Salta al contenuto principale

Domiciliazione Legale

Validità notificazione ai sensi Art. 139 Cod. Proc. Civ

La validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. presso l’ufficio del destinatario, richiede che la copia dell’atto da notificare sia consegnata dall’ufficiale giudiziario a persona addetta all’ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l’atto. Ne consegue che e’ valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualita’ – risultante testualmente dalla relata di notificazione – di “persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione”, anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario (In materia di domiciliazione ed in particolare della legittimazione del domiciliatario, Cassazione civile, sez. VI 30/10/2013, Numero: 24502).

Domiciliazione. Domiciliatario non iscritto all’albo

E’ inammissibile il ricorso per cassazione non sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui all’art. 33 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella l. 22 gennaio 1934 n. 36, ma unicamente da uno o piu’ avvocati non abilitati a tale patrocinio, senza che rilevi in senso contrario che il mandato, in margine o in calce allo stesso ricorso, sia stato rilasciato anche in favore di avvocato iscritto in detto albo e indicato come domiciliatario, qualora la sottoscrizione di detto mandato sia stata autenticata da avvocato non abilitato al patrocinio speciale suddetto.(In materia di domiciliazione ed in particolare di domiciliatario non inscritto all’albo, Cassazione civile sez. III, 06/03/2012, Numero: 3459).

Domiciliazione. Legittimazione del domiciliatario

In ipotesi di consegna dell’atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualita’ di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell’inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualita’ della sua presenza, l’esistenza di un rapporto di lavoro non legato all’attività professionale o la mancanza di delega al riguardo. (In materia di domiciliazione ed in particolare di legittimazione del domiciliatario, Cassazione civile, sez. I 27/12/2011, Numero: 28895).