
L’articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale ex articolo 1218 c.c., impone all’investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, attraverso la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno: tale nesso sussiste se, qualora adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute.
Tribunale Grosseto, 04/04/2020, n. 295.