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Ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria occorre fornire la prova della titolarita’ dei beni appartenenti all’asse ereditario che deve essere resa in maniera rigorosa, attenendo alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata e non delle condizioni dell’azione mediante la produzione in giudizio, con riferimento ai beni immobili, del loro atto di acquisto in cui i cespiti dovrebbero essere individuati compiutamente al fine di consentire all’autorita’ giudiziaria adita di verificarne la corrispondenza con quelli caduti in successione nonche’ delle visure ipotecarie comprovanti l’insussistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli a far data dall’atto di acquisto fino a quando si e’ aperta la successione ed in caso di fondi rustici del certificato di destinazione urbanistica. (Tribunale Salerno, 31/03/2015, 1473).
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni gia’ oggetto di donazione rimangono di proprieta’ del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ‘ab origine’ un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione. (Cassazione civile, 20/03/2015, 5659).
In tema di nullita’ del testamento olografo, la finalita’ del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalita’ di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilita’ al testatore, gia’ assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternita’ e responsabilita’ del medesimo che, dopo avere redatto il testamento -anche in tempi diversi -abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento. (in materia di eredità e successioni. (Tribunale Milano, 26/02/2015, 2592).
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