La tutela apprestata dall’art. 78 ter della Legge sul Diritto di Autore in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta alla natura imprenditoriale dell’attività nell’ambito della quale la realizzazione del videogramma si inserisce. L’elemento costitutivo dei diritti del produttore di videogrammi va, quindi, rinvenuta nell’esercizio di un attività organizzativo – imprenditoriale volta a realizzare la fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma stesso. (Tribunale Roma sez. IX, 05/10/2016, n. 18413)
Quando si è in presenza di un’opera con pluralità di autori creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone e quindi, di un caso di attribuzione del diritto di autore in comune a tutti i coautori deve trovare applicazione l’art 10, legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore. Secondo tale norma spetta a chi lo nega l’onere di provare la mancata collaborazione alla creazione dell’opera da parte di chi si definisce coautore. (Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, n. 19220)
Il commerciante che mette a disposizione dei clienti una rete wireless per l’accesso a internet non può essere ritenuto responsabile delle violazioni del diritto d’autore commesse dagli utenti. Le autorità nazionali, però, possono imporre di proteggere l’accesso alla rete tramite password per impedire violazioni. È questo quello che emerge dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha tracciato la linea di confine tra diritto d’autore e accesso alle reti wireless. Nel caso di specie, dalla rete messa a disposizione del commerciante erano stati scaricati illegalmente dei brani musicali. Per gli eurogiudici, in tal caso, non si può chiedere al gestore, che ha permesso l’accesso al wifi, un risarcimento del danno se la rete è utilizzata da terzi per violare il diritto d’autore di altri soggetti. Tuttavia, il giudice o l’amministrazione nazionale possono imporre al gestore di porre fine o prevenire la violazione del diritto d’autore, con misure che raggiungano un giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore, la libertà di impresa del gestore e l’accesso alle informazioni del pubblico tramite internet. E tra queste misure, vi è senza dubbio l’obbligo di password, che non lede il diritto alla libertà d’informazione. (Corte giustizia UE sez. III, 15/09/2016, n. 484)
In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra). (Cassazione penale sez. VI, 15/09/2016, n. 40024)
Alla luce delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione consente, in via di principio, l’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione attraverso cui si consente al pubblico di connettersi a Internet, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, pena il versamento di una penalità. Ciò, comunque a condizione che il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente. (Corte giustizia UE sez. III, 15/09/2016, n. 484)
L’interpretazione, costituzionalmente orientata, dell’art. 26 comma 7 bis, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 vieta di ipotizzare un automatismo ostativo al rilascio all’extracomunitario del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d’autore e dei marchi industriali senza valutare, in concreto, la pericolosità di un soggetto che abbia richiesto il permesso di soggiornante di lungo periodo o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo. (T.A.R. Lecce sez. II, 13/09/2016, n. 1426)
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza (fattispecie relativa alla controversia circa la messa a disposizione su un sito olandese di collegamenti ipertestuali verso altri siti per la consultazione di fotografie realizzate per una rivista). (Corte giustizia UE sez. II, 08/09/2016, n. 160)
Non può essere accolta la richiesta da parte del titolare di diritti televisivi esclusivi di sbarrare l’accesso «a tutti gli alias» del sito Internet responsabile del pregiudizio arrecato, indipendentemente dal suffisso di registrazione e agli indirizzi IP collegati, in quanto il fornitore dei servizi di accesso ad Internet è «un intermediario» e le misure eventualmente adottate devono sempre essere rigorosamente mirate, in modo da porre fine alla violazione senza però pregiudicare i terzi; non è dunque possibile accordare agli aventi diritto una tutela «in bianco», basata su di un accertamento differito e delegato allo stesso soggetto richiedente. (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 27/07/2016)
In tema di hosting attivo, inammissibile l’imposizione in capo all’ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino tutte le comunicazioni elettroniche che transitano sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo preventivo e a sue spese esclusive e senza limiti di tempo e, quindi, una sorta di obbligo generale di sorveglianza, in quanto causerebbe una grave violazione della libertà d’impresa perché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso e permanente, dovendosi garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore e quelli della libertà d’impresa appannaggio degli ISP in forza dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. (Tribunale Roma sez. IX, 15/07/2016)