Il diritto di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è condizionato dall’esistenza di uno o di entrambi i presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c.: errore; alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. Logico corollario è che, in base alla regola generale dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), la prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende modificare le tabelle, quanto meno con riferimento agli errori oggettivamente verificabili. (Cassazione civile sez. II, 14/12/2016, n. 25790)
Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità (il caso fortuito), in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode (riconosciuta, nella specie, la responsabilità del Condominio per la caduta occorsa ad una donna a causa del mattonato presente nel viale di acceso allo stabile reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi). (Cassazione civile sez. III, 13/12/2016, n. 25483)
Le ipotesi di nullità delle delibere assembleari vanno circoscritte ai soli casi di anomalie tali da rendere la delibera stessa mero simulacro (perché priva degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o che esorbiti dalle competenze assembleari o che incida sui diritti o la proprietà individuale), dovendosi ogni altro caso ricondurre alla categoria della annullabilità. (Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, n. 24948)
In tema di deliberazioni dell’assemblea di condominio, è da considerarsi invalida, in quanto lesiva del diritto dei singoli condòmini sulle parti comuni, la decisione con cui si stabilisce l’installazione di un ascensore che renda più difficoltoso anche ad un solo condomino il godimento del diritto di proprietà. (Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n. 24235)
Ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4 e 1131 c.c. l’amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto è diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23890)
Per negare la proprietà condominiale del sottotetto di un edificio che, per ubicazione e struttura, come accertato, sia destinato all’uso comune, occorre allora fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti e se, dunque, da esso emerga, o meno, l’inequivocabile volontà delle parti di riservare al costruttore venditore la proprietà di quel bene potenzialmente destinato all’uso comune. (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23902)
In tema di proprietà e comunione, e quindi di condominio negli edifici, il proprietario ha il diritto di effettuare opere di ristrutturazione del proprio immobile: egli è tenuto, però, a rispettare la normativa codicistica generale e la legislazione speciale in materia di barriere architettoniche. E’, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertata la mancanza di previa autorizzazione all’intervento sul ballatoio condominiale, venga disposto il ripristino dello status quo ante. (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23889)
L’assemblea di condominio può decidere di realizzare dei posti auto nel cortile condominiale; l’assemblea, però, non può escludere alcuni condòmini da tale assegnazione. (Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, n. 23660)
La costruzione di un’altana sul tetto condominiale comporta la modifica della situazione preesistente attuata tramite una diversa ed esclusiva utilizzazione di una parte del tetto comune, con relativo potenziale impedimento all’uso degli altri condomini. (Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, n. 23243)
Il regolamento di condominio è opponibile al compratore che abbia dato incarico a terzi di predisporlo anche dopo il suo acquisto. (Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, n. 23128)
Poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condomino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori – ma lo stesso dicasi nel caso in cui il danno derivi dalle parti comuni in sé considerate, come nell’ipotesi sottoposta al presente giudizio – dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio. (Tribunale Prato, 08/10/2016, n. 1051)
È inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quanto risulti nel verbale in quanto la delibera condominiale deve risultare in forma documentale pertanto, ai sensi dell’art. 2725 c.c. è vietato la prova per testi quanto un fatto deve essere provato per iscritto. (Tribunale Salerno sez. I, 07/10/2016, n. 4499)
Il verbale dell’assemblea condominiale è privo dei requisiti formali necessari per la regolarità dello stesso in presenza di assoluta genericità del suo contenuto in ordine all’indicazione dei condomini presenti per delega, alla sottoscrizione dei condomini presenti in calce al verbale, al nominativo ed ai millesimi dei condomini che approvano, non approvano o si astengono; ne consegue l’irregolare costituzione dell’assemblea e la conseguente nullità della delibera. (Tribunale Salerno sez. I, 07/10/2016, n. 4489)
Per superare la presunzione di condominialità del sottotetto occorre provare l’esistenza di un titolo esclusivo. (Cassazione civile sez. II, 06/10/2016, n. 20038)
Il condomino può realizzare l’apertura di un varco sul muro comune (nella specie: costruire box auto nel seminterrato di sua proprietà) purché l’opera non altera la destinazione del bene comune né impedisce agli altri condomini di fare parimenti uso delle parti interessate dalla nuova opera. (Tribunale Salerno sez. I, 05/10/2016, n. 4471)
Il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio è opponibile ai futuri acquirenti se vi sia il richiamo “per relationem” e l’approvazione espressa nell’atto di acquisto, mentre la sua approvazione in altri atti (come in un atto di mera assegnazione o consegna) lo rende inopponibile agli aventi causa del primo acquirente (nella specie: nel regolamento predisposto dall’originario unico proprietario vi era un richiamo ad un diritto di servitù di cui era titolare il proprietario costruttore e alla sua decisione di trasferire tale diritto ad alcuni soltanto degli acquirenti). (Tribunale Salerno sez. I, 04/10/2016, n. 4403)
In tema di condominio di edifici, i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell’edificio vanno individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento, e la tabella che li esprime è soggetta a emenda solo in relazione a errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Pertanto, in ragione dell’esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati nelle tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell’edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l’edificio. (Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, n. 19797)
Il principio della c.d. “rappresentanza reciproca” e della “legittimazione sostitutiva” – in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi – non può essere invocato, ad esempio, qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l’interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale (fattispecie relativa all’azione intrapresa contro l’appaltatore per il rifacimento del tetto). (Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, n. 19796)
Dagli art. 1129 e 1133 c.c., si ricava che l’amministratore è un mandatario, “ex lege”, con rappresentanza, con la conseguenza che i suoi provvedimenti producono effetti diretti sui singoli condomini e che, in caso di stipula di contratti in nome e per conto dei condomini, solo questi ultimi devono essere considerati parti sostanziali dei contratti, inoltre le decisioni dell’assemblea sono imputabili ai singoli condomini. (Tribunale Salerno sez. II, 29/09/2016, n. 4508)
In materia di condominio negli edifici, le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l’una dall’altra, sicché anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista. (Cassazione civile sez. VI, 25/08/2016, n. 17350)
Mentre la nozione dell’aspetto, contenuta nell’art. 1127 c.c., relativo alla facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione, coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell’edificio, diversamente il decoro dell’immobile, come richiamato dall’art. 1120 c.c., si esprime nell’omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia nell’armonia estetica dell’edificio (fattispecie relativa all’azione intrapresa da alcuni condomini per far rimuovere una tettoia di copertura). (Cassazione civile sez. VI, 25/08/2016, n. 17350)
L’ amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 1130 c.c., alla fine di ogni anno, ovvero al termine del suo mandato se non coincide con la fine dell’anno, deve rendere il conto della sua gestione. L’amministratore del condominio deve fornire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve, necessariamente, comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, sì da poter stabilire se il suo operato si sia adeguato o meno ai criteri della buona amministrazione. Il rendiconto deve indicare le singole voci di spesa e di incasso, e deve riguardare tutti gli aspetti dell’attività svolta. Non è richiesto che il rendiconto sia redatto con forme rigorose analoghe a quelle prescritti per i bilanci delle società commerciali, ma è sufficiente che i criteri contabili osservai dall’amministratore siano idonei a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spese, con le relative quote di ripartizione; l’amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l’obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell’incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione. (Tribunale Monza, 18/08/2016, n. 2279)
Ai sensi dell’art. 1710 c.c., l’amministratore del Condominio è tenuto a eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la diligenza del buon padre di famiglia, ovverosia quella che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, ed è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.) che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante. (Tribunale Monza, 18/08/2016, n. 2279)
È legittima la delibera assembleare, assunta con il voto favorevole dei rappresentanti oltre la metà del valore dell’edificio, con la quale si è istituito un fondocassa, in una situazione di grave degrado dell’immobile, per assicurare la provvista per procedere a opere di manutenzione straordinaria e ordinaria. (Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, n. 17035)
L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali. (Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, n. 16260)
La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all’indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell’assemblea, né, comunque, obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma, eventualmente, a quella di proposizione dell’opposizione, dovendo la documentazione restare depositata fino alla scadenza di cui all’art. 641 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, n. 16081)
In caso di giudizio di responsabilità avverso la P.A., spetta al danneggiato offrire la prova del danno subito, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (art. 64 commi 1 e 3, c.p.a.). Quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. “vicinanza della prova” determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697 comma 1, c.c. (nel caso di specie, le parti ricorrenti si limitano ad enumerare alcune voci di danno che sarebbero derivate dalla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti durante il periodo emergenziale senza indicare e quantificare in maniera specifica in che cosa questi danni si sarebbero concretizzati e senza individuare il nesso eziologico tra la presunta mala gestio e le conseguenze dannose che ne sarebbero derivate). (T.A.R. Napoli sez. V, 06/07/2016, n. 3426)
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, che, pertanto, se non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, 3. comma, cc. decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti e da quella della comunicazione per gli assenti, è valida ed efficace nei confronti di lutti i partecipanti al condominio. L’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini. (Tribunale Bari, 05/07/2016, n. 3706)
Non è viziata, né integra una lesione del diritto d’informativa, la delibera condominiale assunta dall’assemblea dei condomini a seguito di lettera di convocazione alla quale non siano stati allegati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, atteso che né l’art. 66 disp. att. c.c., né alcun’altra norma, impongono all’amministratore di allegare all’avviso di convocazione dell’assemblea una copia dei bilanci oggetto di approvazione. (Tribunale Monza sez. II, 05/07/2016, n. 1905)
Il fatto che le chiavi di alcuni locali siano nella disponibilità di una parte, non basta a fondare l’occupazione indebita, perché a tal fine occorrerebbe anche provare che la disponibilità sia tolta alla controparte che ne è proprietaria, cioè che quest’ultima non abbia una copia delle chiavi e che, quindi, non possa parimenti usufruire di tali locali. (Tribunale Monza sez. II, 05/07/2016, n. 1934)
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico (Nella specie, il Tribunale ha escluso che la rottura delle tubazioni di un condominio integrasse il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.). (Tribunale Arezzo, 04/07/2016, n. 809)
In tema di condominio negli edifici, il corridoio di accesso alle singole unità immobiliari si presume comune ex art. 1117, n. 1, c.c., sicché è onere del condomino che ne vanti la proprietà esclusiva indicare il titolo relativo nell’atto costitutivo del condominio. (Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, n. 13450)
La disciplina giuridica relativa alla circolabilità delle aree a parcheggio è dettata dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire e non quella in vigore al momento dell’atto di compravendita che, in ipotesi, potrebbe intervenire anche a distanza di decenni dalla costruzione. (Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, n. 13445)
È inammissibile il ricorso per la revoca giudiziale ex art. 1129 c.c. rivolto nei confronti di un amministratore condominiale per il quale l’incarico è già scaduto e che ha continuato a svolgere le proprie funzioni esclusivamente in regime di prorogatio. Il ricorso in questione, infatti, viola il principio della sovranità dell’assemblea che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi all’effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini. Nell’ipotesi di un amministratore condominiale che esercita i suoi poteri ad interim il singolo condomino può, invece, legittimamente richiedere all’autorità giudiziaria un provvedimento ex art. 1105 c.c. che disponga la nomina di un nuovo amministratore, previa dimostrazione che l’assemblea non abbia provveduto in tal senso. (Tribunale Teramo, 29/06/2016)
Nel caso di comunione pro indiviso su immobili la notifica o la comunicazione degli atti giuridici è legittima anche se effettuata ad uno solo dei comunisti e al più il comproprietario non notiziato può godere della decorrenza di ogni termine solo dalla propria conoscenza dell’atto giuridico così comunicato, ma non può pretendere che tale evento vizi in alcun modo la fattispecie cui si riferisca. (Consiglio di Stato sez. IV, 28/06/2016, n. 2891)
In materia di comproprietà di immobili, ai fini delle decisioni sull’utilizzo di questi, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, dovrà essere sentita l’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 1105, ultimo comma, c.c.. (Cassazione civile sez. II, 28/06/2016, n. 13353)
Il condominio non è responsabile, ex art. 2049 c.c., per le lesioni personali dolose causate da un pugno sferrato dal portiere dell’edificio condominiale ad un condomino (o ad un inquilino) in occasione dell’accesso del primo nell’appartamento del soggetto leso per ispezionare tubature ed escludere guasti ai beni comuni o limitare i danni da essi producibili, difettando il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le mansioni esercitate, posto che in queste non rientra alcuna ipotesi di coazione fisica sulle persone presenti nell’edificio condominiale, né tali condotte corrispondono, neanche sotto forma di degenerazione ed eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse al loro ordinario espletamento. (Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, n. 11816)
L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, 2 e 3 comma c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. (Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, n. 11566)
Le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto, che impone all’interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico. (Cassazione civile sez. II, 01/06/2016, n. 11427)
È soggetto al pagamento della t.o.s.a.p. il condominio che colloca le griglie di areazione del garage sotterraneo su un’area di proprietà comunale, dal momento che l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono dette griglie viene in qualche modo limitato, con conseguente realizzazione del presupposto impositivo della tassa in questione, individuabile nell’occupazione che comporti una effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. (Cassazione civile sez. VI, 01/06/2016, n. 11449)
Ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il condominio deve dimostrare, concretamente, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la tranquillita’ e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi comuni non potendo essere considerato in re ipsa nella stessa attivita’ di affittacamere, pur se realizzata in contrasto con il regolamento condominiale. (Tribunale Milano, sez. XIII, 10/02/2016)
L’assemblea condominiale puo’, con le maggioranze previste, disporre dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio, ma non ha la facolta’ di disporre dei diritti relativi alle parti di proprieta’ esclusiva di ciascun condomino.(Cassazione civile, sez. II, 08/02/2016, n. 2444)
A tutti i comunisti incombe l’obbligo di partecipare alla contribuzione delle spese relativa alle parti comuni di un bene (la Corte ha sottolineato che le condizioni di separazione non incidono sull’applicabilita’ nella concreta fattispecie dell’art. 1110 c.c. in relazione al diritto di rimborso delle spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa comune qualora tale intervento sia stato reso necessario dalla trascuranza degli altri comproprietari). (Cassazione civile, sez. I, 04/02/2016, n. 2195)
In materia condominiale le norme relative ai rapporti di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unita’ immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facolta’ dei singoli proprietari. (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1989)
In assenza di adeguate tabelle millesimali, spetta al Giudice stabilire i criteri di ripartizione delle spese condominiali, seguendo le norme di legge in materia. (Cassazione civile, sez. II, 27/01/2016, n. 1548)
Nel momento della costituzione del condominio, con il conseguente trasferimento a singoli acquirenti di piani o porzioni di piano, viene meno la disponibilita’ separata delle parti comuni. E’ possibile disporre, in materia di utilizzo delle stesse, con regolamento condominiale, a condizione che, ad ogni condomino, sia garantito il diritto al loro pari uso (fattispecie relativa alla rotazione dell’utilizzo dei posti auto, collocati all’interno del cortile di un complesso condominiale). (Cassazione civile, sez. II, 26/01/2016, n. 1421)
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea puo’ deliberare a maggioranza su tutto cio’ che riguarda le spese di interesse comune e, quindi anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. (Cassazione civile, sez. II, 25/01/2016, n. 1234)
E’ legittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo. (Cass. Civ., sez. VI, 18/01/2016, n. 751)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilita’ d’ufficio dell’invalidita’ delle sottostanti delibere non opera allorche’ si tratti di vizi implicanti la loro nullita’, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validita’ rappresenta un elemento costitutivo della domanda. (Cass. Civ., sez. II, 12/01/2016, n. 305)