Avvocato Esperto in Eredità e Successioni a Verona
Scioglimento della comunione ereditaria
Ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria occorre fornire la prova della titolarita’ dei beni appartenenti all’asse ereditario che deve essere resa in maniera rigorosa, attenendo alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata e non delle condizioni dell’azione mediante la produzione in giudizio, con riferimento ai beni immobili, del loro atto di acquisto in cui i cespiti dovrebbero essere individuati compiutamente al fine di consentire all’autorita’ giudiziaria adita di verificarne la corrispondenza con quelli caduti in successione nonche’ delle visure ipotecarie comprovanti l’insussistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli a far data dall’atto di acquisto fino a quando si e’ aperta la successione ed in caso di fondi rustici del certificato di destinazione urbanistica. (Tribunale Salerno, 31/03/2015, 1473).
Eredità e successioni. Divisione ereditaria.
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni gia’ oggetto di donazione rimangono di proprieta’ del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ‘ab origine’ un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione. (Cassazione civile, 20/03/2015, 5659).
Nullità del testamento olografo
In tema di nullita’ del testamento olografo, la finalita’ del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalita’ di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilita’ al testatore, gia’ assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternita’ e responsabilita’ del medesimo che, dopo avere redatto il testamento -anche in tempi diversi -abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento. (in materia di eredità e successioni. (Tribunale Milano, 26/02/2015, 2592).
Interpretazione del testamento e istituzione di erede
L’interpretazione del testamento è finalizzata a individuare l’effettiva volontà del testatore, valutando l’elemento letterale e logico. L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore ha inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio. Tale distinzione si basa sull’apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato. La qualificazione dell’istituzione di erede ex certa re dipende dagli atti testamentari e dalle circostanze specifiche del caso.
(Cassazione civile sez. II, 03/06/2024, n.15387).

SUCCESSIONE IN GENERE – Accettazione della eredità – tacita
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l’implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l’esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
(Cassazione civile sez. II, 29/04/2024, n.11389).
SUCCESSIONE IN GENERE – Petizione di eredità – in genere
Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l’erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell’apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l’esperibilità dell’azione solo nel primo caso).
(Cassazione civile sez. II, 04/04/2024, n.8942).
Il Mio Studio Legale a Verona
Mi chiamo Chiara Tosi e sono un avvocato esperto in diritto delle successioni ed eredità, con sede a Verona. La mia passione per il diritto, unita a un profondo senso di giustizia e una forte dedizione alla tutela dei diritti dei miei clienti, mi ha portato a lavorare in un campo così delicato e complesso.
La Mia Esperienza
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Il Mio Approccio
Ogni caso che mi viene affidato è unico e merita un’attenzione personalizzata. Per questo, mi impegno a stabilire un rapporto di fiducia con i miei clienti, ascoltando attentamente le loro esigenze e fornendo risposte chiare e precise. Il mio obiettivo è quello di guidare i miei clienti attraverso le complessità del diritto successorio, offrendo consulenza legale di alta qualità e supporto in ogni fase del processo.
Avvocato questioni ereditarie a Verona: Perché scegliere me
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