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Lo studio legale Tosi si occupa di diritto bancario a Verona, la cui complessità è ben visibile nelle varie sentenze qui sotto riportate. Fino ad oggi lo studio si è occupato di diritto bancario italiano e internazionale. Potete contattarci per una consulenza in materia.
I terzi acquirenti dell’immobile, su cui grava l’ipoteca iscritta in favore della banca a garanzia del mutuo fondiario concesso alla società costruttrice, non possono chiederne la cancellazione, poiché ciò entra palesemente in conflitto con il principio che sancisce il diritto di seguito della garanzia ipotecaria. (Cassazione civile sez. VI, 19/01/2017, n. 1367)
La l. reg. Molise n. 3 del 2015 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza) – consentendo la proroga del personale precario del Sistema sanitario regionale, nonostante le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012 attribuiscano al commissario, al fine di attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di implementazione del divieto di turn-over – è costituzionalmente illegittima. (Corte Costituzionale, 19/01/2017, n. 14)
L’operatività della garanzia ex art. 1669 c.c. non è limitata ai meri difetti gravi della costruzione, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione del bene, come ad esempio l’eccessiva pendenza della rampa di accesso ai box condominiali. (Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1208)
L’art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole. Con la precisazione che, proprio in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. (Cassazione civile sez. III, 17/01/2017, n. 925)
L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata. (Cassazione civile sez. un., 13/01/2017, n. 758)
L’azione revocatoria ordinaria (“actio pauliana”) si inserisce nell’ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.. Tale istituto determina la declaratoria di inefficacia di un atto o di un pagamento, attraverso una pronuncia di tipo costitutivo, con la conseguente inopponibilità o scioglimento del rapporto giuridico. intercorso tra il debitore ed il terzo destinatario dell’atto e del pagamento, in modo da far rientrare il bene oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore. Tuttavia, l’inefficacia che determina, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l’azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell’atto. (Tribunale Massa, 12/01/2017, n. 17)
In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. (Tribunale Livorno , 02/01/2017, n. 2)
In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti; è consentito all’ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all’art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della “mora debendi” presupposta dalla norma; la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è affetta da nullità ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (“ratione temporis” applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti solo quando l’appaltante, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito; in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, soggetto alla disposizione di cui all’art. 342 c.p.c., essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. (Cassazione civile sez. I, 20/12/2016, n. 26336)
Il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza. (Cassazione civile sez. III, 19/12/2016, n. 26104)
In tema di procedimento civile e competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione atteso che lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico. (Tribunale Roma sez. VIII, 10/12/2016, n. 22955)
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita. (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, n. 24846)
In presenza di un contratto di fideiussione, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore. (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, n. 24846)
In caso di perfetta coincidenza delle compagini sociali di due società, le quali perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o comunque coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima per assicurare un finanziamento dell’altra, amministrata dal medesimo soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, perché il buon andamento della garantita si risolve anche in un vantaggio per la garante. (Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, n. 24547)
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. (Tribunale Roma sez. X, 01/12/2016, n. 22419)
La mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda costituisce aspetto patologico del provvedimento nel solo caso in cui la garanzia procedimentale sia suscettibile, una volta attuata, di arrecare reale utilità al privato; essa, invece, è derubricata a rango di mera irregolarità non viziante quando risulta che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso, in applicazione dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990, n. 241. (T.A.R. Lecce sez. II, 01/12/2016, n. 1823)
In tema di accertamento dell’IVA, il differimento del termine di decadenza per l’accertamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del diritto del contribuente al rimborso, previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna intercorrano più di quindici giorni, non è applicabile laddove la richiesta riguardi solo la prestazione della garanzia, che attiene, invece, ai presupposti per l’applicazione della procedura di esecuzione accelerata del rimborso IVA. (Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, n. 24200)
In ordine alla sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 19 l. 990/1969 nel caso di sinistro cagionato da un’autovettura rimasta ignota la compagnia di assicurazione, chiamata in causa, e completamente estranea alla verificazione del sinistro che non l’ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto illecito allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato, per cui non si applicano il principio di non contestazione e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione, come disciplinate dall’art. 115 c.p.c. (Tribunale Napoli sez. VI, 29/11/2016, n. 12905)
Il ritiro in autotutela degli atti di gara provoca la loro definitiva eliminazione dal mondo giuridico, cosicchè il gestore uscente si trova a beneficare di una gestione di fatto, legittimata dall’art. 14 comma 7, d.lg. n. 164 del 2000, alla cui stregua gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta, comunque, obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad Acta, avvia la procedura di gara. Laddove la procedura selettiva sia stata interamente posta nel nulla – come nel caso di specie – la posizione del gestore uscente è rimasta immutata, per cui conserva la propria posizione di garanzia nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale reso a favore della collettività degli utenti. Non è, dunque, configurabile la denunciata trattativa privata diretta (pacificamente vietata dalla legge) ma la presa d’atto di una situazione fattuale determinatasi alla conclusione del procedimento di autotutela. (T.A.R. Brescia sez. II, 29/11/2016, n. 1634)
La previsione dell’art. 275 comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 secondo cui la mandataria deve possedere “i requisiti … in misura maggioritaria” rispetto alla mandante, deve essere interpretata soltanto nel senso che la mandataria assuma una quota di partecipazione all’appalto percentualmente superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna mandante ma non che possieda anche i requisiti in misura maggioritaria; una diversa interpretazione implicherebbe – in contrasto anche con esigenze di garanzia della concorrenza e di non discriminazione delle imprese in ragione delle loro dimensioni – che all’interno di un raggruppamento la veste di mandataria debba essere assunta dall’impresa di maggiori dimensioni, per di più anche nel caso in cui ciascun componente del raggruppamento possieda i requisiti in misura tale da consentirgli di partecipare individualmente alla gara. (T.A.R. Latina sez. I, 28/11/2016, n. 761)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia va considerato che solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento del bene, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista, ovvero ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti. (Tribunale Grosseto, 26/11/2016, n. 1001)
La Stazione Appaltante non può, mediante chiarimenti autointerpretativi, modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis della stessa, atteso che i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con una operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella risultante dal testo stesso; poiché in tal caso si viola il principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (nel caso di specie, la legge di gara è stata illegittimamente modificata da un chiarimento). (T.A.R. Roma sez. III, 24/11/2016, n. 11759)
L’art. 84 comma 4, d.lg. n. 163 del 2006 mira a prevenire il pericolo, apprezzabile in concreto, di possibili interferenze derivanti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che hanno emanato atti del procedimento di gara o che comunque hanno partecipato alla loro elaborazione) che siano intervenuti a diverso titolo, ma in modo significativo, nella predisposizione degli atti di gara, in funzione di garanzia del diritto delle parti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara. (T.A.R. Roma sez. III, 22/11/2016, n. 11631)
Sussistono le condizioni, ex art. 3 d.lg. 122/2005, per richiedere l’escussione della fideiussione da parte dei promissari acquirenti di un immobile in costruzione quali la persistenza dello stato di crisi che perdura fino all’omologa dell’accordo di ristrutturazione e la comunicazione della volontà di recesso. (Tribunale Milano sez. VI, 21/11/2016)
Ai sensi dell’art. 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) il potere di ordinanza di necessità ed urgenza deve essere esercitato nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico. La sostanziale “atipicità” contenutistica e la conseguente dequotazione del principio di legalità-garanzia sostanziale si giustifica in ragione dell’urgenza di provvedere. La variabilità delle situazioni concrete da fronteggiare con immediatezza impedisce al legislatore di prefigurare quale possa essere il contenuto dell’atto più idoneo per regolare la fattispecie concreta. Pur in presenza di tali ampiezza di poteri le ordinanze in questione devono rispettare i principi generali dell’ordinamento e, in particolare, il principio di legalità sia pure nel senso “limitato” sopra indicato. (Consiglio di Stato sez. VI, 15/11/2016, n. 4705)
L’azione revocatoria ordinaria (“actio pauliana”) si inserisce nell’ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.. Tale istituto determina la declaratoria di inefficacia di un atto o di un pagamento, attraverso una pronuncia di tipo costitutivo, con la conseguente inopponibilità o scioglimento del rapporto giuridico intercorso tra il debitore ed il terzo destinatario dell’atto e del pagamento, in modo da far rientrare il bene oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore. (Tribunale Massa, 15/11/2016, n. 1058)
In tema di azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate; deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione. (Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, n. 23208)
Nell’avvalimento di garanzia la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le pro prie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata, munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando. (T.A.R. Catania sez. IV, 10/11/2016, n. 2887)
La direttiva 2002/47/Ce, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso. La pregiudiziale è originata dalla richieste di delucidazioni sollevate dal giudice di rinvio in una lite tra una banca svedese, che invocava detta clausola di garanzia finanziaria, inserita in contratti stilati anche dopo la procedura d’insolvenza contro la ditta cliente ed il curatore fallimentare, che considerava illecito che la banca avesse inglobato, in forza di detta postilla, le somme detenute sul c/c della ditta per coprire i costi di gestione sino alla dichiarazione d’insolvenza. (Corte giustizia UE sez. IV, 10/11/2016, n. 156)
La Società che ha assunto in appalto lavori di realizzazione di edifici residenziali per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri vanta un interesse qualificato alla conoscenza della polizza fideiussoria posta a garanzia dei rischi di cui all’art. 129, comma 2, d.lg. n. 163/2006, che – stipulata dall’Amministrazione anche nell’interesse della Società affidataria e con costi a carico di quest’ultima – costituisce il titolo in forza del quale la medesima risulta dotata di copertura assicurativa in relazione all’opera realizzata in forza del predetto contratto, influendo, per l’effetto, sul relativo rapporto. (T.A.R. Roma sez. I, 10/11/2016, n. 11149)
L’art. 84 comma 4, Codice dei contratti afferma la separazione della fase di preparazione della documentazione di gara da quella di valutazione delle offerte, nonché, conseguentemente, la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione in sede di scrutinio delle proposte pervenute, a garanzia della neutralità del giudizio. La pregressa partecipazione ad altre fasi della procedura medesima è possibile fonte di inquinamento rispetto ad una imparziale selezione delle varie proposte, potendo comportare potenzialmente un condizionamento degli esiti della selezione. La selezione in questione intende, quindi, prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti che, a diverso titolo, siano già intervenuti nella procedura concorsuale, definendone i contenuti e le regole. Tale prevista incompatibilità, mirando a garantire l’imparzialità dei commissari di gara, si riferisce a soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, ad esempio incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara, e simili, mentre l’incompatibilità non può estendersi anche a funzionari della Stazione Appaltante che abbiano svolto incarichi (amministrativi o tecnici) non relativi allo specifico appalto. (T.A.R. Brescia sez. II, 08/11/2016, n. 1456)
La misura interdittiva dell’informativa antimafia, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. Può rilevare qualsivoglia provvedimento del giudice civile, penale, amministrativo, contabile o tributario, quale che sia il suo contenuto decisorio, dalla cui motivazione emergano elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, delle associazioni malavitose sull’attività dell’impresa o, per converso, l’agevolazione, l’aiuto, il supporto, anche solo logistico, che questa abbia fornito, pur indirettamente, agli interessi e agli affari di tali associazioni. Quanto ai rapporti di par entela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. In sintesi, il giudizio deve essere “prognostico” (e, quindi, non necessariamente fondato su elementi certi, quale è la condanna per reati associativi di tipo mafioso di componenti o organi la società) e improntato su indizi, da valutare complessivamente. Il proscioglimento non è indice di sicura estraneità al fenomeno mafioso, così come la parentela con l’esponente o l’affiliato alla mafia non lo è di certa appartenenza al sodalizio. In questi casi occorre individuare ulteriori indizi, tali da giustificare un provvedimento gravemente lesivo della libertà imprenditoriale, ma posto a garanzia, per altro verso (in una realtà, purtroppo, caratterizzata dal condizionamento mafioso proprio nella realtà imprenditoriale), del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, di guisa che la stessa deve “dialogare” esclusivamente con imprese sane e, addirittura, dissociate dall’ambiente criminale. (T.A.R. Catania sez. IV, 07/11/2016, n. 2866)
In tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. – sulle conseguenze di un’occupazione di fatto di un bene, da parte della P.A., per la realizzazione di un’opera pubblica – la consolidata giurisprudenza individua il punto di discriminazione tra le diverse giurisdizioni con riguardo alla adozione della dichiarazione di p.u., ritenendo che solo in caso di mancanza di tale dichiarazione la controversia rientri nella giurisdizione del G.O. Nel caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di p.u., ma priva dei necessari termini di inizio e compimento delle opere e delle espropriazioni – con conseguente nullità della dichiarazione, la corretta individuazione della ratio sottesa a tale criterio di riparto porta alla attrazione della controversia in esame alla giurisdizione del G.A. Invero la dichiarazione di p.u. determina una sorta di imprimatur sulla esistenza dell’interesse della P.A. all’utilizzo del bene che viene in rilievo per scopi di pubblica utilità; interesse che connota il successivo procedimento, indipendentemente dal suo regolare sviluppo, nel senso di iscriverlo nell’ambito dello svolgimento di una funzione pubblica. E’ vero che è previsto che la dichiarazione di p.u. sia corredata dall’ineludibile indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e del procedimento espropriativo, e che l’eventuale omissione di tali indicazioni è sanzionata con la grave sanzione della nullità dell’atto; ma tale importante garanzia degli interessi privati coinvolti, che costituisce il punto di equilibrio tra l’interesse privato e quello pubblico (punto di equilibrio tra libertà ed autorità), in realtà non incide sul nucleo proprio della dichiarazione di p.u., e cioè sulla attribuzione della connotazione pubblicistica al procedimento espropriativo in divenire. Pertanto in un’ottica non meramente formalistica (nullità dell’atto), ma sostanzialistica e quindi dando il giusto rilievo all’intervenuta manifestazione ed attribuzione della connotazione pubblica al procedimenti espropriativo in atto, in quanto tale non scalfita dall’omissione delle indicazioni necessarie a presidio di altri interessi, appare corretto che le controversie connesse a tale procedimento vengano attratte nella giurisdizione del G.A.. (T.A.R. Palermo sez. III, 07/11/2016, n. 2538)
L’inerzia del Comune nell’adozione della carta dei servizi, ossia di un atto necessario per la tutela degli utenti del servizio, non costituisce, di per sé, una ragione di esonero dagli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico. Tali obblighi, infatti, sono diretti ad assicurare la corrispondenza della tariffa rispetto ai costi effettivi del servizio, in ossequio al principio del full cost recovery. Conseguentemente, la circostanza che, a causa della mancanza della carta di servizi, la tariffa non possa subire incrementi, non esonera il gestore dal dimostrare l’effettiva corrispondenza della tariffa praticata ai costi sostenuti. In altri termini, l’Autorità deve essere messa comunque in condizione di verificare che la tariffa, pur essendo rimasta invariata, non sia in concreto esorbitante rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi. Deriva da ciò che non è consentito al gestore sottrarsi agli obblighi informativi confidando nell’invarianza della tariffa, disposta a causa della mancata predisposizione della carta dei servizi. Tale conclusione – sostanzialmente necessitata dalla logica stessa del sistema – trova, del resto, positiva emersione nella previsione dell’art. 7.5 della delibera 643/2013/IDR, ove è espressamente stabilito che le disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario “… lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.7”, ossia il potere dell’Autorità di operare la determinazione d’ufficio della tariffa, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, in caso di violazione degli obblighi informativi. (T.A.R. Milano sez. II, 03/11/2016, n. 2009)
La legittimazione ad agire in giudizio, per far valere la garanzia prestata da un terzo per l’esecuzione di un concordato fallimentare poi risolto, non spetta al curatore del fallimento, bensì ai singoli creditori ammessi al passivo prima del concordato. (Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22284)
Nel contratto di agenzia, il patto dello star del credere in misura eccedente il massimo previsto dal contratto collettivo tempo per tempo vigente è legittimo, quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c., ove assunto in modo spontaneo e autonomo dall’agente, in vista della stipulazione di un contratto con un cliente reputato non solvibile dal preponente, che si è determinato alla conclusione per la sola garanzia così prestata, senza imposizione di un vincolo coercitivo che interferisca o alteri l’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni tipiche del rapporto. (Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, n. 21994)
Il potere di sospensione della licenza, previsto dall’ art. 100 del T.U.L.P.S., è ampiamente discrezionale e ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività. (T.A.R. Venezia sez. III, 31/10/2016, n. 1222)
Nel sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante ha un ampio potere discrezionale di calibrare la distribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo gli aspetti indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83, d.lg. n. 163 del 2006, a patto che i criteri, ed ove necessario i sub – criteri, i sub -pesi o i sub – punteggi, con le relative ponderazioni, siano annunciati nella normativa di gara, a garanzia della tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale. Ne consegue che le prescrizioni dettate dal bando sull’argomento non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, a meno che si palesi una manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sviamento, nella specie indimostrati. (T.A.R. Napoli sez. III, 31/10/2016, n. 5014)
L’art. 5 Regolamento (Ce) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che costituisce un “diritto reale”, ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l’immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale. (Corte giustizia UE sez. V, 26/10/2016, n. 195)
In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale. (Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, n. 21454)
Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del decreto presidenziale di indizione del referendum costituzionale, nella parte in cui viene determinato il quesito referendario, perché, nel momento della definizione del quesito, il Presidente della Repubblica esercita una funzione pubblica neutrale di garanzia e di controllo, e perché, nel caso in oggetto, il decreto presidenziale ha recepito il contenuto delle ordinanze – a loro volta insindacabili dal giudice amministrativo – che erano state precedentemente adottate dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il quale aveva ufficialmente riconosciuto il quesito referendario come conforme a quanto disposto dall’art. 16 l. n. 352 del 1970. (T.A.R. Roma sez. II, 20/10/2016, n. 10445)
L’art. 128 comma 1, d.lg. n. 285 del 1992, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, ove sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. La facoltà discrezionale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di imporre, ai sensi dell’art. 128 comma 1, Codice della Strada, la revisione della patente di guida ha natura anticipatoria e latamente cautelare ed è esercitata nell’interesse della sicurezza stradale ogni qualvolta sussistano dubbi sulla persistenza, in capo ai titolari della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. (T.A.R. Napoli sez. V, 20/10/2016, n. 4805)
In rapporto alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. “concetti giuridici indeterminati”, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’Autorità. Il sindacato del giudice amministrativo è, quindi, pieno e particolarmente penetrante e può estendersi sino al controllo dell’analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall’Autorità, e, in superamento della distinzione tra sindacato “forte” o “debole”, va posta l’attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare – senza alcuna limitazione – se il potere a tal fine attribuito all’Autorità sia stato correttamente esercitato. Tale orientamento esclude limiti alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dall’attività dell’AGCM, individuando quale unica preclusione l’impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore all’Autorità. (Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2016, n. 4266)
Il giudice amministrativo può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell’indagine ed il processo valutativo, mediante il quale l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata, ma, ove ne accerti la legittimità sulla base di una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in quanto diversamente vi sarebbe un’indebita sostituzione del giudice all’Amministrazione, titolare del potere esercitato. (Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2016, n. 4266)
Nella procedura fallimentare non opera il termine ventennale di efficacia dell’iscrizione ipotecaria, disposto dall’art. 2847 c.c., per cui il diritto reale di garanzia rimane valido ed efficace nei rapporti endofallimentari tra creditore e debitore, fino alla chiusura del fallimento. (Tribunale Mantova, 13/10/2016)
A differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in quella fallimentare l’indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l’unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva. (Tribunale Mantova, 13/10/2016)
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Tribunale Livorno, 13/10/2016, n. 1239)
In materia di norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale di cui agli art. 43 e 44 d.lg. n. 163 del 2006 (per le procedure concorsuali successive al 19 aprile 2016, v. allo stesso modo art. 87, commi 1 e 2 d.lg. n. 50 del 2016), la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare “ex se” l’esclusione dell’operatore economico da una procedura di gara, ma impone alla stazione appaltante una valutazione in ordine all’effettivo possesso dei requisiti in capo al concorrente; valutazione che ben può avvenire anche attraverso l’esame della certificazione non accreditata da questi fornita, giacché il legislatore ha prediletto un approccio sostanzialista, inteso a contemperare l’esigenza di ammettere alla gara le sole imprese in possesso dei requisiti posti dalla “lex specialis” con il generale “favor partecipationis” che informa la disciplina degli appalti. (Consiglio di Stato sez. V, 13/10/2016, n. 4238)
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria. (Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, n. 20690)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell’altro veicolo non identificato, dimostrandone le modalità dell’evento dannoso e questo perché il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi della p.g., se svolti. (Tribunale Bari, 13/10/2016, n. 5167)
La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 c.c. ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale. Tale norma, pertanto, non è applicabile, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di garanzia per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. (Tribunale Bari sez. III, 13/10/2016, n. 5160)
Gli artt. 43 e 44, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, rispettivamente in tema di norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, stabiliscono che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara possano essere provati utilizzando tre diversi, alternativi strumenti: a) certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati; b) certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; c) altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici; tali norme vanno lette nel senso che l’impresa partecipante deve poter provare l’esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione. (Consiglio di Stato sez. V, 13/10/2016, n. 4238)
La fideiussione avente durata annuale e tacitamente rinnovabile, di anno in anno, salvo richiesta di svincolo tra le parti da esercitarsi entro una predeterminata scadenza, prestata a garanzia dell’obbligo del pagamento dei canoni di un contratto di locazione di maggior durata rispetto alla prima, è valida se, alla stregua dell’interpretazione complessiva delle sue clausole, il giudice accerti come pattuito un minore impegno temporale per il garante, atteso che, in una siffatta ipotesi, la descritta fideiussione si configura come un contratto a termine, in cui l’esercizio del diritto di disdetta finalizzato ad evitarne la rinnovazione tacita ha natura di atto meramente ricognitivo, e non di ingiustificato recesso dallo stesso. (Cassazione civile sez. I, 07/10/2016, n. 20244)
Il contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni, laddove, per la sua indipendenza dalla obbligazione principale si distingue dalla fideiussione, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. In particolare, con il contratto autonomo di garanzia un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base ad eccezioni relative all’obbligazione garantita. Caratteristica della fattispecie in oggetto è l’assenza, quindi, dell’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale. Giova, poi, evidenziare che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessori che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziate. (Tribunale Bari sez. III, 06/10/2016, n. 5035)
In tema di mutuo, per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo. (Tribunale Padova sez. II, 05/10/2016)
Ai sensi degli art. 242, comma 1, e 244, comma 2, d.lg. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pa solo ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione con un comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità. In proposito, non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità, dal quadro normativo emergono le seguenti regole: 1) il proprietario, ai sensi dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione; 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (articolo 244, comma 2); 3) se il responsabile non è individuabile o non provveda gli interventi necessari sono adottati dall’amministrazione competente (articolo 244, comma 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2). (Consiglio di Stato sez. VI, 05/10/2016, n. 4099)
Le prescrizioni riguardanti la modifica delle clausole contrattuali operano su un piano e in un momento differenti rispetto all’approvazione delle tariffe, quest’ultima ponendosi come segmento connesso, ma certamente distinto rispetto all’altro procedimento. Difatti, la verifica della congruità delle tariffe e dell’idoneità delle clausole contrattuali contenute nelle convenzioni tra il gestore del servizio e l’Autorità concedente ha ad oggetto elementi in parte differenti rispetto a quelli che rilevano all’atto della determinazione tariffaria e soprattutto richiede lo svolgimento di un procedimento di significativa complessità che non può essere inglobato in quello, parimenti, complesso, di determinazione tariffaria. Dal punto di vista sostanziale, poi, la confusione dei procedimenti determinerebbe il rischio che, a fronte di clausole chiaramente in contrasto con i principi contenuti nella normativa di settore, sarebbe approvata una tariffa comunque non in linea con i costi di esercizio da coprire e, quindi, non rispettosa del principio del ” full cost recovery “. Difatti, l’applicazione del moltiplicatore tariffario teta 0,9 non garantisce che la tariffa sia penalizzante per il gestore, essendo comunque riferita al valore della quota proposta dall’autorità competente, seppure abbattuto di un decimo. (T.A.R. Milano sez. II, 04/10/2016, n. 1798)
L’asserita incongruità del valore di cui si chiede il riconoscimento in tariffa, legata all’assenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei costi effettivi da coprire, non appare sufficiente a giustificare l’approvazione d’ufficio della tariffa; è compito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas procedere in tali frangenti alla verifica della legittimità delle clausole convenzionali e, laddove se ne riscontrasse il contrasto con gli atti di regolazione, interviene direttamente su di esse procedendo all’eterointegrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c.. (T.A.R. Milano sez. II, 04/10/2016, n. 1798)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.C.M. 20 luglio 2012, in caso di inadempimento all’obbligo di trasmissione dei dati, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili. Detta norma stabilisce espressamente che, quando l’Autorità procede alla determinazione d’ufficio della tariffa idrica, deve provvedere alla determinazione stessa in base alle informazioni disponibili. Ciò significa che il metodo di determinazione forfettaria costituisce soluzione di extrema ratio, percorribile solo nel caso in cui i dati disponibili non consentano di ricostruire i costi sostenuti per l’erogazione del servizio. Questa soluzione, oltre ad essere aderente al dato letterale della disposizione in questione, si concilia con i principi generali sottesi alla materia tariffaria. Si è visto, infatti, che – in base alla normativa statale e comunitaria – le tariffe debbono essere funzionali alla copertura dei costi sostenuti ai fini dell’erogazione del servizio. Pertanto, la necessità di assicurare la chiusura del sistema e di evitare comportamenti opportunistici degli operatori può giustificare l’applicazione di un metodo di determinazione basato su indici forfettari solo quando le informazioni in possesso dell’Autorità siano insufficienti al rilevamento dei costi. (T.A.R. Milano sez. II, 04/10/2016, n. 1798)
L’approvazione delle tariffe presuppone la conoscenza, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, dei costi relativi alle singole gestioni cui si riferiscono le proposte tariffarie. Per questo, già con la delibera n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012 – precedente a quella di approvazione del metodo tariffario – la stessa Autorità aveva preventivamente imposto ai gestori dei servizi idrici di inviarle i dati e la documentazione rilevanti, necessari per permetterle di venire a conoscenza dell’ammontare dei costi sostenuti da ciascuno di essi. (T.A.R. Milano sez. II, 04/10/2016, n. 1798)
In tema di concordato preventivo, non tutti i pagamenti di debiti anteriormente sorti, anche ove eseguiti in difetto di autorizzazione, comportano senz’altro la non ammissione al concordato essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anziché, in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda dunque all’obiettivo del loro miglior soddisfacimento. (Tribunale Taranto, 03/10/2016)
Atteso che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal C.S.M. sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale e sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri. In altre parole, la scelta del candidato più idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un’ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell’idoneità all’espletamento delle funzioni e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione, dovendo le capacità espresse essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche dell’idoneità al conferimento dell’ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità, tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità allo svolgimento dell’incarico, in relazione alla natura dello stesso. (T.A.R. Roma sez. I, 03/10/2016, n. 10017)
Ciò che caratterizza le gare telematiche, rispetto ad una tradizionale gara d’appalto, è l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC) che, di fatto, rendono l’ iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte; le fasi di gara seguono infatti una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte; la firma digitale garantisce la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa. (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2016, n. 4050)
Per il disposto dell’art. 1956 c.c., ricade interamente sul fideiussore l’onus probandi sia dell’elemento oggettivo, consistente nell’erogazione del nuovo credito a fronte del peggioramento dello stato economico -finanziario della società, sia del profilo soggettivo, ovverosia della conoscenza dell’irrimediabile situazione d’insolvenza. Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita adeguata prova dei due profili suddetti. (Tribunale Bari, 30/09/2016, n. 4874)
In mancanza di una copia del contratto di fideiussione firmata dalla banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulta dal deposito del documento in giudizio, nonché dalle manifestazioni di volontà da questa esternate agli opponenti nel corso del rapporto, da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto con conseguente perfezionamento dello stesso senza che vi sia mai stata da parte degli opponenti la manifestazione di voler revocare la proposta di concludere i contrati di fideiussione. (Tribunale Bari sez. IV, 29/09/2016, n. 4850)
Sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria quando una banca, consapevole dello stato di dissesto in cui si trova una società – desumibile dalla grave esposizione debitoria, dai protesti e dalla segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia – stipuli un contratto di mutuo garantito da ipoteca col fine di assicurarsi la piena possibilità di soddisfare i propri crediti tramite l’esclusione degli altri creditori dal concorso sul ricavato della vendita dell’immobile su cui è stata iscritta ipoteca. In tal caso sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi dell’azione revocatoria poiché non può mettersi in discussione né la scientia decoctionis, né il consilium fraudis da parte della banca, né il danno inferto agli altri creditori. (Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, n. 19197)
Il potere di determinazione d’ufficio delle tariffe idriche è stato conferito all’A.E.E.G.S.I. dall’art. 10 comma 14, d.l. n. 70 del 2011, il quale attribuisce espressamente all’Agenzia un potere sostitutivo di fissazione della tariffa, in caso di inutile decorso del termine per la fissazione per così dire « ordinaria » della tariffa medesima. La sussistenza di questo potere è stata, poi, ribadita dall’art. 3 comma 1, lett. f), d.P.C.M. 20 luglio 2012, il quale prevede che l’Autorità determina d’ufficio la tariffa, sulla base delle informazioni disponibili e in un’ottica di tutela dell’utenza, in caso di inadempimento dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti da parte dei soggetti competenti. (T.A.R. Milano sez. II, 23/09/2016, n. 1702)
Solo con la delibera n. 271/2013/R/IDR del 31 ottobre 2013 si è affermato, all’art. 4.5, che gli enti locali che gestiscono in economia i servizi idrici « sono tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni dettagliate relative agli interventi da effettuare ». Con detta disposizione, si è dunque espressamente sancito l’obbligo per i suddetti Comuni di trasmettere all’A.E.E.G.S.I. il programma degli investimenti. Ne consegue che, solo con riferimento all’obbligo di trasmissione del programma degli investimenti, la delibera n. 271 del 2013 ha provveduto a specificare che esso incombe anche sui Comuni che gestiscono il servizio idrico in economia. Tale delibera, pertanto, se ritenuta in questa parte lesiva, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata in conformità a quell’orientamento giurisprudenziale che afferma l’onere di immediata impugnazione degli atti di regolazione. (T.A.R. Milano sez. II, 23/09/2016, n. 1702)
In base al d.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3 comma 1, lett. f), l’A.E.E.G.S.I. è competente ad approvare le tariffe idriche. Secondo detta disposizione, l’Autorità ha dunque il compito di predisporre il metodo tariffario e di approvare l’ammontare delle tariffe poste a carico dell’utenza che beneficia della fornitura di acqua e dell’insieme delle altre prestazioni erogate dai gestori dei servizi idrici. (T.A.R. Milano sez. II, 23/09/2016, n. 1702)
L’art. 2 comma 3, l. reg. Lombardia n. 12 del 2005 si limita a disporre che “i piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni”. La norma si ispira al principio dello sviluppo sostenibile, e non impone certo di prevedere sempre, nei piani, la possibilità di incrementare lo sfruttamento edilizio del territorio. Anzi, a ben guardare, essa dice proprio l’opposto, e cioè che occorre evitare nuovo sfruttamento qualora questo sia pregiudizievole per i diritti delle future generazioni. Del resto, l’incremento dei cittadini non deve, per forza, conseguirsi attraverso il consumo di nuovo suolo, ben potendo esservi esigenze attuali che consigliano invece di dare prevalenza all’interesse alla preservazione dell’ambiente e del paesaggio. (T.A.R. Milano sez. II, 23/09/2016, n. 1696)
Ai sensi dell’art. 240 cod. nav., l’acquirente di un’imbarcazione decade dal diritto di far valere la responsabilita del venditore-costruttore per vizi e difformità, tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, ove, quale ne sia stata la data di scoperta, non siano stati denunciati entro due anni dalla consegna. (Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, n. 18757)
Ai sensi dell’art. 1266 c.c., in caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto di credito, il cedente è tenuto a garantire il cessionario dell’esistenza, al tempo della cessione, del diritto di credito. La garanzia in questione ha natura di obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui l’effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell’inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente. Nel caso di cessione di credito inesistente – come nel caso di specie – il cedente è tenuto a risarcire al cessionario l’interesse cd. positivo che equivale al valore del credito, agli interessi ed alle spese eventualmente sostenute dallo e stesso cessionario. (Tribunale Roma sez. fallimentare, 22/09/2016, n. 17519)
In tema di rapporti bancari e ripetizione di interessi illegittimi, se le rimesse hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto, se per contro hanno avuto natura solutoria la prescrizione decorre dalla annotazione. In caso di conto corrente affidato, poi, i versamenti eseguiti in corso di rapporto hanno normalmente natura ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale, pertanto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste. (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 17/09/2016)
Nei bandi di gara pubblica i servizi di vigilanza armata e di portierato costituiscono due servizi del tutto distinti tra loro atteso che l’attività di vigilanza è quella volta alla salvaguardia di beni affidati alle proprie cure, ergo attività finalizzata, sebbene in via mediata, a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, fatto che, tra l’altro, giustifica la subordinazione dell’espletamento dell’attività al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia ad hoc; invece il servizio di portierato attiene essenzialmente alla garanzia dell’ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, essendo quindi prevalentemente finalizzato alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi presenti, nonché alla disciplina dell’accesso di estranei, senza che vengano in rilievo – se non in via del tutto indiretta – finalità di interesse pubblico, che invece caratterizzano l’attività di vigilanza, che coerentemente non rende necessaria alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio. (Consiglio di Stato sez. IV, 16/09/2016, n. 3898)
Alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della particolare disciplina di cui alla direttiva 89/665/CEE, e s.m.i., e alla direttiva 92/13/CEE, e s.m.i., relative alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, deve ritenersi che il diritto dell’Unione consente a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, di subordinare la ricevibilità di ogni ricorso avverso un atto dell’amministrazione aggiudicatrice all’assolvimento da parte del ricorrente dell’obbligo di costituire la garanzia di buona condotta da essa prevista a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, nella misura in cui si preveda che tale garanzia debba essere restituita al ricorrente a prescindere dall’esito del ricorso. (Corte giustizia UE sez. III, 15/09/2016, n. 439)
In tema di procedimento disciplinare, il termine di dieci giorni dalla notifica dell’invito a presentarsi innanzi alla commissione di disciplina, previsto dall’art. 20 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, al fine di consentire al dipendente di prendere visione degli atti dell’inchiesta a suo carico o per chiederne copia, non è comprimibile, in quanto costituisce elemento essenziale per la garanzia di un valido contraddittorio. (T.A.R. Catanzaro sez. I, 15/09/2016, n. 1799)
In tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, atteso che lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico. (Tribunale Verona, 15/09/2014).
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove siano eseguiti più accessi nei locali dell’impresa per reperire documentazione strumentale all’accertamento, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre dall’ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento ed ad esprimere le proprie valutazioni. (Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, n. 18110)
La garanzia di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive l’art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972. L’art. 52, d.P.R. n. 633/1972 impone infatti la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni, trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. (Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, n. 18110)
In caso di contestazione, da parte del committente, sulla entità dei lavori eseguiti dall’appaltatore, spetta a questo ultimo la prova della entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la sentenza impugnata non indica come tale prova sia stata fornita, né, d’altra parte tale onere, incombente all’appaltatore, è destinato a venire meno in ragione della mancata nomina, da parte dei committenti del direttore tecnico). (Cassazione civile sez. II, 13/09/2016, n. 17959)
Il principio del ne bis in idem si rivolge al giudice, vietando a quest’ultimo di applicare due volte la medesima pena normativamente prevista allo stesso autore di una singola infrazione. Questo principio non riguarda, invece, il legislatore il quale, qualora ritenga sufficiente una singola pena per sanzionare un medesimo fatto, può benissimo affiancare a quest’ultima un’altra misura (ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, avendo l’Autorità di Regolazione inteso affiancare all’indennizzo automatico di ammontare fisso un ulteriore indennizzo automatico correlato ai corrispettivi dell’impresa di distribuzione al fine di assicurare efficacia deterrente alla regolazione). (T.A.R. Milano sez. II, 06/09/2016, n. 1629)
La misura introdotta dalla delibera dell’A.E.E.G.S.I. n. 258/2015/R/COM del 29 maggio 2019 — con la quale si prevede che il distributore, per i periodi di ritardo nell’eseguire la sospensione di fornitura di energia, possa fatturare al venditore solo il 50% dei corrispettivi previsti — non è altro, in sostanza, che un indennizzo automatico, il cui ammontare è commisurato al 50% dei suddetti corrispettivi. Detta misura risponde all’esigenza di aumentare il livello di responsabilizzazione del distributore, affiancando all’indennizzo automatico fisso (previsto dall’art. 11 del TIMOE) un ulteriore indennizzo automatico di ammontare correlato al corrispettivo attribuito all’impresa di distribuzione. (T.A.R. Milano sez. II, 06/09/2016, n. 1629)
Ai sensi dell”art. 2 comma 12, lett. g), l. 14 novembre 1995 n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), l’A.E.E.G.S.I. può imporre al soggetto esercente — qualora questi non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalle norme che regolano il servizio stesso — l’obbligo di corrispondere all’utente un indennizzo automatico. La disposizione non indica con precisione in che modo debba essere stabilito l’ammontare dell’indennizzo automatico; pertanto, si ritiene che l’Autorità, su questo punto, disponga di un potere discrezionale da esercitare nei limiti della ragionevolezza. Può, dunque, ammettersi che il suddetto ammontare non venga stabilito in misura fissa, e cioè attraverso l’indicazione della specifica somma da corrispondersi nei casi di inosservanza degli standard qualitativi previsti ma venga stabilito in altro modo, ad esempio correlandolo ai corrispettivi cui l’esercente ha diritto. Questa soluzione può rivelarsi opportuna soprattutto nei casi in cui l’esercente possa ricavare un utile dalla violazione commessa e possa, quindi, essere indotto a commettere la violazione proprio al fine di lucrare un vantaggio. In questi casi, può essere opportuno, al fine di assicurare l’efficacia deterrente della misura, stabilire che l’ammontare dell’indennizzo sia correlato al potenziale utile. (T.A.R. Milano sez. II, 06/09/2016, n. 1629)
Con riferimento ai poteri di regolazione spettanti all’A.E.E.G.S.I., la dequotazione del principio di legalità sostanziale, giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire, impone il rafforzamento del principio di legalità procedimentale il quale si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di più incisive forme di partecipazione degli interessati. (T.A.R. Milano sez. II, 06/09/2016, n. 1629)
In tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l’apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicché il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione. (Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, n. 17592)
Al fine di conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia INPS, la procedura esecutiva infruttuosa può essere sufficiente solo se il lavoratore prova l’inesistenza di altri beni utilmente aggredibili con azione esecutiva. (Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, n. 17592)
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell’accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l’uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell’impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all’infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore). (Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, n. 17593)
Poiché l’art. 1578 c.c. consente al conduttore di un immobile di chiedere la risoluzione del contratto di locazione allorché al momento della consegna abbia riscontrato vizi della cosa (sempre che non si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili, nel qual caso la garanzia non opera), nell’ipotesi di cessione di azienda in cui non vi è stata consegna dell’immobile, ma subentro nel contratto, la norma “de qua” non può trovare applicazione. (Tribunale Monza sez. IV, 01/09/2016, n. 2357)
In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti dell’opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio, che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile. Ne consegue che la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell’appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 1669 c.c., dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell’immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta, in virtù di quest’ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. (Tribunale Monza sez. II, 01/09/2016, n. 2364)
In tema di conto corrente bancario, per i contratti conclusi successivamente al febbraio del 2000 la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale è valida, purché preveda pari reciprocità. Per i contratti stipulati in epoca anteriore a tale data l’anatocismo è valido (come ritenuto dalla costante giurisprudenza anche di questo tribunale), limitatamente al periodo successivo al febbraio 2000, purché la banca abbia fatto pubblicare sulla G.U. una modifica della relativa clausola contrattuale contemplante la medesima perdiodicità della capitalizzazione (dal lato attivi e passivo). In mancanza di tale pubblicazione la capitalizzazione è illegittima, anche se di fatto la banca abbia applicato la medesima periodicità. (Tribunale Monza, 01/09/2016, n. 2374)
Ai sensi degli artt. 75 del codice n. 163 del 12 aprile 2006 e 93 del codice n. 50 del 18 aprile 2016 per la partecipazione alle gare pubbliche è obbligatoria la presentazione di « garanzie a prima richiesta », commisurate in percentuale fissa al prezzo di gara e aventi anch’esse una funzione di garanzia, che attribuiscono alla stazione appaltante una ‘tutela rafforzata’, cioè il potere di disporre l’escussione dell’importo previsto, per il caso in cui l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto; in effetti, da sempre le leggi hanno previsto che l’impresa, per partecipare a gara pubblica, deve previamente consentire alla stazione appaltante la più rapida soddisfazione nel caso di mancata stipula del contratto, mediante l’incameramento della cauzione, nel sistema della legge di contabilità di Stato o la richiesta di pagamento « a prima richiesta » al garante, nel sistema a base dei codici del 2006 e del 2016; tuttavia, anche se il bando non prevede tali forme di tutela ‘rafforzata’ della stazione appaltante, essa ben può chiedere al giudice di disporre la condanna dell’autore del fatto illecito. (Consiglio di Stato sez. III, 31/08/2016, n. 3755)
I presupposti per il valido esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono l’esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto (prima o dopo) il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore, la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l’azione è diretta e, se l’atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo; la legittimazione ad esperire l’azione revocatoria promana non solo da un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, come quella scaturente da decreto ingiuntivo opposto o da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva, oltreché nelle ipotesi in cui il credito sia soggetto a condizione o termine (cfr. art. 2901, comma 1, c.c.); infatti, la capacità di stare in giudizio dell’attore (art. 75 c.p.c.) dipende unicamente dall’astratta titolarità passiva del rapporto di credito/debito allegato, cui si ricollega il potere processuale (“legitimatio ad processum”) di proporre alla domanda. (Tribunale Monza sez. III, 19/08/2016, n. 2304)
Qualsiasi variazione dei pubblici registri dove è descritto il bene sottoposto a ipoteca può avere riflessi sul contenuto della garanzia. Non risulta necessariamente vanificata la possibilità di concludere favorevolmente il procedimento di esecuzione, in quanto occorre valutare nel merito il significato delle modifiche e stabilire se abbiano natura formale o sostanziale. Tuttavia, il solo fatto che siano intervenute delle modifiche e che tali modifiche debbano essere prese in considerazione dal Giudice dell’Esecuzione, giustifica la richiesta di accesso ai documenti relativi ad una variazione catastale da parte della Banca pignorante. (T.A.R. Brescia sez. I, 19/08/2016, n. 1124)
In tema di appalti, il termine di un anno per la denuncia dei difetti di costruzione ex art. 1669 c.c. decorre dal giorno in cui l’avente diritto abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti e della loro derivazione causale da un fatto imputabile al costruttore, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti sulla natura e sulle cause dei vizi medesimi. Di regola – ma non in via esclusiva, giacché in tal caso i termini di decadenza previsti dalla norma in parola potrebbero essere facilmente vanificati ad arbitrio del danneggiato – l’effettiva conoscenza dei difetti occulti può ritenersi acquisita, in mancanza di anteriori esaustivi elementi, solo in seguito a specifici accertamenti tecnici. (Tribunale Monza sez. I, 18/08/2016, n. 2302)
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dall’art. 2748, comma 2, c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 l.fall.), il conseguente credito del promissario acquirente, benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.). (Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, n. 17141)
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha il potere di regolamentare la permanenza (minima o massima) del magistrato in una certa specifica posizione, purché tale regolamentazione non si risolva in una diretta e conseguenziale alterazione dello stato giuridico del magistrato disciplinata per legge, rispetto alla quale opera la garanzia costituzionale di cui all’art. 108. (Consiglio di Stato sez. IV, 17/08/2016, n. 3641)
In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. (Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, n. 17150)
Qualora l’appaltatore abbia riconosciuto i vizi dell’opera e si sia impegnato ad eliminarli con l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, suddetta obbligazione risulta svincolata rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c. e soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale. (Tribunale Grosseto, 12/08/2016, n. 598)
Nel verificare la sussistenza del requisito dell’”eventus damni” nell’azione revocatoria ordinaria devono considerarsi anche le circostanze sopravvenute rispetto al momento della proposizione della domanda, quali in particolare l’integrale estinzione del debito e la sua irreversibile riduzione ad una misura rispetto alla quale la garanzia patrimoniale dell’obbligato risulti essere adeguata, tenuto conto dell’entità e della tipologia di beni che la compongono. (Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, n. 17029)
In caso di conto corrente non affidato attivo, non si ha anatocismo perché, alla chiusura trimestrale, gli interessi sono pagati con le somme presenti sul conto. Si ha invece anatocismo in caso di conto (non affidato), passivo, in tal caso l’addebito in conto non equivale a pagamento e la produzione di interessi sulla quota di debito costituita dagli interessi determina la violazione dell’art. 1283. (Tribunale Lucca, 08/08/2016, n. 1717)
In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all’art. 1283 c.c. ed esso non è applicabile l’art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l’art. 1857 c.c. non richiama l’art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente. (Tribunale Lucca, 08/08/2016, n. 1718)
Il divieto di commistione tra requisiti di qualificazione e di valutazione non risulta eluso o violato allorché gli aspetti organizzativi non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, quindi in modo avulso dal contesto dell’offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell’offerta, cioè come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta. (T.A.R. Roma sez. II, 01/08/2016, n. 8886)
Nelle gare pubbliche, in base al disposto dell’art. 49 comma 2 lett. d), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, l’impresa ausiliaria deve presentare una dichiarazione con la quale si obbliga, con il concorrente e la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; inoltre,ai sensi del l’art. 88 comma 1 lett. a), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti), il contratto di avvalimento deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico e tali disposizioni devono essere interpretate in modo da non frustrare l’applicazione dell’istituto, di matrice comunitaria, dell’avvalimento, implementato negli ordinamenti degli Stati membri in funzione di un allargamento della platea dei concorrenti alle pubbliche gare d’appalto; pertanto l’indagine circa l’efficacia dell’assolvimento degli obblighi allegativi indicati dal succitato art. 49, al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi alla gara pubblica, dev’esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto dall’art. 49 del cit. d.lg. n. 163 del 2006. (Consiglio di Stato sez. V, 01/08/2016, n. 3445)
Allorché venga in rilievo l’avvalimento cd. di garanzia, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata; pertanto non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità. (T.A.R. Latina sez. I, 30/07/2016, n. 514)
In tema di concordato preventivo, la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale norma prevede la percentuale del 20% da destinare ai chirografari come condizione di ammissibilità del concordato. La percentuale proposta non può essere indicativa/descrittiva, senza assunzione di garanzia in tal senso ma deve essere un impegno obbligatorio. (Tribunale Treviso sez. II, 29/07/2016)
È pienamente valida ed efficace, in quanto attinente all’oggetto del contratto e non alla responsabilità dell’assicuratore, la clausola di una polizza infortuni mortali la quale preveda il pagamento dell’indennizzo nei soli casi in cui l’infortunio costituisca la causa esclusiva della morte. (Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, n. 15756)
Considerata la fisiologica complessità e peculiarità delle valutazioni compiute in materia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione alle quali — pur in presenza di elementi di analogia — risulta ordinariamente esclusa l’identità dei casi, il richiamo ai diversi importi determinati a titolo di sanzione non è idoneo di per sé a tradursi, come tertium comparationis, in un vizio di legittimità della valutazione negativa intervenuta in una diversa ipotesi. (T.A.R. Roma sez. I., 29/07/2016, n. 8801)
Il comportamento dell’agente rivolto all’eliminazione o all’attenuazione delle conseguenze della violazione, che può risultare rilevante in funzione di una riduzione della sanzione, non può consistere nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi, essendo a tal fine richiesta una condotta attiva volta a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della violazione commessa. (T.A.R. Roma sez. I, 29/07/2016, n. 8801)
La controversia che ha ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione nonché a titolo di penale, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del G.O. e non in quella esclusiva del G.A. in materia di urbanistica edilizia. (Cassazione civile sez. un., 28/07/2016, n. 15666)
Nelle procedure di gara a cui può partecipare soltanto un numero limitato di operatori economici, il principio di rotazione non assume un ruolo marginale; al contrario, l’accesso filtrato dalla stazione appaltante secondo una propria soglia economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa è una “garanzia minima” che si concilia con le regole di trasparenza e i principi della concorrenza. Ad affermarlo è il Tar di Palermo che interviene nel dibattito sull’equilibrio tra massima partecipazione delle imprese e rischio di rendite di posizione negli appalti pubblici, favorendo un’interpretazione “rigorosa” della disciplina sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. (T.A.R. Palermo sez. III, 27/07/2016, n. 1916)
In caso di furto in abitazione, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità, costituendo, fonte di prova anche senza elementi sussidiari di conferma, qualora evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma o posizione. In tal caso, infatti, si ha la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Nel caso di specie, la Polizia scientifica aveva rilevato ben 26 minuzie corrispondenti, ovvero 26 punti del frammento di impronta rinvenuta su un contenitore di metallo presente all’interno della cassaforte della persona offesa, che risultavano essere ugual i per forma, pos izione e orientamento a quelle del pollice sinistro dell’imputato. (Tribunale Firenze sez. II, 26/07/2016, n. 4172)
Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all’assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell’indennizzo, accordatagli dall’art. 1910, comma 2, c.c., quando l’assicurato sia stato reticente circa l’esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l’assicurato non può mai ottenere un’indennità superiore all’ammontare del danno), se non vi è prova che l’assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito. (Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, n. 14993)
In materia di gare d’appalto, e con specifico riferimento alle operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, la verifica dell’integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma é destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa. (Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2016, n. 3266)
Nelle gare pubbliche, ove la relativa procedura sia caratterizzata (come nell’ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi; il principio della segretezza dell’offerta economica è, infatti, presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97, Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e, in particolare, con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata; aggiungasi che la peculiarità del bene giuridico, protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela si estenda a coprire non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo. (Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2016, n. 3287)
Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art.1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicché il giudice d’appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, n. 14829)
Rispetto alla preesistente legislazione la normativa in tema di piano di rientro comporta precisi e ulteriori effetti giuridici nel rendere vincolanti gli obiettivi di contenimento finanziario e nell’imporre alla Regione di adottare prioritariamente i provvedimenti adeguati ad ottenere il contenimento delle spese in essere nella misura richiesta, salvo il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e secondo i fondamentali criteri di ragionevolezza, logicità e non travisamento dei fatti nel bilanciamento degli interessi. (Consiglio di Stato sez. III, 19/07/2016, n. 3201)
I presidi del Servizio Sanitario Nazionale, siano essi pubblici o privati, dovrebbero considerarsi tutti su di un piano di parità, in base ad un’ottica di tipo concorrenziale, ai fini del miglioramento del livello di efficienza e di qualità del servizio, consentendo peraltro al cittadino la libera scelta dell’utente tra strutture pubbliche o private accreditate, anche se sono del tutto evidenti le oggettive diversità nella situazione dei due tipi di strutture, con riferimento sia agli obblighi di prestazione sia alla tipologia di spesa che le strutture pubbliche pongono a carico del bilancio regionale, che ha spesso caratteristiche di elevata rigidità nei tempi imposti dal Piano di rientro. (Consiglio di Stato sez. III, 19/07/2016, n. 3201)
Nel settore sanitario pubblico il carattere vincolato dei provvedimenti adottati ai fini dell’attuazione del Piano di rientro e la loro natura di provvedimenti generali di programmazione finanziaria supera e destituisce di fondamento tutte le censure relative alla mancanza di procedure negoziali e partecipative, sia con gli operatori privati e con le associazioni di categoria, previste dalla normativa, nazionale e regionale, essendo altrimenti vanificata la stessa ratio di tale legislazione e della conseguenti misure straordinarie, introdotte per risanare la situazione di grave dissesto finanziario registratasi in diverse Regioni e in particolare nel Lazio. (Consiglio di Stato sez. III, 19/07/2016, n. 3201)
L’interdittiva prefettizia antimafia costituisce espressione di ampia discrezionalità e della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata; tale misura non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose e, quindi, del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può anche essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo ovvero di possibilità che possa verificarsi il tentativo di ingerenza o di infiltrazione nell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata; peraltro, in considerazione della delicatezza degli interessi in gioco e della tutela del diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.), deve essere ricercato un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di precauzione e di garanzia dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti non essendo sufficienti meri sospetti bensì elementi obiettivi atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti mafiosi nella conduzione dell’impresa. (T.A.R. Perugia sez. I, 19/07/2016, n. 549)
L’azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Avendo, infatti, l’art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è, dunque, idoneo a determinare sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. (Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, n. 14649)
La fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell’infortunio, che decorre la prescrizione del diritto dell’assicurato. (Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, n. 14420)
In caso di azione diretta proposta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia, il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto o che il veicolo al momento del sinistro era stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario. La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, senza che dunque lo stesso sia investito di un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante. (Tribunale Bari, 14/07/2016, n. 3953)
In tema di garanzia fideiussoria, il contenuto dell’obbligazione fideiussoria non può arrestarsi al tenore letterale del “nomen iuris” (nel caso di specie dichiarazione fideiussoria “pro quota” solidale) ma deve considerare le clausole in modo complessivo, ai sensi degli art. 1362 e 1363 c.c.. Nell’ipotesi di dichiarazione fideiussoria “pro quota” solidale non basta l’astratta indicazione di una quota percentuale, ma occorre esaminare se la limitazione “pro quota” prevista in contratto faccia venir meno la solidarietà dei cofideiussori verso la banca ovvero abbia rilevanza meramente interna tra i coobbligati. (Tribunale Ravenna, 14/07/2016)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., in quanto impone, per un triennio, un contributo di solidarietà ai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori da quattordici a trenta e più volte il trattamento minimo INPS. Innanzitutto, la norma de qua non è elusiva del giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza n. 116 del 2013 che ha sanzionato, in ragione della sua accertata natura tributaria, il contributo perequativo incidente sulle pensioni erogate nel 2011 e 2012. Il contributo in contestazione, infatti, da un lato, colpisce, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni di elevato importo a partire dal 2014 e, dunque, non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal caducato art. 18, comma 22- bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall’ordinamento. Dall’altro, non riveste la natura tributaria attribuitagli dai rimettenti, non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali — anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti di imposta — lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali. Si è perciò in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ai sensi dell’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale. Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate risponde altresì a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell’esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti. In linea di principio, una simile misura è consentita al legislatore ove non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale, il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio stretto di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà. A tal fine, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l’intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile. In particolare, il contributo di solidarietà, per superare il menzionato scrutinio stretto e palesarsi come misura effettivamente improntata a solidarietà, deve operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave di detto sistema; incidere sulle pensioni più elevate; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; ed essere comunque utilizzato come misura una tantum. Le riferite condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate, nella specie, da un intervento legislativo contingente, straordinario e temporalmente circoscritto. Infatti, esso opera all’interno del sistema previdenziale come misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno ai più deboli, anche in un’ottica di mutualità intergenerazionale, e concorre a finanziare il sistema nel contesto di una sua grave crisi, indotta da fattori endogeni ed esogeni ed acuitasi negli ultimi anni. Il contributo riguarda poi le pensioni più elevate, il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità, e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni. Inoltre, il tertium rappresentato dal successivo comma 487 e, per il suo tramite, dalla legge siciliana n. 21 del 2014 (più favorevole in ordine al quantum del prelievo) non é idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza poiché concerne le misure di risparmio di spesa rimesse all’autonomia di organi costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria. Infine, l’evocato art. 81 Cost. non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri, ma un’entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse, non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa lesiva dell’art. 97 Cost. né indifferenziata destinazione di spesa. (Corte Costituzionale, 13/07/2016, n. 173)
Nell’individuazione del referente responsabile del buon andamento del servizio tra gli addetti al servizio, l’aggiudicatario deve fornire alla Stazione Appaltante una duplice garanzia: scegliere un soggetto con inquadramento professionale adeguato e precisare le mansioni di tale soggetto in modo che lo stesso abbia oggettivamente il tempo di svolgere anche il ruolo di responsabile del buon andamento del servizio. Su entrambi questi aspetti la Stazione Appaltante dispone di poteri di controllo, che peraltro devono essere esercitati non in sede di gara (non trattandosi di elementi a cui sia associato un punteggio) ma prima della sottoscrizione del contratto, oltre che nel corso dell’esecuzione dello stesso. (T.A.R. Brescia sez. I, 13/07/2016, n. 1010)
La fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore. Infatti, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del soggetto tenuto al pagamento, in quanto da un lato non incide sui doveri di diligenza incombenti sul debitore o sul suo avente causa e, dall’altro, non estingue di per sé l’obbligazione principale. Queste ragioni escludono che possa considerarsi esistente un obbligo da parte dell’amministrazione, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione. (T.A.R. Palermo sez. II, 12/07/2016, n. 1730)
Il fideiussore non può ragionevolmente aspettarsi il mantenimento dello stesso livello di indebitamento che la società debitrice aveva al momento della sottoscrizione della garanzia: infatti tale aspettativa non è tutelata dalla previsione dell’art. 1956 c.c., bensì dall’art. 1938 c.c., che, impone in caso di fideiussione per obbligazione futura (cd omnibus) la previsione dell’importo massimo garantito, rischio che nel caso de quo è stato liberamente accettato con la sottoscrizione del contratto. (Tribunale Bari sez. IV, 12/07/2016, n. 3864)
L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall’art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi – applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare – riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l’ipotesi di consegna di “aliud pro alio”, configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all’uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l’offerta di acquisto. Tale speciale disciplina si giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle peculiarità della vendita forzata che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l’interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell’aggiudicatario, sicché il loro contemperamento, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, è frutto di una legittima scelta del legislatore. (Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, n. 14165)
La fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore. Infatti, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del soggetto tenuto al pagamento, in quanto da un lato non incide sui doveri di diligenza incombenti sul debitore o sul suo avente causa e, dall’altro, non estingue di per sé l’obbligazione principale. Queste ragioni escludono che possa considerarsi esistente un obbligo da parte dell’amministrazione, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione. (T.A.R. Palermo sez. II, 12/07/2016, n. 1730)
Il fideiussore non può ragionevolmente aspettarsi il mantenimento dello stesso livello di indebitamento che la società debitrice aveva al momento della sottoscrizione della garanzia: infatti tale aspettativa non è tutelata dalla previsione dell’art. 1956 c.c., bensì dall’art. 1938 c.c., che, impone in caso di fideiussione per obbligazione futura (cd omnibus) la previsione dell’importo massimo garantito, rischio che nel caso de quo è stato liberamente accettato con la sottoscrizione del contratto. (Tribunale Bari sez. IV, 12/07/2016, n. 3864)
Con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o riconoscibili, il committente che non abbia accettato l’opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore poiché, ai sensi dell’art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. (Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, n. 14136)
L’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell’”exceptio doli”, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. In particolare, nel contratto autonomo di garanzia, al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l’exceptio doli, formulabile solo nel caso in cui la richiesta di pagamento sia “prima facie” abusiva o fraudolenta. (Tribunale Monza sez. I, 05/07/2016, n. 1914)
L’interesse tutelato dall’art. 75, d.lg. n. 163 del 2006 è la costante garanzia per l’Amministrazione; in altri termini, per ovvie ragioni di sicurezza, non deve esserci soluzione di continuità fra la garanzia del partecipante e quella dell’aggiudicatario. Tale continuità, ove la cauzione provvisoria sia prestata mediante fideiussione, richiede effettivamente l’impegno di un fideiussore a prestare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, perché una cauzione solo provvisoria non può, all’evidenza, valere come definitiva, se il garante non lo consente. Lo stesso impegno però non serve ove, come nella fattispecie, il partecipante abbia versato per contanti la cauzione. L’Amministrazione, che della somma dispone, è infatti tutelata al massimo, perché se l’aggiudicatario rifiuta di qualificarla come cauzione definitiva può trattenerla senz’altro. (T.A.R. Brescia sez. II, 05/07/2016, n. 933)
In tema di appalto, a norma dell’art. 1667 comma 2 c.c. il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna. Il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore e l’impegno alla loro eliminazione comporta la rinunzia a fare valere la inoperatività della garanzia prevista dalla norma sopra riportata. (Tribunale Monza sez. II, 05/07/2016, n. 1896)
I vizi che pur riguardando soltanto una parte dell’edificio, incidono sulla struttura e funzionalità globale e quindi sugli elementi essenziali della costruzione, così tali da pregiudicarne la conservazione, la utilizzazione e menomare sensibilmente la vivibilità dello stesso e il suo normale godimento sono senz’altro riconducibili alla categoria dei gravi difetti di costruzione dei quali il costruttore è responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c.. (Tribunale Bari, 04/07/2016, n. 3691)
La deroga prevista per le p.a. (c.d. public service exception) è funzionale alla garanzia del rapporto di solidarietà che sussiste fra lo Stato e il cittadino, nonché alla reciprocità dei diritti e dei doveri che sono alla base del rapporto di cittadinanza. Tuttavia, la riconducibilità di un impiego pubblico alla deroga di matrice comunitaria va desunta, conformemente alla sua ragione giustificatrice, dalla natura dei poteri affidati e degli interessi concretamente proseguiti. Il presupposto fondamentale per l’operatività della cd. public service exception è che è limitata a quei posti pubblici che comportino la partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri e che sono finalizzati alla tutela dell’interesse generale dello Stato. (Tribunale Udine, 30/06/2016)
La destinazione particolare dell’immobile locato, tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore. (Tribunale Bari, 30/06/2016, n. 3636)
In caso di avvalimento cd. “di garanzia”, avente cioè ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico, l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto dell’art. 49 del codice del 2006. Deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato l’impegno assunto dall’ausiliaria nel contratto di avvalimento “di garanzia”, nella misura in cui attesta la messa a disposizione del fatturato (puntualmente indicato) e delle risorse eventualmente necessarie e contiene un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante. Non è necessaria, invece, la quantificazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno finanziario, anche considerato che quest’ultimo appare del tutto imprevedibile nel contenuto al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento. (Consiglio di Stato sez. III, 30/06/2016, n. 2952)
La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c. non è ostativa all’applicabilità dell’art. 52 l. fall. (norma volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale a garanzia della par condicio creditorum) con la conseguente insensibilità alla dichiarazione di fallimento del convenuto e la sottrazione alla cognizione del giudice fallimentare, nonché alle disposizioni dettate dall’art. 95 l. fall. in tema di verificazione dei crediti. (Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, n. 13226)
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l’espulsione dello straniero (nella specie, cittadina peruviana che avrebbe dovuto osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente ad un intervento chirurgico per tumore) che comunque si trovi nel territorio nazionale ove questi, dall’immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subirne un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, n. 13252)
Se la cessione del credito effettuata in funzione solutoria costituisce in ogni caso un mezzo anomalo di pagamento deve tuttavia rilevarsi che in forza dell’art. 67, I. co., L.F. nell’attuale formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, essa non è soggetta a revocatoria in quanto non è servito ad estinguere crediti già scaduti ed esigibili bensì a fornire una garanzia per il pagamento di crediti sorti contestualmente alla stipulazione della cessione dei crediti. (Tribunale Bari sez. IV, 24/06/2016, n. 3536)
L’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c.. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all’effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d’opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. (Tribunale Bari, 24/06/2016, n. 3528)
La garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. (Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2016, n. 2813)
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di informazione, di cui all’art. 33 del c.c.n.l. dipendenti aziende di credito del 11 luglio 1999, è sufficiente che il lavoratore dia puntuale ed immediata notizia al datore di lavoro dell’esistenza di indagini penali preliminari nei suoi confronti o dell’inizio del procedimento penale a suo carico o della ricezione dell’informazione di garanzia, restando ogni altra pretesa di comunicazione estranea alla prescrizione contrattuale collettiva e insuscettibile di contestazione disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di appello, che aveva ritenuto sanzionabile con il licenziamento il dipendente che non aveva informato il datore di lavoro dell’avvenuta proposizione dell’appello da parte del P.M. avverso la sentenza che lo aveva assolto). (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, n. 13049)
Il richiamo alla “sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate”, non può costituire valida ragione ostativa al rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento del servizio, quando l’operatore intenda offrire i servizi in rapporto privatistico, quindi senza nessun incremento degli operatori in regime di accreditamento. Dall’art. 8-ter del d.lg. n. 502 del 1992 — riletto alla luce del diritto fondamentale dell’individuo alla tutela della salute (art. 32 Cost.) e della garanzia della libertà dell’iniziativa di impresa ex art. 41 Cost. — si ricava che il privato, che voglia erogare servizi sanitari al di fuori del rapporto con il S.S.N., è assoggettato ad un regime giuridico, in cui il rilascio del titolo autorizzatorio non consegue all’esistenza di uno strumento pianificatorio generale; l’ottenimento del titolo consegue ad una valutazione dell’idoneità della nuova struttura a soddisfare il fabbisogno complessivo di assistenza, prendendo in considerazione le strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri elencati dall’art. 8-ter cit. (accessibilità dei servizi; aree di insediamento prioritario dei nuovi presidi): valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie. (T.A.R. Catania sez. IV, 23/06/2016, n. 1697)
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, cd. Garanivertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale. Infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c. (Tribunale Velletri sez. II, 22/06/2016, n. 2061)
Considerate le persistenti divergenze nella giurisprudenza amministrativa va rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se una volta costituita, ai sensi dell’art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, una garanzia per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, il comune, avendo omesso di escutere la garanzia, possa, oltre che chiedere il pagamento del dovuto al debitore principale, infliggere comunque la sanzione pecuniaria (nella misura massima) prevista dalla disciplina regionale e comunale per i casi di mancato versamento del contributo. (Consiglio di Stato sez. IV, 22/06/2016, n. 2766)
Nella fattispecie, la normativa applicabile in punto di decadenza non è tanto l’art. 1495 c.c., sebbene gli attori abbiano invocato la disciplina per la garanzia contro i vizi della cosa venduta, quanto piuttosto l’art. 1669 c.c.. che riguarda la diversa ipotesi dei vizi della cosa venduta ove si tratti di beni immobili di nuova costruzione: il venditore -appaltatore deve garantire il committente dalla rovina e dai difetti del bene venduto e che quest’ultimo deve farne denuncia entro un anno dalla scoperta, fermo restando che l’azione si prescrive in due anni dalla denuncia. (Tribunale Bari, 16/06/2016, n. 3358)
Nelle ipotesi del cd. “avvalimento di garanzia”, ovvero quando la ditta ausiliaria mette a disposizione dell’altra il requisito finanziario, non è necessaria una precisa individuazione nel relativo contratto dei beni patrimoniali messi a disposizione, essendo sufficiente che emerga l’impegno negoziale della prima ditta a prestare all’impresa ausiliata la propria solidità finanziaria. (T.A.R. Bari sez. II, 16/06/2016, n. 785)
Il diritto di ritenzione, previsto dall’art. 1152 c.c. e spettante al possessore di buona fede a garanzia del credito per i miglioramenti apportati all’immobile, è in astratto idoneo a giustificare una opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso l’esecuzione per rilascio promossa in suo danno, ma a condizione che la domanda per i miglioramenti sia stata avanzata nel corso di giudizio per rivendicazione. (Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, n. 12406)
Il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l’effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante e offerente) di cui costituiscono necessari corollari: l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto. (T.A.R. Catania sez. I, 16/06/2016, n. 1624)
In materia di clausola della polizza r.c. auto che subordini la copertura della r.c. verso i terzi trasportati al fatto che il trasporto venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, quanto al primo elemento è oggetto di accertamento di fatto da parte del giudice di merito, mentre, per quanto attiene al rispetto delle norme per il trasporto, la disposizione contrattuale non può ricomprendere anche la violazione, commessa dal conducente del veicolo, delle regole di comportamento del codice della strada e di quelle di comune prudenza. (Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n. 12281)
A partire dalla riforma del 2014, le funzioni esercitate dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) e dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva sono state devolute al Collegio di Garanzia, conseguentemente deve ritenersi che nell’ambito delle materie in precedenza di competenza del T.N.A.S., il procedimento avanti al Collegio di Garanzia continua ad avere natura arbitrale, con specifico riferimento alle controversie relative a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale tra membri della F.I.G.C. o tra soggetti da questa regolati, in virtù della clausola compromissoria di cui all’art 30 dello Statuto FIGC. (T.A.R. Roma sez. I, 15/06/2016, n. 6899)
Le spese fatte per atti conservativi sulla nave, che l’art. 552 cod. nav. annovera tra i crediti privilegiati, comprendono unicamente quelle sostenute dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti – quali l’azione surrogatoria o il sequestro conservativo – che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla garanzia dei creditori, siano valsi o risultino comunque preordinati a consentirne l’espropriazione, sicché resta escluso il compenso spettante agli amministratori giudiziari della società armatrice per il compimento di atti conservativi sulla nave, che integra un credito sottratto al privilegio di cui al citato art. 552. (Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n. 12298)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. (Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n. 11892)
Il dovere di astensione previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., sussiste anche nei confronti del giudice chiamato a partecipare alla decisione della causa su cui si sia già pronunciato nello stesso grado di giudizio, e non solo nel caso in cui la seconda pronuncia intervenga in un nuovo e diverso grado di giudizio, in quanto le ragioni di garanzia della imparzialità e della terzietà del giudice valgono, allo stesso modo, in entrambi i casi. (T.A.R. Campobasso sez. I, 10/06/2016, n. 240)
La “ratio” della disciplina di cui al d.lg. n. 122 del 2005 è quella di tutela degli acquirenti di immobili da costruire dal rischio che, nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula di un contratto preliminare e la stipula del definitivo, l’intervenuta situazione di crisi del promittente venditore possa impedire l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme già versate in anticipo. L’art. 2 del suddetto d.lg. n. 122 del 2005 prevede infatti l’obbligo del costruttore-promittente venditore, che operi in veste imprenditoriale, di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme incassate e da incassare sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativo immobile in corso di edificazione (intendendosi per detti immobili quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. (Tribunale La Spezia, 09/06/2016, n. 477)
In tema di appalto, il riconoscimento dell’appaltatore di vizi e difformità dell’opera, perché sia valido agli effetti dell’art. 1667, comma 2, seconda parte, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. La norma di cui all’ art. 1667 c.c. equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell’appaltante, con la conseguenza che quest’ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l’uno debba avvenire entro il termine stabilito per l’altra. (Tribunale Monza, 09/06/2016, n. 1684)
Non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale per l’affidamento del servizio di sgombraneve e di supporto per la gestione della manutenzione invernale delle Strade Statali, il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno; in sostanza, ove l’Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l’apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione, e la concreta irrilevanza della partecipazione anche del gestore uscente ai fini della garanzia di massima trasparenza e concorrenzialità. A giustificazione di detto orientamento, sta essenzialmente il rilievo che esso interpreta, meglio degli altri, l’esigenza della maggiore apertura al mercato senza comprimere, oltre i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente. La facoltà così consentita all’Amministrazione, che si esercita, come di consueto, secondo gli ordinari canoni propri del potere discrezionale, è, peraltro, di volta in volta giustificata, e giustificabile dalle concrete circostanze relative alla gara che, ove espletata con un numero di concorrenti non limitato ben potrebbe annoverare tra gli stessi anche il gestore uscente; al contrario, in presenza di un numero limitato di concorrenti, apparirebbe del tutto incongruo esperire una gara informale comprendendo tra gli stessi anche il gestore uscente. (T.A.R. L’Aquila sez. I, 09/06/2016, n. 372)
Nelle gare pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un contratto di avvalimento, dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata, munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando. (T.A.R. Roma sez. III, 08/06/2016, n. 6616)
In tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell’azione di garanzia, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto. Fatta tale premessa gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio. (Tribunale Grosseto, 07/06/2016, n. 450)
La mancanza di capacità economico – finanziaria, rectius la non comprovata sussistenza di tale capacità con mezzi idonei, adeguati alla specifica procedura, lede l’interesse pubblico volto a garantire, non solo in concreto, la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa nella scelta del miglior contraente nonché l’interesse patrimoniale dell’ente aggiudicatore di avere idonea garanzia di un esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicataria; e ciò costituisce l’emersione di un sostanziale apprezzamento dell’interesse pubblico che prevale su qualsiasi affidamento possa essersi ingenerato nelle parti private o nei loro aventi causa, rispetto al quale le censure formulate, laddove tese a negare l’esistenza in sé del presupposto, assumono carattere di merito e sono inammissibili. (T.A.R. Roma sez. II, 07/06/2016, n. 6514)
La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullita’ della clausola relativa agli interessi ultra legali, posto che l’unilaterale comunicazione del tasso di interesse non puo’ supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 c.c..(Tribunale Roma, 20/06/2014, n. 13487).
Ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicche’, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non puo’ ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facto concludentia”. (Cassazione civile, 11/02/2014, n. 3017).
Per i periodi anteriori all’entrata in vigore della l. 2/09, di conversione del d.l. 185/08, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in un contratto di conto corrente bancario, non si tiene conto della commissione di affidamento. (Tribunale di Verona 09/12/2013).
L’accertata nullita’ delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Cassazione civile, 19/09/2013, n. 21466).
E’ nullo ogni addebito effettuato dalla banca nel corso del rapporto a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura, per insussistenza di qualsiasi accordo in tal senso tra le parti, con l’effetto che gli importi corrispondenti a detti addebiti dovranno essere scomputati dal saldo finale del conto e restituiti alla societa’ istante ex art. 2033 cod.civ.. Quanto agli interessi ultra legali, la mancanza di qualsiasi pattuizione sul tasso superiore alla misura legale determina la nullita’ dell’addebito di interessi superiori al tasso di legge, con la conseguente applicazione del tasso d’interesse legale ex art. 1284, 2 comma cod. civ. per cio’ che concerne il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154/92 (essendo pacifico in causa che il rapporto di conto corrente e’ sorto nel 1970), e, per quanto concerne il periodo successivo al 8/7/92 – dovendo la banca adeguarsi alla nuova normativa (cfr. ex multis Cass. n. 2871/07) – la nullita’ discende dalle previsioni dell’art. 4 della legge n. 154/92, poi trasfuso nell’art. 117 del D.Lgs. 385/93, con conseguente applicazione del tasso previsto dalla lettera a) del medesimo art. 117 TUB. (Tribunale di Verona, n. 570/2013.)
Va ordinato in via cautelare alla banca che aveva inviato alla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia una segnalazione di sofferenza del credito vantato nei confronti di un cliente nell’ambito di un rapporto di conto corrente, il cui saldo, rimodulato a seguito della contestazione di diversi addebiti, appaia positivo per il correntista, di comunicare alla centrale dei rischi che il credito segnalato è in contestazione e che allo stato, sulla base degli accertamenti sommari svolti, risulta un credito del cliente. (Tribunale Verona, 19/03/2013).
La banca, nei rapporti contrattuali con il cliente, risponde secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.) e la diligenza a cui e’ tenuta va valutata con particolare rigore: la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell’agente consente e richiede. In particolare, con specifico riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti, con funzione di pagamento o altra, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, non puo’ essere omessa la verifica dell’adozione, da parte dell’istituto bancario, delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere. (Tribunale Verona sez. IV, 02/10/2012).
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