Va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare la lavoratrice nella situazione che (pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro. Resta, invece, neutra nella peculiare situazione in esame la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi.
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2022, n.19330.