libroInteressante sentenza afferma che gli accordi contrattuali recanti l’indicazione di limiti di spesa finalizzati ad assicurare la razionalizzazione della spesa sanitaria, se rilevanti tra le parti contraenti, non possono assumere valore ex art. 1372 c.c. nei confronti dei minori disabili che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, in quanto questi ultimi, da un lato, sono soggetti terzi rispetto all’accordo contrattuale, ma, dall’altro, sono titolari di un diritto fondamentale – alla salute. Tali limiti di spesa non possono incidere sul diritto alla prestazione in sé e per sé, trattandosi di diritto primario inerente al bene fondamentale della salute, garantito dalle norme costituzionali e dalle disposizioni generali dell’ordinamento sanitario.

Tribunale Bari, sez. lav., 17/07/2018

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