In tema di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, il risarcimento del danno va commisurato al pregiudizio subito dal danneggiato, salvo che l’arricchimento derivi dallo sfruttamento di beni o risorse dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha statuito che il risarcimento del danno per la mancata pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione deve essere parametrato al danno inferto al diffamato e non al risparmio, per il diffamante, del costo di pubblicazione).
Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8137.