L’art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l’equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell’equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell’assicurazione civile automobilistica.
(Cassazione civile sez. II, 30/08/2023, n.25466).