fondo patrimoniale e ipoteca, Cassazione civile, 05/03/2013, Numero: 5385).

Fondo patrimoniale Prova Estraneità Debito Fiscale

Spetta al contribuente fornire la prova della estraneita’ del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneita’ in capo al creditore. L’accertamento relativo alla riconducibilita’ dei beni alle esigenze della famiglia, costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ solo per vizio di motivazione (fattispecie relativa all’iscrizione dell’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 su beni facenti parte di un fondo patrimoniale). (in materia di Fondo patrimoniale e ipoteca, Cassazione civile, 30/01/2012, Numero: 1295).

Fondo patrimoniale ed Ipoteca Immobili

Se il pignoramento immobiliare e’ eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilita’ per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. (in materia di Fondo patrimoniale e ipoteca, Cassazione civile, 24/01/2012, Numero: 933).

Iscrizione Ipotecaria Sui Beni Del Fondo Patrimoniale

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e’ ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicche’ e’ legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, ne’ escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. In presenza di due domande attoree, di cui una, riguardando una controversia in materia di diritti reali, sia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d.lg. n. 28/2010, a differenza della seconda, attinente alla lesione del diritto alla salute degli attori, il giudice puo’ demandare alla mediazione anche la controversia sul danno al fine di non compromettere ab origine la prospettiva conciliativa, poiche’ in caso di separazione della domanda risarcitoria le parti si troverebbero a trattare di una parte solamente della complessiva controversia tra loro pendente. (in materia di fondo patrimoniale, Cassazione civile, sez. VI, 23/11/2015, n. 23876).

L’Esecuzione Sui Beni del Fondo Patrimoniale

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale e’ consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari, sicche’ in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore che ha costituito il fondo patrimoniale allegare e provare che il debito era stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.(in materia di fondo patrimoniale, Tribunale Pavia, sez. III, 21/05/2015).

I Limiti alla pignorabilità del fondo patrimoniale

I limiti alla pignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale non operano per i crediti derivanti da responsabilita’ extracontrattuale. (in materia di fondo patrimoniale, Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 20/05/2015).

Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non gia’ nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicche’ anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale puo’ ritenersi contratto per soddisfare tale finalita’, fermo restando che essa non puo’ dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attivita’ professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacita’ lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.(in materia di fondo patrimoniale, Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2015, n. 3738).