Avvocato

Il compenso professionale dell’avvocato

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In materia compenso professionale da avvocato, la misura del 15% a titolo di rimborso forfettario e’ la misura massima il che significa che la stessa puo’ variare dall’1% al 15%”. (in materia di compenso dell’avvocato secondo l’orientamento del Tribunale Verona, Tribunale Verona, 23/05/2014).

 

Tariffe professionali dell’avvocato

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In tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata la norma di diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell’associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che le disposizioni processuali che di essa costituivano una specifica applicazione abbiano subito la stessa sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell’art. 2233 comma 1 c.c., spettava all’associazione professionale, e’ ora rimessa in via esclusiva all’autorita’ giudiziaria. Pertanto, i professionisti ai quali si applica la riforma dei parametri, per effetto dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e parziale) dell’art. 633 comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono piu’ azionare il loro diritto alla riscossione del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma dovranno fare ricorso a quello fondato su prova scritta, ai sensi dell’art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c.. (in materia di compenso dell’avvocato secondo l’orientamento del Tribunale Verona, Tribunale Verona, 25/09/2013).

Liquidazione compensi dell’avvocato

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In tema di liquidazione compensi e successione di leggi sulle tariffe, il diritto alle spettanze e le spese di lite per il cautelare ‘ante causam’, maturati prima del 25 gennaio 2012, sono liquidati con le vecchie tariffe, la fase di merito, invece, con le nuove perche’ successiva alla loro entrata in vigore. (in materia di compenso dell’avvocato secondo l’orientamento del Tribunale Verona, Tribunale Verona 17/12/2012).

 

Recupero del compenso avvocato

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In tema di procedimento di ingiunzione, l’art. 637, comma 3, c.p.c., nell’individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all’avvocato la facolta’ processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine al cui albo egli e’ iscritto. In tal caso, il Consiglio dell’ordine in relazione al quale si determina il giudice competente va identificato in quello al quale il legale e’ iscritto attualmente, cioe’ con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine. (in materia di recupero credito delle competenze dell’avvocato, Cassazione civile, 23/03/2015, 5810).

Attività professionale svolta da avvocati

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In tema di attivita’ professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che e’ proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non e’ indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attivita’ processuale, e che non e’ richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di liberta’ di forma.” (in materia di attivita’ degli avvocati, Cassazione 06/07/2015, 13927).

Determinazione compenso del difensore

avvocato verona, avvocati verona, studio legale verona, consulenza legale veronaIn tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni.(in materia di compenso avvocato, Cassazione civile, sez. VI, 26/11/2015, n. 24128).

Obbligo a corrispondere il compenso professionale

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Obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia svolta, non e’ necessariamente chi ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere chi ha affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo. (in materia di compenso avvocato, Cassazione civile, sez. I, 18/11/2015, n. 23626).

 

Opera prestata dall’avvocato in mediazione

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L’opera prestata dall’avvocato in mediazione che si qualifica in termini di assistenza deve essere inquadrata nell’ambito dell’attivita’ di assistenza stragiudiziale. (in materia di compenso avvocato, Tribunale Verona, sez. III, 17/11/2015).

 

 

Parametri in luogo tariffe professionali abrogate

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In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’eccezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata. (Cassazione civile, sez. III, 18/01/2016, n. 685)

Parcella correlata dal parere consiglio ordine

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La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52 comma 2, c.p.a. non puo’ considerarsi ostativa alla validita’ ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), atteso che nel processo amministrativo trovano applicazione immediata la l. 21 gennaio 1994, n. 53 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 3 bis, nel testo modificato dall’art. 25 comma 3 lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato puo’ eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata. (Consiglio di Stato, sez. III, 14/01/2016, n. 91)

Parcella correlata dal parere consiglio ordine

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La parcella correlata dal parere espresso dal competente Consiglio dell’Ordine d’appartenenza del professionista ha – per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, c.p.c. – valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell’ingiunzione. Per contro, non ha tale valore e carattere, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l’organo associativo esprime un mero parere di congruita’, senza effettuare controllo alcuno di effettivita’ e di consistenza della prestazione), nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall’ingiunto con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.. Nell’ordinario giudizio di cognizione, il creditore, in favore del quale l’ingiunzione e’ stata emessa, assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. ,ove vi sia stata contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettivita’ e alla consistenza delle prestazioni eseguite, ovvero della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanza la cui valutazione e’ poi rimessa al libero apprezzamento del giudice. (Cassazione civile, sez. II, 11/01/2016, n. 230)