Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e segnatamente il suo art. 7 paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che è stato annunciato, può pretendere del volo alternativo, nel caso in cui il ritardo sia sia protetto per un numero di ore nel caso in cui il diritto sia una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato. Ai sensi dell’art. 5 paragrafo 3 dello stesso un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di pagamento pecuniaria.

Corte giustizia UE sez. VII, 12/03/2020, n.832