Avvocato italiano in Thailandia

Servizi di consulenza legale in Thailandia

L’approfondita conoscenza del Sistema – PaeseThailandia e la collaborazione con avvocati altamente specializzati in loco consente allo Studio Tosi di offrire servizi legali nel territorio thailandese. Gli ambiti in cui opera lo Studio sono: Persone fisiche – Famiglia: Assistenza Legale Per Divorzi – Consulenza legale per Visti di Ingresso – Permessi di Soggiorno – Permessi di lavoro – Richieste di Residenza – Richieste di Cittadinanza; Consulenza legale per beneficiari di rendite o di pensione in ordine a trasferimenti per lunghi periodi, anche per quanto concerne il procedimento per evitare la doppia imposizione fiscale; Persone giuridiche – Societa’: Diritto immobiliare; Assistenza e Consulenza legale per investimenti immobiliari; Assistenza e Consulenza legale per la conclusione di contratti commerciali.

Funzioni consolato onorario Phuket

Funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Phuket, Thailandia: Il Console onorario in Phuket (Thailandia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita’ locali;

b) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile;

c) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Bangkok degli atti dipendenti dell’apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi;

h) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phuket;

i) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phuket;

j) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Bangkok degli atti in materia pensionistica;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Phuket;

l) effettuazione delle operazioni richieste in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini delle autorita’ locali.

Rilascio passaporto a cittadino italiano all’estero

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E’ inibito il rilascio di un documento di identita’ se il richiedente e’ oggetto di un mandato di arresto. Il diniego del passaporto costituisce misura meno afflittiva rispetto all’emissione di un mandato di cattura internazionale (sulla base di quel provvedimento restrittivo interno) che potrebbe comportare una detenzione in Thailandia a fini estradizionali. Con la conseguenza che la misura disposta del diniego del passaporto e la conseguente interferenza nella vita privata devono intendersi, nel caso di specie, proporzionate rispetto al fine legittimamente perseguito. (in materia di rilascio del passaporto a cittadino che si trova all’estero, Corte europea diritti dell’uomo, 26/04/2011, 41199).

Applicabilità indulto sentenza tribunale Thailandese

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L’indulto non e’ applicabile a sentenza di condanna del tribunale thailandese riconosciuta in Italia. Invero l’art. 12 della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (ratificata con l. 25 luglio 1989 n. 257, concernente le norme di attuazione al trattato di cooperazione per l’esecuzione delle sentenze penali tra l’Italia e la Thailandia) indica specificamente, e senza possibilita’ di interpretazione estensiva o di analogia, i benefici accordabili da ciascun paese e tra questi non e’ menzionato quello dell’indulto. (in materia di applicabilita’ dell’indulto a sentenza del tribunale della Thailandia riconosciuta in Italia, Cassazione penale, 07/10/1994).

Necessità del visto consolare per Thailandia

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Per l’applicazione di una Convenzione internazionale e’ necessaria l’adesione dello Stato o la ratifica dello Stato, di cui colui che la invoca e’ cittadino, alla stessa. Deriva da quanto precede pertanto che, in caso di contratto di viaggio, concluso in Italia da cittadino equadoregno, questo ultimo non puo’ invocare la tutela della Convenzione sul contratto di viaggio di Bruxelles del 23 dicembre 1970 – nella specie, per non essere stato tempestivamente informato della necessita’ del visto consolare per entrare in Thailandia, da parte dei cittadini equadoregni non avendo l’Equador aderito a tale Convenzione (in materia di rilascio del visto consolare per entrare in Thailandia, Tribunale Genova, 27/08/2007).

Sentenza in controversia tra Cambogia e Thailandia

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Il sommario di una sentenza non rileva ai fini della soluzione delle questioni di interpretazione che si pongono in relazione ad una sentenza. In forza dell’art. 95, par. 1, del regolamento il sommario non e’ uno degli elementi costitutivi della sentenza. Inoltre, non costituisce una sintesi dotata d’autorita’ di cio’ che la Corte ha effettivamente deciso. (in materia di controversia fra Cambogia e Thailandia, Corte int.le giustizia, 11/11/2013).

 

Sentenza in controversia tra Cambogia e Thailandia

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In base all’art. 41 dello Statuto, la Corte ha il potere di indicare misure cautelari se i diritti che sono oggetto del procedimento potrebbero subire un pregiudizio irreparabile. Tale potere e’ esercitato solo se vi e’ urgenza, ossia un rischio reale ed imminente che un pregiudizio irreparabile possa essere causato ai diritti oggetto della controversia prima che la Corte abbia reso la propria pronuncia definitiva. Nel caso di specie, i diritti che la Cambogia pretende di avere in base alla sentenza del 1962 nella zona dove si trova il tempio di Preah Vihear possono subire danni irreparabili derivanti dalle attivita’ militari e in particolare dalla perdita di vite, dagli attentati all’integrita’ fisica e dai danni causati al tempio e ai beni a questo associati. Peraltro, l’esistenza di un cessate-il-fuoco tra le parti non priva la Corte dei diritti e doveri ad essa spettanti nei casi che le sono sottoposti. (in materia di controversia fra Cambogia e Thailandia, Corte int.le giustizia, 18/07/2011).

Sentenza in ordine della Giurisdizione in Thailandia

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Secondo le disposizioni del trattato di cooperazione per l’esecuzione delle sentenze penali tra lo Stato italiano e quello thailandese, firmato il 28 febbraio 1984 e ratificato con l. n. 369 del 1988, il momento determinativo della pena e’ solo quello che si riferisce alla pronuncia della sentenza di riconoscimento da parte della corte d’appello – a seguito della quale si verifica la consegna del condannato – dovendosi escludere qualsiasi possibilita’ di rideterminazione della pena successivamente a tale consegna. In ogni caso, l’art. 7 della l. 3 luglio 1989, n. 257, contenente, tra l’altro, le norme di attuazione del citato trattato, richiama esplicitamente solo il comma 1, e non anche il 2, del precedente art. 3, che si riferisce ai criteri previsti dall’art. 10 della convenzione di Strasburgo in tema di adeguamento della misura della pena, la giurisdizione sulla quale, a norma della convenzione italo – thailandese, spetta solo alla Thailandia, mentre all’Italia spetta soltanto la disciplina delle modalita’ di esecuzione della pena ancora da espiare. (in materia di giurisdizione della Thailandia, Cassazione 31/10/1994).