
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e non di quello irlandese per le controversie su ritardi e cancellazioni dei voli Ryanair, quando il biglietto è stato acquistato on line dall’Italia o comunque ha come destinazione una città italiana. A stabilirlo sono le sezioni Unite della cassazione che hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sollevato nell’ambito di una controversia tra una coppia partita dall’Italia e la Ryanair a seguito della cancellazione del volo di ritorno da Barcellona a Napoli. Per i giudici di legittimità a determinare la giurisdizione è il luogo di destinazione del viaggio, ovvero il criterio di collegamento del luogo dove è lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, che negli acquisti on line il luogo coincide con il domicilio degli acquirenti.
Cassazione civile sez. un., 13/02/2020, n.3561