Nelle procedure di evidenza pubblica, la previsione di elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara) è legittima nella misura in cui tali elementi siano suscettibili di chiarire e dimostrare la qualità dell’offerta. (T.A.R. Venezia sez. III, n. 619, 10/06/2016)