La legge n. 349/1986 ha definitivamente sancito la legittimazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate con decreto ministeriale a ricorrere avverso i provvedimenti lesivi del bene ambiente. Altre norme e la giurisprudenza hanno introdotto nuove ipotesi di legittimazione, come la legge n. 180/2011. La giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimazione ad agire anche ad Associazioni ambientaliste non incluse nell’elenco ministeriale, purche’ perseguano la tutela ambientale statutariamente e in modo non occasionale (fra le varie, Consiglio di Stato, 22.03.2012, n. 1640.)
Il danno non patrimoniale e’ risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c., pertanto, il danno morale da perdita dell’animale da affezione va riconosciuto quando concorrano anche gli estremi del reato; conseguentemente tale danno e’ certamente risarcibile, una volta accertata la rilevanza penale della condotta del convenuto, ne’ potra’ essere ritenuto trascurabile o futile ove il fatto illecito che lo ha cagionato abbia reciso e turbato un rapporto interattivo tra proprietario e animale, idoneo ad appagare esigenze relazionali affettive meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. (in materia di danno morale per perdita animale; Tribunale Milano, 01/07/2014, Numero: 8698).
Va riconosciuta la risarcibilita’ del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d’affezione (nella specie, cane), trattandosi di violazione del diritto di proprieta’, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, purche’ venga allegata e provata la sussistenza di un rapporto consolidato tra il proprietario e l’animale.(in materia di danno morale per perdita animale; Tribunale di Bari 22/11/2011).
Il danno da lesione di animale d’affezione, aggredito da altri cani condotti senza guinzaglio e museruola nella pubblica via, e’ risarcibile a favore del proprietario di questo. Tale danno si articola nella componente patrimoniale, integrata dal depauperamento economico patito al fine della copertura delle spese mediche veterinarie necessarie ai fini della cura dell’animale ferito, e in quella non patrimoniale, corrispondente all’alterazione della qualita’ della vita nonche’ alla frapposizione di ostacoli alla libera estrinsecazione della personalita’. (in materia di danno morale per perdita animale; Giudice di pace Cosenza, 06/07/2010).