Domiciliazione

Sentenza in materia di domiciliazione legale

bilancia

Per il periodo precedente all’entrata in vigore della l. 12 novembre 2011 n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012, come disposto dal comma 1 dell’art. 36) l’utilizzazione dell’indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma; successivamente essa opera solo ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto in generale dall’art. 125 comma 1 c.p.c. e dall’art. 366 comma 2 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, nonché nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatari. (in materia di domiciliazione, Cassazione civile, 07/05/2014, 9876).

Sentenza in materia di domiciliazione legale

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Allorche’, nell’ipotesi prevista dall’art. 82 R.D. n. 37/1934, l’avvocato che eserciti fuori della circoscrizione del Tribunale al quale e’ assegnato elegga domicilio presso un avvocato che non assume anche la veste di difensore per mancanza di conferimento della procura al medesimo, tale elezione di domicilio – atto autonomo dal conferimento della procura – conserva efficacia ed e’ vincolante – ove non revocata con atto comunicato alla controparte e all’ufficio – fino a quando il domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, senza che rilevi la cancellazione del domiciliatario dall’albo degli avvocati; ne consegue che soltanto nell’ipotesi in cui si verifichi l’impossibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), esse possono essere effettuate presso la cancelleria – e cio’ anche in relazione alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto.(Cassazione civile, 10/04/2014, 8411).

Sentenza in materia di domiciliazione legale

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La notificazione della sentenza, eseguita presso la sede legale dell’ente coincidente con il domicilio eletto del difensore ma priva della predetta indicazione nominativa, e’ inidonea alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 326 c.p.c.. (Cassazione civile, 27/02/2014, 4698).

 

Sentenza in materia di domiciliazione legale

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E’tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volonta’ del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando tanto la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l’obbligo di comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell’albo professionale, quanto il fatto che, appena pochi giorni prima della tentata notificazione, la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c., indicando come domicilio proprio quello studio legale).(Cassazione civile, 13/02/2014, 3356)

Insussistenza del credito erariale e suo recupero

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I commi 3 e 4 dell’art. 54, d.p.r. 602/1973 che vietano l’azione risarcitoria contro l’esattore, riguardano le pretese proponibili dall’esecutato nei confronti dell’esattore stesso per l’illegittimità dell’azione esecutiva o degli atti del processo esecutivo. Stante la separazione nel procedimento esecutivo esattoriale tra titolarita’ del credito e titolarita’ dell’azione esecutiva, tali disposizioni non sono invece applicabili alle domande svolte direttamente nei confronti dell’ente impositore, per l’asserita non debenza del tributo e per la correlativa insussistenza del credito erariale. (Cassazione civile, sez. III, 18/11/2013, Numero: 25855).

La mancata elezione di domicilio cancelleria

libroL’art. 82 c.p.c. trova applicazione, dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., con la conseguente domiciliazione presso la Cancelleria, in caso di mancata elezione della domiciliazione, solo qualora il difensore non indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata. In tal caso, la mancata elezione di domicilio non comportera’, come conseguenza, che le notificazioni possano essere effettuate presso la Cancelleria, ma imporra’che le stesse avvengano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti di causa (Tribunale Foggia 14 agosto 2013).

Obbligo della notifica ad un solo procuratore

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In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di opposizione puo’ essere fatta all’uno o all’altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione (Cassazione civile sez. II, 21 giugno 2013, n. 15699).

Nullità della notificazione in luogo estraneo

libroIn tema di giudizio di cassazione, e’ inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione stessa essendo a costui del tutto estraneo, come nella specie per il ricorso notificato alla parte intimata presso la cancelleria della Corte di cassazione, sull’erroneo presupposto di una sua domiciliazione ivi “ex lege” (Cassazione civile sez. VI, 03 giugno 2013,n. 13970).

 

Recupero credito nello scioglimento della comunione

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In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una societa’ di persone, a favore dell’altro coniuge in comunione “de residuo”, e’ esigibile al momento della separazione personale, che e’ causa dello scioglimento della comunione ed e’ quantificabile nella meta’ del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare “sine die” la liquidazione della societa’ o di annullarne il valore patrimoniale. (Cassazione civile sez. I, 20/03/2013, Numero: 6876).

Dovere di colleganza in caso di domiciliazione

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Pone in essere un comportamento che viola il dovere di colleganza l’ avvocato che conferisca ad un professionista vari incarichi di domiciliazione e non si adoperi per garantire il pagamento del compenso nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dal collega. (Nella specie il riconoscimento del proprio obbligo da parte dell’incolpato ha portato a ridurre la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 3 con quella dell’avvertimento). (Cons. Naz.le Forense, 28/12/1999, Numero: 280).

Diritto di domiciliazione in caso di elezione

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Il diritto di domiciliazione previsto dalla tariffa forense, e’ dovuto soltanto a favore del procuratore esclusivamente domiciliatario e, pertanto, non spetta allorche’ l’elezione di domicilio sia avvenuta presso il procuratore “ad lites”. Tale diritto, peraltro, quando risulti cosi’ dovuto, rimane a carico del solo cliente e non e’ ripetibile nei confronti della controparte soccombente (o del debitore), attesa la non necessità della spesa relativa alla (sola) domiciliazione presso un procuratore “ad hoc”. (Cassazione civile 07/12/1990, Numero:11729).